Riscatto dei periodi di attività professionale precedenti all’istituzione dell’Ente

Chi può chiedere il riscatto

La facoltà di riscatto può essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente.

Quali periodi si possono riscattare

Sono riscattabili in tutto o in parte i periodi di attività professionale precedenti l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio, limitatamente a periodi di attività professionale documentati.

Domanda di riscatto

La facoltà di riscatto può essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell’iscritto o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla sede dell’EPAP utilizzando l’apposito modulo.

Come si calcola la contribuzione dovuta

L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:

  • misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
  • misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP, riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo così calcolato è rapportato al periodo da riscattare.

In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all’art. 5 del Regolamento dell’Ente.

Si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all’art. 20 del Regolamento EPAP.

Quali sono i tempi del procedimento di riscatto

L’Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:

  • Qualora la domanda risulti completa l’Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all’art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all’iscritto per mezzo di PEC o lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio. Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, a mezzo mail o PEC, dell’importo che desidera riscattare e l’eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. l’Ente quindi comunicherà sia l’importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo PEC o raccomandata A/R l’apposito modello EPAP accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;
  • Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l’Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo PEC o raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
  • Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l’Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all’iscritto, per PEC o per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.

È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l’interruzione dei termini.

Il pagamento

Il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto.

Il suddetto versamento deve essere effettuato in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato.

Tenendo conto che le scadenze vengono fissate in modo irrevocabile al 31/01, 31/05, 30/09 di ogni anno, la prima scadenza di pagamento dovrà essere determinata in ordine cronologico rispetto alla data in cui si procede con la comunicazione delle rate.

Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un’unica soluzione del debito residuo.

Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo dovrà avvenire in unica soluzione.

Qualora l’operazione di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

Quali sono gli effetti del riscatto

I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione;

Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione;

I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente;

Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 9, comma 1,del Regolamento dell’EPAP);

La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate;

L’interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare dell’importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell’art. 4, comma 1;

Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.