Quali sono i contributi da versare
Il professionista iscritto all’Epap è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale:
- Contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto o a maggiore aliquota di supercontribuzione a scelta dell’iscritto;
- Contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
- Contributo integrativo pari al 4% del volume di affari;
- Contributo di maternità questo contributo è una quota forfettaria fissata annualmente dall’Ente e il suo versamento è previsto con la scadenza del saldo dell’annualità precedente a quella cui
il contributo si riferisce.
A tutti i nuovi iscritti che al momento dell’iscrizione abbiano meno di 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% gli stessi per i primi tre anni d’iscrizione.
Tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà il contributo soggettivo (10% reddito netto) il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (4% volume d’affari) nella loro totalità.
Scadenze
Di seguito le nuove scadenze contributive vigenti dal 1° gennaio 2018:
- primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale;
- secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
- saldo (anno precedente) e contributo di maternità (anno in corso): 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.
È facoltà degli iscritti optare per ognuna delle scadenze previste al pagamento in unica soluzione entro la data indicata o, alternativamente, su due rate di pari importo con le seguenti scadenze:
- per il primo acconto
- 1^ rata entro il 05 aprile
- 2^ rata entro il 05 maggio
- per secondo acconto
- 1^ rata entro il 05 agosto
- 2^ rata entro il 05 settembre
- per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
- 1^ rata entro il 15 novembre
- 2^ rata entro il 15 dicembre
L’opzione è esercitabile senza oneri e interessi,
Sarà ancora disponibile la possibilità di ulteriormente frazionare ogni singola rate mediante l’utilizzo di EPAP card.
Per la messa a regime del nuovo sistema, si segnala che per gli iscritti che adottavano il pagamento in quattro rate, il primo acconto per il 2018 è posticipato dal 28 febbraio al 5 aprile, per gli iscritti che adottavano il pagamento in due rate, il primo acconto è anticipato dal 31 maggio al 5 aprile 2018.
Immutata la scadenza di presentazione della dichiarazione reddituale (modello 2 al 31 luglio di ogni anno).
DETERMINA PRESIDENZIALE – Modalità operative versamento primo acconto 2020 da parte dei Fisici
Avvertenze
Se l’Ente non è puntualmente in possesso del modello 2 entro il 31 Luglio, non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo gli importi da versare.
L’Ente, per comunicare gli importi da pagare, utilizza l’invio tramite PEC. Puoi richiedere la tua casella di Posta Elettronica Certificata gratuitamente seguendo le indicazioni al menù VANTAGGI/Pec gratuita..
Infine, è necessario che una parte degli acconti sia calcolata in base al reddito di due anni prima (ultimo modello 2 inviato).
Come versare i contributi
Puoi versare i contributi previdenziali tramite:
- Bonifico Bancario
Può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario, anche online.
Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la EPAPCARD (senza alcuna commissione).
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q – CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22
IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Ricordati di indicare sul bonifico la causale presente nel modulo 3 all’interno della tua Area Riservata.
- F24
Il modello F24 è quello ordinario. Nell’ultima sezione in basso – Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi – al di sotto della parte riservata all’INAIL, devi inserire i seguenti dati:
- Codice ente: 0008;
- Codice sede: non compilare;
- Causale contributo: E065;
- Codice posizione: non compilare;
- Periodo di riferimento: da 01/2023 a 12/2023;
- Importo a debito versato: Importo dovuto;
- Importo a credito compensato: non compilabile*.
*Questo campo non è compilabile, in quanto non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali con i debiti di imposta. Mentre invece è possibile procedere con la compensazione di crediti derivanti da imposte dirette (IVA compresa) con quanto dovuto all’Epap, utilizzando le apposite sezioni presenti nell’F24.
Il modello F24 non è utilizzabile per il pagamento di sanzioni e contributi antecedenti l’anno 2014.

Pagamento contributi minimi
Ogni iscritto all’Ente ancora in attività è tenuto almeno al versamento dei contributi minimi ogni anno. Questi contributi, che vengono fissati all’inizio di ogni anno dall’Ente, sono dovuti obbligatoriamente da quegli iscritti che non superano una determinata soglia di reddito indicata dall’Ente nel momento in cui definisce i contributi minimi.
Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4 del Regolamento dell’Ente, anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.
Schema riepilogativo contributi minimi 1996 – 2023
Come frazionare i contributi minimi
A tutti i professionisti che si iscrivono all’EPAP prima dei 30 anni e che sono tenuti al pagamento dei soli contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% il livello di contribuzione per i primi 3 anni di iscrizione.
Questa possibilità decade quando l’iscritto è tenuto a versare contributi superiori ai parametri minimi. In questo caso il neo iscritto è tenuto al pagamento integrale di:
- Contributo soggettivo (10% reddito netto);
- Contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto);
- Contributo integrativo (4% volume d’affari).
Tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà il contributo soggettivo (10% reddito netto) il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (4% volume d’affari) nella loro totalità.