Riscatto anni di laurea

Chi può chiederlo

La facoltà di riscatto può essere esercitata:

  • Dal professionista iscritto all’EPAP (e quindi anche dal pensionato) in regola con l’invio della documentazione reddituale di cui all’art. 9 del Regolamento e con le contribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 della stesso regolamento;
  • Dai cancellati all’Ente che abbiano mantenuto il diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non abbiano richiesto rimborso dei contributi di cui all’art. 17 del Regolamento e siano in regola con quanto prescritto al punto precedente;
  • Dai titolari di pensione di inabilità;

Dai superstiti di iscritti deceduti senza aver maturato alcun diritto a pensione al fine di conseguire il requisito dei cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ente necessario per l’ammissione alla pensione indiretta, sempre che l’iscritto deceduto fosse in regola con l’invio delle comunicazioni obbligatorie ed il pagamento.

Quali periodi sono riscattabili

Sono riscattabili i seguenti periodi cumulabili purché privi di qualsiasi copertura assicurativa obbligatoria:

  • Diploma universitario di durata pari a tre anni;
  • Diploma di laurea;
  • Diploma di specializzazione di durata non inferiore a due anni;
  • Dottorato di ricerca.

Sono riscattabili gli anni accademici durante i quali si è effettivamente svolto il corso legale di studio, con esclusione di quelli fuori corso. Il riscatto può essere richiesto anche solo per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure per due o più corsi.

Precisazioni

  • Il riscatto è limitato alla durata del corso legale, la cui collocazione temporale va dal 1° novembre al 31 ottobre per ciascuno degli anni accademici. Il riscatto può riguardare anche periodi di studi diversi da quelli di laurea anteriori alla data del 12 luglio 1997;
  • Se per il periodo del corso legale risultasse già copertura volontaria, il riscatto può operare solo quando esso risulti più favorevole per l’interessato. In tal caso i contributi volontari dovranno essere annullati ed il relativo ammontare verrà rimborsato all’interessato;
  • Al richiedente che ha conseguito la laurea nella sessione estiva di esami dell’ultimo anno di corso legale è consentito di riscattare per intero anche l’ultimo anno, cioè fino al 31 ottobre;
  • Al richiedente che è passato ad altro corso di laurea, ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente compiuti e la conseguente iscrizione ad un anno successivo al primo nella nuova Facoltà, il periodo riscattabile è costituito dal corso legale della nuova facoltà presso cui è stata conseguita la laurea;
  • Le lauree conseguite all’estero possono formare oggetto di riscatto quando siano state riconosciute da Università italiana ovvero abbiano valore legale in Italia. Il riscatto è consentito per la durata effettiva degli studi compiuti all’estero e comunque nel limite della durata in Italia del corrispondente corso legale di laurea.

Come fare la domanda

L’esercizio della facoltà di riscatto non è soggetto ad alcun termine di decadenza e la domanda va presentata alla sede dell’EPAP, utilizzando il modulo predisposto dall’Ente stesso.

Alla domanda di riscatto va allegata la dichiarazione rilasciata dalla competente Università, Politecnico o Istituto Superiore e che:

  • Confermi l’avvenuto conseguimento del diploma di laurea o di diploma universitario;
  • Indichi gli anni accademici in cui si è svolto il relativo corso legale e gli eventuali anni in cui l’interessato si è trovato fuori corso.

Come si calcola la contribuzione dovuta

L’onere del riscatto è determinato in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:

  • Misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
  • Misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo 2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda. In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno di presentazione della domanda.

Il contributo così calcolato viene rapportato al periodo da riscattare. In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano le regole in materia di frazionamento di cui all’art. 5 del Regolamento dell’Ente. Agli effetti del calcolo si considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria di cui all’art. 20 del Regolamento EPAP.

Quali sono i tempi del procedimento

L’Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dalla ricezione di quest’ultima. Ecco cosa avviene successivamente:

  • Qualora la domanda risulti completa l’Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all’art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all’iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R o PEC a firma del Responsabile dell’Ufficio.

Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, anche a mezzo fax o PEC, dell’importo che desidera riscattare e l’eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. l’Ente quindi comunicherà sia l’importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R o PEC l’apposito modello EPAP, accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;

  • Nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l’Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R o PEC a firma del Responsabile dell’Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
  • Nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l’Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all’iscritto, per raccomandata A/R o PEC a firma del Responsabile dell’Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.

È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi.

Questa richiesta comporta l’interruzione dei termini.

Il pagamento

  • Il termine di 90 giorni di cui all’art. 5, comma 1, lettera A, è perentorio;
  • L’eventuale mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo comporta la decadenza della domanda di riscatto;
  • Il versamento deve essere effettuato in unica soluzione. La contribuzione a rate è ammessa quando la contribuzione riscattata non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione della pensione. In questo caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro per un periodo non superiore al periodo riscattato;
  • Le scadenze vengono fissate in modo irrevocabile al 31/01, 31/05, 30/09 di ogni anno. In questo caso la prima scadenza di pagamento viene determinata in ordine cronologico rispetto alla data in cui si procede con la comunicazione delle rate;
  • Il pagamento rateale deve essere completato prima della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi perfezionata con il versamento in un’unica soluzione del debito residuo;
  • Nel caso in cui il richiedente goda già del trattamento pensionistico EPAP, il versamento del contributo avviene in unica soluzione;
  • Nel caso in cui l’operazione di riscatto non viene perfezionata secondo il punto precedente, vengono considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo onere contributivo.

Quali sono gli effetti del riscatto

  • I contributi dovuti a fronte degli anni che formano oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti, consentono di incrementare esclusivamente l’entità del montante contributivo o di ricalcolare l’entità della pensione;
  • Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione dell’anzianità di iscrizione;
  • I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente;
  • Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno essere corrisposti interessi di mora (Art. 9, comma 1,del Regolamento dell’EPAP);
  • La sospensione del pagamento rateale non comporta possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente versate;
  • L’interessato su esplicita domanda ha la possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare dell’importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell’art. 4, comma 1;
  • Il ricalcolo del trattamento pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo alla data del versamento del contributo di riscatto.