Comunicazione cessazione e ripresa dell’attività

Quando segnalare la cessazione dell’attività professionale

Avendo cessato definitivamente o solo temporaneamente l’attività professionale è possibile cessare anche la contribuzione Epap segnalando all’Ente tale cessazione.
La segnalazione deve essere effettuata tramite la compilazione e l’invio telematico all’Ente dell’apposito modello disponibile accedendo alla propria Area riservata e cliccando l’apposita voce presente nel menu laterale di sinistra della pagina.

Cosa comporta la segnalazione

Questa segnalazione permette di evitare tutti gli obblighi nei confronti dell’Ente tranne che per:

  • Il versamento dei contributi maturati fino alla data di cessazione dell’attività professionale;
  • L’invio della dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto ha segnalato di aver cessato l’attività.

Alla data della cessazione, l’iscritto perde il diritto al percepimento dell’indennità di maternità, ma restano invariate le prestazioni di invalidità e inabilità.

Per quanto riguarda invece il calcolo dell’anzianità contributiva, il periodo in cui l’iscritto rimane in stato di cessazione e quindi non versa i contributi previdenziali, non si calcola. Il montante contributivo versato alla data di cessazione verrà invece comunque rivalutato indipendentemente dalla segnalazione di cessazione.

 

Quando segnalare la ripresa dell’attività professionale

Così come, ogni iscritto è tenuto a segnalare la cessazione dell’attività, allo stesso modo è tenuto a segnalare, sempre tramite compilazione telematica del modello disponibile nell’Area riservata, anche la ripresa dell’attività stessa.

Cosa comporta la ripresa dell’attività professionale

Dalla data in cui segnala di riprendere l’attività professionale l’iscritto ha di nuovo i seguenti obblighi:

  • Versamento dei contributi a partire dalla data in cui si riprende l’attività;
  • Invio della dichiarazione reddituale relativa all’anno in cui l’iscritto ha ripreso l’attività.

La cessazione è considerata valida quando sono trascorsi almeno 365 giorni tra la dichiarazione di cessazione e la dichiarazione di ripresa dell’attività professionale. Solo in questo caso si possono avere i benefici dell’eventuale frazionamento contributivo sia per l’anno di cessazione che per quello di ripresa.

Se la ripresa dell’attività si dichiara prima che siano trascorsi 365 giorni, l’iscritto dovrà versare l’intero ammontare dei contributi minimi.