Pensione di reversibilità

Chi ha diritto alla pensione di reversibilità

Alla morte dell’iscritto in pensione, al ricorrere di determinate condizioni è corrisposta, secondo aliquote predeterminate, la pensione di reversibilità che spetta :

  • al coniuge;
  • ai figli minorenni;
  • ai figli maggiorenni e fino al compimento di anni 21 solo se frequentano una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale;
  • ai figli maggiorenni e fino al compimento di anni 26 solo se frequentano un corso universitario e per tutta la durata legale del corso e a carico del pensionato Epap al momento della morte e non prestino regolarmente lavoro retribuito ;
  • ai figli maggiorenni inabili e a carico ;
  • ai genitori inabili che risultino essere a carico del pensionato Epap al momento della morte, in mancanza, del coniuge, di figli minorenni o di figli maggiorenni inabili e a carico;
  • ai genitori di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a carico del pensionato Epap al momento della morte, in mancanza, del coniuge, di figli minorenni o di figli maggiorenni inabili e a carico;
  • ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, che alla morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico, in mancanza, del coniuge, di figli minorenni, di figli maggiorenni inabili e a carico, di genitori inabili a carico del pensionato Epap ovvero ultrasessantacinquenni a carico del pensionato Epap.

Per avere diritto alla pensione, i superstiti si considerano inabili solo ed esclusivamente se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico del pensionato Epap, se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso tra la data della morte del pensionato e quella del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.

Da quando decorre la pensione di reversibilità

La pensione di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo la data del decesso dell’iscritto pensionato.

Come fare domanda di pensione di reversibilità

La domanda di pensione deve essere redatta, secondo il modulo allegato e scaricabile, in carta semplice ed inviata all’Ente:

  • Tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it;
  • Tramite posta a mezzo raccomandata A/R;
  • Presentata direttamente alla sede dell’Epap.

Come viene calcolata la pensione di reversibilità

Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua spettante all’iscritto:

  • 60% al coniuge;
  • 70% al figlio unico se manca il coniuge;
  • 20% a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
  • 40% a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
  • 15% a ciascun genitore;
  • 15% a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione diretta di riferimento.

Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore ai cinquantasette anni, si considera il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni nella tabella A in fondo a questa pagina.

La pensione di reversibilità viene ricalcolata nel caso di variazione del numero di superstiti che ne hanno diritto.

Quando viene revocata la pensione di reversibilità

Il diritto alla pensione di reversibilità cessa:
a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento, secondo i casi, del diciottesimo anno d’età o  del 21° o del 26° anno o quando viene meno lo stato di inabilità;
c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.

Come viene erogata la pensione

  • La pensione è erogata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale;
  • L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio in base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno precedente (Vedi Tabella B in fondo a questa pagina);
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.

TABELLA A

(Art. 12, comma 3, Regolamento)

TABELLA B

Regolamento Epap – Art. 16 – Pensione ai superstiti

1. Nel caso in cui l’iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva, la pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle condizioni appresso stabilite:

a) al coniuge nella misura e con l’aggiunta, per ogni figlio minorenne o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;
b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico, anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma 2;
c) in mancanza, oltre che del coniuge, anche di figli minorenni o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure previste dal comma 2.

I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.
2. Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della pensione annua spettante all’iscritto:

a) 60 per cento al coniuge;
b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15 per cento a ciascun genitore;
f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.

La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento della pensione spettante.
3. La pensione indiretta ai superstiti di iscritto si determina applicando le percentuali di cui al comma 2 alla misura della pensione diretta che sarebbe spettata all’iscritto in caso di inabilità. Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni della tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
4. Il requisito della regolarità contributiva può essere comunque perfezionato anche successivamente al decesso dell’iscritto qualora i superstiti di cui al comma 1 saldino il debito contributivo dell’iscritto.
5. In caso in cui l’iscritto non sia in possesso del requisito della regolarità contributiva e i superstiti di cui al comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4, il trattamento pensionistico sarà calcolato applicando le percentuali di cui al comma 2 al montante risultante dai contributi versati dall’iscritto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 3,4,5 si applicano anche alle pensioni erogate ai superstiti di pensionato con riferimento alle eventuali situazioni debitorie ascrivibili al pensionato per periodi di attività successivi al pensionamento.
7. I superstiti di iscritto o pensionato sono comunque tenuti a saldare gli eventuali debiti relativi al mancato versamento del contributo integrativo, di solidarietà e di maternità.
8. Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della stessa è corrispondentemente ricalcolata.
9. Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso tra la data della morte dell’iscritto o del pensionato e quella del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore età.
10. I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all’art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
11. Il diritto alla pensione di reversibilità e indiretta cessa:

a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d’età o quando cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto anni d’età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei qualora frequentino l’Università, purché gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso dell’iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;
c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato di inabilità o in caso di matrimonio.