ESONERO CONTRIBUTIVO – Comunicato del Presidente

20 Set

ESONERO CONTRIBUTIVO – Comunicato del Presidente

Sezione Esonero Contributivo

Caro Collega,

per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito e per favorire la ripresa della attività professionale, lo Stato si farà carico del versamento dei contributi previdenziali, fino a un massimo di 3.000 euro.

L’importo massimo oggetto di esonero per ciascun iscritto di € 3.000 tuttavia è condizionato dalle risorse stanziate dal Governo per tale fine e l’esatta quantificazione dell’esonero pro-capite sarà confermata dal Ministero con atto successivo alla data del 31 ottobre 2021.

L’esonero è previsto soltanto per i contributi soggettivi che sono in scadenza nel corso dell’anno 2021 (primo acconto 2021, secondo acconto 2021 e saldo 2020).

La misura è prevista per i soli professionisti iscritti che svolgono esclusivamente attività libero professionale anche se pensionati di invalidità.

A partire dal 20 settembre 2021, troverai sul sito dell’Ente il modulo per richiedere l’esonero dei contributi.

La domanda va fatta entro il 31 ottobre 2021 e non devi affrettarti ad inoltrarla perché non vale il principio che le domande presentate per prime avranno priorità rispetto a quelle presentate al termine di scadenza. Le domande saranno considerate tutte come se arrivate nello stesso momento. Importante è che la domanda venga inoltrata secondo le modalità di seguito indicate entro le 23.59 del 31 ottobre 2021.

Per ottenere l’esonero dei contributi è IMPORTANTE che tu abbia i requisiti richiesti dalla legge, i quali non possono essere modificati né da te e tanto meno da Epap.

Per questo, ritengo indispensabile, ricordarti i requisiti per richiedere l’esonero contributivo.

Per prima cosa, verifica la Tua posizione contributiva alla data di presentazione della domanda di esonero (se hai pagato tutti i contributi e hai presentato tutti i modelli 2) perché la mancata regolarità contributiva rende la domanda inammissibile.

PUOI ottenere l’esonero se:

  • sei un iscritto all’EPAP, anche se ti sei iscritto dal I gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 e anche se ti sei cancellato nel corso dell’anno 2021 e sei comunque tenuto a versare all’Epap i contributi di competenza 2021;
  • sei in regola con il versamento dei contributi (regolarità contributiva) e con la presentazione dei modelli 2 alla data di presentazione della domanda di esonero;
  • hai percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività);
  • hai subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi lordi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Questo requisito non è richiesto ovviamente per gli iscritti nel corso dell’anno 2020;
  • hai il regime forfettario, il calo del fatturato lo calcoli “secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività “(articolo 1, lett. b del decreto interministeriale pubblicato il 28 luglio 2021);
  • hai già versato la contribuzione oggetto di esonero presentando comunque la domanda nei tempi e nei modi stabiliti.

NON PUOI ottenere l’esonero se:

  • hai già presentato domanda per ottenere l’esonero dei contributi a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • sei titolare per il periodo di esonero di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura (leggasi pensione di invalidità);
  • sei titolare, nel periodo di esonero, di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità);
  • sei iscritto all’Epap, anche prima dell’anno 2020, ma nell’anno 2019 non hai conseguito né un reddito né un fatturato.

PRESENTAZIONE della DOMANDA

La domanda va  presentata entro il 31 ottobre 2021.

Le domande per beneficiare dell’esonero contributivo saranno aperte a tutti, senza alcun “click day”, inteso come finestra dentro la quale si possono fare domande per accedere all’esonero.

Se non sei in regola con i contributi, gli eventuali pagamenti per mettersi in regola dovranno essere fatti entro il 31 ottobre 2021, termine ultimo di presentazione della domanda.

La domanda verrà messa a disposizione su apposita sezione del sito EPAP.

Per presentare correttamente la domanda, a pena di inammissibilità della stessa, dovrai:

  1. compilare il modello prelevabile nella apposita sezione, stamparlo e firmarlo
  2. inviare una PEC ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo dedicato

esonerocontributivo@epap.sicurezzapostale.it

così composta:

  • inserire nell’OGGETTO SOLO il tuo CODICE FISCALE (senza spazi)
  • ALLEGARE IL MODULO della domanda COMPILATO e FIRMATO
  • ALLEGARE la COPIA di un tuo DOCUMENTO di IDENTITA’ in corso di validità
  • ALLEGARE la COPIA del CODICE FISCALE

Tutte le DOMANDE ricevute INCOMPLETE saranno INAMMISSIBILI e dovranno pertanto essere integralmente ripresentate sempre con la modalità sopra indicata entro il 31 ottobre 2021.

Essendo degli aiuti di Stato, è tuo onere verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese e la completezza della domanda. Epap invierà le domande ricevute direttamente ai soggetti abilitati al controllo della documentazione (Agenzia delle Entrate e INPS).

Attenzione: se presenti la domanda senza avere la regolarità contributiva la stessa è automaticamente inammissibile.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

La legge dispone che la misura di esonero può essere concessa solo ai professionisti che hanno la regolarità contributiva.

Se sei irregolare hai tempo fino al 31 ottobre 2021 per regolarizzare la tua posizione e presentare così la domanda di esonero contributivo.

STEFANO POETA

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 178 del 30 dicembre 2020, articolo 1, commi 20, 21, 22, 22 bis.

Decreto legge n. 73 del 25 maggio 2021, articolo 47 bis

Decreto interministeriale del 17 maggio 2021, pubblicato sul sito istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il 27 luglio 2021