Cumulo

A partire dal 1° gennaio 2017, la Legge di stabilità 2017 (art. 1, commi 195-198, Legge n. 232/2016) ha esteso l’ambito di applicazione del cumulo contributivo (già introdotto dall’art. 1, commi 239-245, Legge n. 228/2012) alle forme pensionistiche obbligatorie dei lavoratori autonomi, consentendo di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti accreditati presso differenti gestioni, senza oneri a carico, per il riconoscimento di un’unica pensione da liquidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascun ente e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.

Chi può usufruire dell’istituto del Cumulo?

Sono interessati al Cumulo i lavoratori iscritti presso due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, autonomi, e presso le forme sostitutive ed esclusive della medesima, gli iscritti alla gestione separata Inps, nonché gli iscritti agli Enti di previdenza privatizzati e privati, di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Come sono composte le pensioni in Cumulo?

Le pensioni in Cumulo saranno composte da più quote di pensione afferenti alle singole gestioni. Ogni gestione previdenziale determinerà il trattamento pro quota della pensione, in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento.

L’Inps, con la circolare numero 140 del 12 ottobre 2017, ha dato indicazioni sulle modalità di calcolo del pro quota a carico dell’Inps. Il comma 3 della circolare prevede: “Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, le forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché la gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente”.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Quali sono le prestazioni che si possono conseguire mediante il cumulo?

Le prestazioni conseguibili mediante l’esercizio del Cumulo sono:

  • Vecchiaia;
  • Anticipata;
  • Inabilità;
  • Superstiti

 

Quali requisiti bisogna avere per poter conseguire la pensione in cumulo?

I Requisiti per la pensione in Cumulo sono i seguenti:

  • per la pensione di “vecchiaia in Cumulo” il diritto al trattamento è conseguito in presenza dei requisiti anagrafici e di contribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate all’esercizio della facoltà di cumulo. Quindi in caso di richiesta di pensione in cumulo da parte di un iscritto EPAP che abbia contributi anche all’INPS come dipendente, tenuto conto che ad oggi i requisiti per andare in pensione con EPAP sono 65 anni e 5 anni di contribuzione e quelli dell’AGO INPS dipendenti 66 anni e 7 mesi (oggetto di adeguamento alla speranza di vita) e 20 anni di contribuzione, il diritto a pensione di vecchiaia in cumulo l’iscritto lo matura a 66 anni e 7 mesi e 20 anni di contribuzione (anzianità contributiva complessiva non coincidente);
  • per la pensione “anticipata in Cumulo” sono necessari 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne di anzianità contributiva complessiva non coincidente, indipendentemente dall’età anagrafica (oggetto di adeguamento alla speranza di vita);
  • per la pensione di “inabilità in Cumulo” il diritto al trattamento è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti, richiesti nella forma assicurativa nella quale il soggetto interessato è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante;
  • per la pensione “indiretta in Cumulo” la liquidazione della pensione ai superstiti si consegue in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti, nella forma assicurativa nella quale il dante causa era iscritto al momento del decesso.

Le pensioni dirette liquidate con il Cumulo sono reversibili ai superstiti con le modalità e nei limiti previsti da ogni singola gestione.

Il cumulo dei periodi previdenziali non coincidenti per l’accesso alla pensione può essere richiesto anche da coloro che abbiano maturato, in una delle gestioni interessate al cumulo, il diritto autonomo al trattamento pensionistico, sempreché non siano già beneficiari di pensione diretta.

E’ inoltre necessario che siano perfezionati gli ulteriori requisiti previsti dal Regolamento dell’EPAP.

 

Da quando decorrono le prestazioni da Cumulo?

Le pensioni di vecchiaia, anticipata e di inabilità da Cumulo decorrono dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda o dal mese successivo alla data di perfezionamento dei requisiti se successiva.

Le pensioni ai superstiti in regime di Cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.

In ogni caso le pensioni di vecchiaia, anticipate, di inabilità e ai superstiti presentate mediante Cumulo non potranno avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2017.

 

Come avviene il pagamento dei trattamenti pensionistici?

Il pagamento dei trattamenti liquidati in regime di Cumulo segue le disposizioni di cui al decreto legislativo 42/2006. Pertanto il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuato dall’Inps secondo le modalità stabilite nell’apposita convenzione.

 

Come si effettua la rivalutazione?

Perequazione automatica – La pensione in regime di Cumulo costituisce un’unica pensione. Pertanto, gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati, in base alle disposizioni previste per la generalità dei lavoratori, con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

 

Si può usufruire del Cumulo se già è in atto una domanda di ricongiuzione?

Cumulo ed esercizio della facoltà di “Ricongiunzione” di cui alla legge n.45/90 – Non è consentita la rinuncia alla domanda di ricongiunzione quando già perfezionata in quanto il comma 197, dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, si riferisce espressamente alle sole ipotesi di ricongiunzione di cui alla legge n. 29 del 1979.

 

Quando si può rinunciare alla domanda di “pensione in Totalizzazione”?

L’articolo 1, comma 198, della legge n. 232 del 2016 ha previsto che i soggetti titolari di più periodi assicurativi che consentono l’accesso al trattamento pensionistico previsto all’articolo 1, comma 239, della L. 228/2012 a seguito delle modifiche introdotte dal comma 195 del citato articolo 1, che hanno presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi del decreto legislativo 42/2006, anteriormente al 1° gennaio 2017 ed il cui procedimento amministrativo non si sia ancora concluso, possono accedere al trattamento pensionistico in Cumulo previa rinuncia alla domanda di pensione in totalizzazione. La rinuncia alla domanda in totalizzazione può essere effettuata anche dai superstiti di assicurato.

 

Come vengono calcolati i Supplementi?

I periodi di contribuzione successivi alla decorrenza della pensione in Cumulo danno luogo alla liquidazione di uno o più supplementi di pensione ai sensi dell’articolo 12 comma 9 del Regolamento dell’EPAP.

 

Quale Ente è competente per la gestione della domanda di “pensione in Cumulo”?

L’“Ente Istruttore” è l’Ente/Cassa di ultima iscrizione del soggetto interessato ovvero quello presso il quale lo stesso è iscritto al momento del verificarsi dell’evento inabilitante o del decesso. In caso di ultima iscrizione a più forme assicurative è facoltà del soggetto interessato scegliere l’Ente/Cassa cui presentare la domanda.

Cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti

(Articolo 1, commi da 239 a 248 della legge 24 dicembre 2012, n.228, come modificata dalla legge 11 dicembre 2016, n.232)