Indennità di maternità

Chi può fare domanda

Hanno diritto a presentare istanza per l’erogazione dell’indennità di maternità le libere professioniste che risultano iscritte all’Epap ed in possesso della regolarità contributiva all’atto di presentazione della domanda ai sensi della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 110/2017.
L’indennità può essere richiesta nei seguenti casi:

  • Gravidanza e puerperio: L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi, che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla nascita del bambino;
  • Adozione o affidamento: L’indennità è riconosciuta per un periodo di cinque mesi, che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. In questo caso, per ottenere l’indennità è necessario che il bambino non abbia superato i diciotto anni di età;
  • Aborto spontaneo o terapeutico: L’indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo o terapeutico avvenuto non prima del terzo mese di gravidanza.

Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo o terapeutico e tre dopo), l’indennità di maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.

I tempi per la consegna della domanda

Puoi inoltrare la tua domanda di indennità, redatta in carta semplice (come da modulo annesso) dopo il compimento del sesto mese di gravidanza e comunque entro e non oltre i 180 giorni successivi a:

  • data del parto;
  • data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia, in caso di adozione o affidamento;
  • data dell’aborto spontaneo o terapeutico.

Quali documenti devi presentare

Documentazione obbligatoria di base

Per ottenere l’indennità di maternità devi scaricare, compilare e consegnare il modulo che trovi allegato qui di seguito. La documentazione include la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, che attesta l’inesistenza del diritto ad altra indennità di maternità da parte di un altro Ente o Istituto.

Documentazione obbligatoria specifica

In base al tuo caso di appartenenza, devi consegnare all’EPAP ulteriori documenti oltre quelli di base.

Nel caso di gravidanza e puerperio:

  • Se fai domanda prima del parto: Certificato medico che attesta la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nel quale va indicato il compimento della ventiseiesima settimana di gravidanza;
  • Se fai domanda dopo il parto: Estratto dell’atto di nascita del bambino, incluse le generalità della madre.

 

Nel caso di adozione o affidamento preadottivo:

  • Dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia;
  • Copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento preadottivo;
  • Provvedimento di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale, competente per territorio, nel caso in cui l’Autorità emanante sia di Stato estero.

 

Nel caso di aborto spontaneo o terapeutico:

  • Certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza;
  • Certificato medico, rilasciato dalla Autorità sanitaria che ha fornito le prestazioni sanitarie, che prova la data dell’avvenuto aborto spontaneo o terapeutico.

 

Al rilascio dei certificati medici sono abilitati i medici del Servizio sanitario nazionale. Se i certificati sono redatti da medici diversi, l’EPAP può:

  • Decidere se accettare o meno i certificati;
  • Richiederti di regolarizzare la posizione.

Come si calcola la tua indennità

Per misurare la tua quota d’indennità devi calcolare i cinque/dodicesimi dell’80% del reddito netto professionale che hai dichiarato all’Epap nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.

ESEMPIO

Se l’evento avviene nell’anno 2024 e il reddito netto dichiarato all’Epap nell’anno di riferimento 2022 è uguale a 30.000 euro, l’indennità di maternità si calcola in questo modo:

30.000 x 0.8 x 5/12 = 10.000 euro

Indennità minima

La somma erogabile per l’indennità di maternità non può essere inferiore ai cinque/dodicesimi dell’80% del salario minimo giornaliero stabilito per i lavoratori dipendenti, con riferimento alla qualifica di impiegato.

Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di maternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.

L’indennità minima relativa all’anno 2023 era pari ad euro 5.610,80

L’indennità minima relativa all’anno 2024 è pari ad euro 5.914,48

Il salario minimo di riferimento è quello dell’anno cui si verifica l’evento. Nel caso in cui il periodo di maternità ricade a cavallo di due anni, la retribuzione di riferimento è quella pro-quota di ciascun anno.

Indennità massima

La somma massima erogabile è pari a 5 volte l’importo dell’indennità minima, in base alla legge n.289 del 15 ottobre 2003

L’indennità erogata nei casi di aborto spontaneo o terapeutico

Nei casi di aborto spontaneo o terapeutico la quota d’indennità riconosciuta varia in base al periodo nel quale l’aborto si verifica. Nel dettaglio:

  • Dopo il sesto mese di gravidanza: somma intera;
  • Tra il terzo ed il sesto mese: 1/5 della somma ordinaria;
  • Prima del terzo mese: l’indennità non viene riconosciuta.

Come viene accreditata l’indennità

L’indennità di maternità viene accreditata direttamente sul tuo conto corrente bancario.

Per la certificazione ai fini fiscali, l’EPAP provvede inoltre ad inviarti la documentazione che attesta l’importo lordo erogato e la ritenuta di acconto eseguita.

Decreto Legislativo n. 151 del 26 marzo 2001
Aggiornato al 29 luglio 2022
Visto l’articolo 87 della Costituzione;
Visto l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, recante delega al Governo per l’emanazione di un decreto legislativo contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità, nel quale devono essere riunite e coordinate tra loro le disposizioni vigenti in materia, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 15 gennaio 2001;
Acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la solidarietà sociale, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità, per le pari opportunità e per la funzione pubblica;
Emana il seguente decreto legislativo:
————- omissis —————-
CAPO XII
Libere professioniste
Art. 70.
Indennità di maternità per le libere professioniste
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 1)
1. Alle libere professioniste, iscritte ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella D allegata al presente testo unico, è corrisposta un’indennità di maternità per i due mesi antecedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa. ((Nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza, sulla base degli accertamenti medici di cui all’articolo 17, comma 3, l’indennità di maternità è corrisposta anche per i periodi antecedenti i due mesi prima del parto.))
2. L’indennità di cui al comma 1 viene corrisposta in misura pari all’80 per cento di cinque dodicesimi del solo reddito professionale percepito e denunciato ai fini fiscali come reddito da lavoro autonomo dalla libera professionista nel secondo anno precedente a quello dell’evento.
3. In ogni caso l’indennità di cui al comma 1 non può essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione calcolata nella misura pari all’80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall’articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, e successive modificazioni, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo.
3-bis. L’indennità di cui al comma 1 non può essere superiore a cinque volte l’importo minimo derivante dall’applicazione del comma 3, ferma restando la potestà di ogni singola cassa di stabilire, con delibera del consiglio di amministrazione, soggetta ad approvazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un importo massimo più elevato, tenuto conto delle capacità reddituali e contributive della categoria professionale e della compatibilità con gli equilibri finanziari dell’ente.
3-ter. L’indennità di cui al comma 1 spetta al padre libero professionista per il periodo in cui sarebbe spettata alla madre libera professionista o per la parte residua, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.
Art. 71.
Termini e modalità della domanda
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 2)
1. L’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta, indipendentemente dall’effettiva astensione dall’attività, dal competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti, a seguito di apposita domanda presentata dall’interessata a partire dal compimento del sesto mese di gravidanza ed entro il termine perentorio di centottanta giorni dal parto.
2. La domanda, in carta libera, deve essere corredata da certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto, nonché dalla dichiarazione redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l’inesistenza del diritto alle indennità di maternità di cui al Capo III, al Capo X e al Capo XI.
3. L’indennità di maternità spetta in misura intera anche nel caso in cui, dopo il compimento del sesto mese di gravidanza, questa sia interrotta per motivi spontanei o volontari, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194.
((3-bis. L’indennità di cui all’articolo 70, comma 3-ter è erogata previa domanda al competente ente previdenziale, corredata dalla certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono il padre libero professionista ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.))
4. I competenti enti che gestiscono forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti provvedono d’ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.
Art. 72.
Adozioni e affidamenti
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 3)1. In caso di adozione o di affidamento, l’indennità di maternità di cui all’articolo 70 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i periodi e secondo quanto previsto all’articolo 26.
2. La domanda deve essere presentata dalla madre al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti entro il termine perentorio di centottanta giorni dall’ingresso del minore e deve essere corredata da idonee dichiarazioni, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti l’inesistenza del diritto a indennità di maternità per qualsiasi altro titolo e la data di effettivo ingresso del minore nella famiglia.
3. Alla domanda di cui al comma 2 va allegata copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento.
CAPO XII
Libere professioniste
Art. 73.
Indennità in caso di interruzione della gravidanza
(legge 11 dicembre 1990, n. 379, art. 4)
1. In caso di interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della legge 22 maggio 1978, n. 194, verificatasi non prima del terzo mese di gravidanza, l’indennità di cui all’articolo 70 è corrisposta nella misura pari all’80 per cento di una mensilità del reddito o della retribuzione determinati ai sensi dei commi 2 e 3 del citato articolo 70.
2. La domanda deve essere corredata da certificato medico, rilasciato dalla U.S.L. che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante il giorno dell’avvenuta interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, ai sensi della legge 22 maggio 1978, n. 194, e deve essere presentata ((al competente ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza in favore dei liberi professionisti)) entro il termine perentorio di centottanta giorni dalla data dell’interruzione della gravidanza.
Nota:
L’Art. 1, comma 239 della Legge 234 del 30 dicembre 2021 prevede:
Art.1
Omissis
239. Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità.
————- omissis —————-