Supercontribuzione

Il professionista iscritto all’Epap è tenuto al pagamento di un contributo soggettivo obbligatorio annuo pari al 10% del reddito professionale netto di lavoro autonomo (art. 3 c. 1 del Regolamento dell’Ente).
Può altresì provvedere alla  volontaria supercontribuzione, eccedente il 10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% – 14% – 16% – 18% – 20% – 25% – 30% – 40% – 50% – 60% – 80%; l’iscritto deve segnalare annualmente all’Ente l’opzione prescelta, con la dichiarazione del reddito professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.

Ai sensi della delibera del CdA (29 maggio 2019) gli iscritti potranno – successivamente alla presentazione del modello 2, ed entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello a cui si riferisce il dichiarativo (anno di pagamento del saldo) –  modificare in aumento l’aliquota contributiva ivi dichiarata senza necessità di ripresentazione della comunicazione di cui all’art. 9, comma 1, del Regolamento dell’Ente.

Si ricorda che entro il 31 dicembre è possibile modificare in aumento l’aliquota del contributivo soggettivo dichiarata nel mod 2/22, la cui scadenza di presentazione è il 31 luglio 2022 senza necessità di ripresentazione del modello stesso. È possibile fare tale modifica attraverso l’apposita procedura prevista nell’area riservata.
Detta modifica potrà essere fino al 80% del reddito netto professionale dichiarato all’EPAP.
Il versamento del saldo 2021 conseguente all’aumento dell’aliquota potrà essere effettuato fino al 31 dicembre 2022, e ne è consentita la totale deducibilità ai fini reddituali.
Successivamente al 31 dicembre 2022 potranno essere effettuati versamenti di supercontribuzione per l’anno 2022 (mentre qualora si intenda, oltre tale data, fare il versamento di supercontribuzione per l’anno 2021 si incorrerebbe in una sanzione ex art. 10 del regolamento dell’Ente).