Pensione di invalidità

Chi ha diritto alla pensione di invalidità

Hanno diritto a presentare domanda per la pensione di invalidità gli iscritti all’Epap con i seguenti requisiti:

  • A) Capacità all’esercizio della professione ridotta in modo continuativo a meno di un terzo, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente;
  • B) Anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile per il diritto alla pensione di invalidità decorre dalla data di prima iscrizione all’Epap, indipendentemente dall’eventuale cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione all’Albo professionale;
  • C) Versamento effettivo di almeno cinque annualità di contribuzione, tre delle quali nel quinquennio precedente l’anno di presentazione della domanda.

Si prescinde dai requisiti previsti nei punti B e C nel momento in cui l’invalidità avviene per infortunio avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale per la quale opera l’iscrizione all’Epap.

Il diritto alla pensione viene riconosciuto anche nei casi in cui la riduzione della capacità all’esercizio dell’attività professionale oltre ai limiti stabiliti dal punto A preesista all’iscrizione all’Ente, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.

Da quando decorre la pensione di invalidità

La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purchè risultino maturati i requisiti precedenti.

Come fare domanda di pensione

La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice, secondo il modulo scaricabile, ed inviata all’Ente:

  • Tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it;
  • Tramite posta a mezzo raccomandata A/R;
  • Presentata direttamente alla sede dell’Epap.

Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegata la seguente documentazione:

  • Certificato medico rilasciato dall’auorità sanitaria competente che attesta le condizioni di invalidità. Tale certificato deve essere integrato da documentazione sanitaria che indica la causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento invalidante;
  • Nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, e prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto.

Come viene calcolata la pensione

Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo, riferito al montante individuale maturato all’atto dell’ammissione al pensionamento, incrementato, in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età da parte dell’interessato.

Il periodo in questione non può comunque essere tale da comportare l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.

La quota aggiuntiva di contribuzione è calcolata considerando la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni e rivalutate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat più un punto percentuale.

Al montante individuale così determinato si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’assicurato, utilizzando il coefficiente relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato sia inferiore.

Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest’ultima secondo il sistema contributivo in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine si applicano i criteri predeterminati in via generale per il trattamento di vecchiaia.

La provvidenza integrativa

Gli iscritti all’Epap non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18 – comma 3 dello Statuto (conto della contribuzione integrativa), e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo corrispondente al 70% per cento dell’assegno sociale in vigore nell’anno di pensionamento.

In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del 5% su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione non viene riconosciuta.

L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

Come viene accertata e riconosciuta l’invalidità

Per l’accertamento dello stato di invalidità l’Epap si avvale delle Commissioni mediche del Servizio Sanitario Nazionale, che di volta in volta vengono scelte dagli interessati.

Quando viene rigettata la domanda di pensione

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente tramite raccomandata A/R o PEC, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso.

Quando viene revocata la pensione di invalidità

L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presta alla verifica prevista dall’art. 14, comma 8, del Regolamento EPAP, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia sottoposto alla verifica la pensione è revocata d’ufficio.

La pensione è revocata d’ufficio anche qualora cessino le condizioni di invalidità richieste per averne diritto.

In caso di revoca della pensione di invalidità il Consiglio di amministrazione dell’Ente dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo statuario competente.

Come viene erogata la pensione

  • La pensione è erogata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale;
  • L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio, in base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno precedente (vedi Tabella B in fondo a questa pagina);
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.

Ricorsi

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da:

  • Un medico designato dal Consiglio di Amministrazione;
  • Un medico designato dal ricorrente;
  • Un medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.

Nel caso di riconoscimento dell’inabilità, le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza dell’inabilità da parte del citato collegio medico.

TABELLA A

(Art. 12, comma 3, Regolamento)

TABELLA B

Regolamento Epap – Art. 14 – Pensione di invalidità

1. La pensione di invalidità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:

a) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione all’Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni;
b) la capacità all’esercizio della professione sia ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione all’Ente.

2. Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva e di iscrizione di cui al punto a) del precedente comma 1 quando l’invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della capacità all’esercizio della attività professionale oltre i limiti stabiliti dal comma 1, lett. b) preesista alla iscrizione all’Ente purché vi sia stato successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
4. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all’art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
5. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza del settanta per cento dell’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di presentazione della domanda, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
6. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
7. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto conto anche dell’esercizio professionale eventualmente svolto dal pensionato, confermare o revocare la concessione della pensione. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti
alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d’ufficio.
8. La pensione è revocata d’ufficio qualora cessino le condizioni di invalidità di cui al comma 1. In tal caso il Consiglio di Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto dall’art. 13, comma 8.
9. Il pensionato per invalidità che abbia proseguito l’esercizio della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione di quest’ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente art. 12 in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine il Consiglio di Amministrazione dispone l’applicazione dei criteri predeterminati in via generale per il trattamento pensionistico di vecchiaia.

Art. 15 – Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità

1. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od invalidante.
1-bis. Nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabili in tutto o in parte a terzi, deve essere allegata altresì la documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
2. In caso di inabilità o invalidità imputabili in tutto o in parte a terzi, l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l’assicuratore privato dell’iscritto, ove l’assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.
3. L’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da un sanitario di fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione fisio-psichica del richiedente.
Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio di Amministrazione..
4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.
5-bis. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità, le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.
6. L’Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L’accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.