Ricongiunzione

Cos’è la ricongiunzione

La ricongiunzione è l’unificazione dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista in diverse gestioni previdenziali, e permette di calcolare un’unica pensione su tutti i contributi versati.

Non è ammissibile il trasferimento parziale dei contributi.

Quando puoi richiedere la ricongiunzione

Puoi richiedere la ricongiunzione se sei:

  • Professionista iscritto all’Epap e iscritto in altre forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti, pubblici o privati, per lavoratori autonomi e liberi professionisti. In tal caso la stessa si configura come ricongiunzione attiva, nel senso che il trasferimento dei contributi avverrà verso l’Epap (art. 1, commi 1, 2 e 3, della legge 45/90);
  • Lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo, o libero professionista che sia stato iscritto all’Epap. In tal caso la stessa si configura come ricongiunzione passiva, nel senso che il trasferimento dei contributi avverrà dall’Epap alla gestione cui il richiedente risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo (art. 1, comma 4, della legge 45/90);
  • Iscritto all’Epap che già goda dell’erogazione di una pensione di anzianità. In tal caso l’iscritto ha la facoltà di chiedere all’Ente erogatore della pensione la ricongiunzione dell’ulteriore periodo di contribuzione maturato presso l’Epap ai fini della liquidazione di un supplemento di pensione. La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta entro il termine di un anno dalla cessazione della contribuzione versata (art. 1, comma 5, della legge 45/90).

Per ottenere un’unica pensione, e dopo il compimento dell’età pensionabile, la ricongiunzione può essere richiesta presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio, in relazione ad attività effettivamente esercitata (art. 1, comma 4, della legge 45/90).

Anche il pensionato può richiedere la riunificazione per periodi accreditati in altro fondo che non hanno dato luogo a prestazione pensionistica o anche per i periodi che si riferiscono ad attività lavorativa svolta successivamente alla liquidazione della pensione, purché non abbiano dato ancora luogo a riliquidazione o supplemento della stessa.

È oggetto di ricongiunzione anche la contribuzione già utilizzata per liquidare una pensione di invalidità successivamente revocata (e non sospesa), sempre che alla data della domanda il trattamento pensionistico non sia più dovuto.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata anche dai superstiti di iscritto deceduto, entro due anni dal decesso.

Presupposti per fare domanda di ricongiunzione attiva

  • Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario, chimico e fisico o geologo deve essere iscritto all’Epap; sono iscritti all’Epap anche coloro che pur avendo presentato la dichiarazione di cessazione dell’attività professionale, non si sono cancellati dall’Albo;
  • All’atto della domanda i contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non deve risultare più attiva;
  • La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi maturati presso le altre forme previdenziali;
  • I periodi coincidenti relativi ad attività lavorativa effettiva non comportano incremento di anzianità contributiva per il richiedente, ma solo l’incremento della posizione individuale;
    1. Quando l’attività effettiva coincide con periodi di contribuzione figurativa o coperti da riscatto non conseguente a prestazioni di lavoro, sono utili solo i periodi di contribuzione relativi all’attività effettiva;
    2. Se nessuno dei periodi coincidenti è relativo a prestazione effettiva, è considerato utile solo il periodo coperto dall’importo più elevato. La parte inutilizzata viene, su richiesta dell’interessato, rimborsata, maggiorata degli interessi legali;
  • La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo di assicurazione di almeno 10 anni, di cui 5 di contribuzione obbligatoria continuativa. In mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione può effettuarsi all’atto del pensionamento presso la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la posizione contributiva;
  • Il dottore agronomo, dottore forestale, chimico e fisico, attuario o geologo che già gode dell’erogazione di una pensione di anzianità può chiedere all’Epap la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato. La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.

Domanda di ricongiunzione attiva

La domanda di ricongiunzione deve essere redatta in carta semplice su apposito modulo e può essere inviata:

  • Tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it;
  • Tramite posta a mezzo raccomandata A/R;
  • Presentata direttamente alla sede dell’Epap.

Trasferimento dei contributi

La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Epap l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto che:

  1. I contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
  2. Le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello in cui si effettua il versamento. Non sono soggetti al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati dalla gestione trasferente;
  3. Per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi senza alcuna maggiorazione per interessi. Il trasferimento si effettua anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.

 

Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni.

Onere della ricongiunzione

È a carico del professionista l’onere della ricongiunzione che è individuabile nella “riserva matematica” disciplinata dalla legge 45/1990.

Salvo diverse indicazioni da parte dei Ministeri vigilanti, la riserva matematica va considerata nulla in ragione delle specificità connesse con l’adozione del sistema contributivo. Infatti i contributi versati in altre gestioni vengono aggiunti, previa rivalutazione di legge, al montante dell’iscritto Epap e, poiché la pensione è calcolata esclusivamente in relazione al montante finale, non sussiste alcun bisogno di corrispondere la riserva matematica.

La riserva è obbligatoria quando la pensione è calcolata secondo il metodo retributivo anziché contributivo.

Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti

I contributi annui trasferiti e versati all’Epap vengono assunti nella misura convenzionale corrispondente all’ammontare trasferito.

L’anzianità contributiva, al momento del calcolo della pensione, dovrà essere determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente coperti da contribuzione obbligatoria Epap, sia del complesso dei periodi ricongiunti, facendo riferimento all’art. 5 del Regolamento dell’Epap.

Ricongiunzione Passiva

Presupposti per fare domanda di ricongiunzione passiva

  • Il professionista dottore agronomo, dottore forestale, attuario, chimico e fisico e geologo richiedente deve essere iscritto presso la gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda di ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Epap;
  • I contributi oggetto della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi maturati presso l’Epap la cui posizione non deve risultare più attiva;
  • La ricongiunzione non può essere parziale; i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi di contribuzione maturati presso l’Epap.

Domanda di ricongiunzione passiva

L’ex iscritto all’Epap che chiede il trasferimento dei periodi contributivi relativi a rapporti di lavoro che hanno interessato l’Epap presenterà la domanda di ricongiunzione all’Ente di previdenza presso il quale desidera accentrare la posizione previdenziale, secondo le regole vigenti nell’ente stesso.

Trasferimento dei contributi

L’Epap trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento.

Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni.

Per il calcolo dell’ammontare da trasferire sarà considerato il criterio di cassa, ovvero i contributi effettivamente versati nei singoli anni.

Onere della ricongiunzione

L’onere della ricongiunzione è a carico del professionista, e viene calcolato facendo la differenza tra la riserva matematica necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo dei contributi trasferiti alle altre gestioni.

Nel caso di ricongiunzione passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento.

Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti

La determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme in vigore nella gestione accentrante.

Legge 5 marzo 1990, n.45 –  Norme per la ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

Art. 1 – Facoltà di ricongiunzione

  • – Al lavoratore dipendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomo che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per liberi professionisti, è data facoltà, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, di chiedere la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o
  • – Analoga facoltà è data al libero professionista che sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipendenti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai fini della ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le medesime forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscritto in qualità di libero
  • – Sono parimenti ricongiungibili periodi di contribuzione presso diverse gestioni previdenziali per liberi professionisti.
  • – Dopo il compimento dell’età pensionabile la ricongiunzione, ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, può essere richiesta in alternativa, presso una gestione nella quale si possano far valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime obbligatorio in relazione ad attività effettivamente
  • – Il libero professionista che goda della erogazione di una pensione di anzianità, può chiedere all’Ente erogatore la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato e la liquidazione di un supplemento di pensione commisurato alla nuova contribuzione La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione. Sono a totale carico del richiedente le eventuali differenze tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo utile considerato e le somme effettivamente versate, ai sensi dell’ art. 2.