Certificazione di regolarità contributiva

Certificazione di regolarità contributiva in breve

  • la Regolarità contributiva deve essere richiesta dalle Amministrazioni pubbliche o dai privati gestori di pubblici servizi;
  • la Certificazione di regolarità contributiva, rilasciata dall’Epap su richiesta degli iscritti “privatamente”, non può essere utilizzata dalle Amministrazioni pubbliche o dai Privati Gestori di Pubblici servizi;
  • Su richiesta di un Ente Pubblico il professionista può auto-dichiarare di essere iscritto all’Epap (anche per mettere in condizioni l’Ente Pubblico di richiedere all’Epap e non ad un altro Ente, il certificato di regolarità contributiva). Sempre su richiesta dell’Ente Pubblico, il professionista può anche, se vuole, auto-dichiarare la propria regolarità contributiva; solo che questa non può avere valore sostituivo di una certificazione di regolarità contributiva che l’Ente Pubblico, comunque, deve richiedere direttamente all’Epap.

Certificazione di regolarità contributiva

La certificazione di regolarità contributiva prevista dal vigente Codice degli Appalti è l’attestazione rilasciata dall’Ente che certifica la regolarità della posizione amministrativa, a fini previdenziali, dei propri iscritti.
A seguito dell’entrata in vigore della legge 183/2011, la disciplina del rilascio delle certificazioni è stata profondamente riformata ponendo in capo all’Amministrazione richiedente e non più all’iscritto l’obbligo di acquisire certificazioni e/o attestazioni.

In particolare, l’art. 15 della legge 183/2011 avente ad oggetto “Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive e divieto di introdurre, nel recepimento di direttive dell’Unione Europea, adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalle direttive stesse” ha proceduto a modificare sensibilmente la disciplina delle certificazioni e dichiarazioni sostitutive fino ad oggi regolamentata dal DPR 445/2000 (Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa).

Entrando nello specifico il comma 1, lett. d) dell’art. 15 della legge 183/2011 ha introdotto nel DPR 445/2000 l’art. 44bis, avente ad oggetto “Aquisizione d’ufficio di informazioni” che testualmente recita «Le informazioni relative alla regolarità contributiva sono acquisite d’ufficio, ovvero controllate ai sensi dell’articolo 71, dalle pubbliche amministrazioni procedenti, nel rispetto della specifica normativa di settore». A ribadire il concetto dell’obbligo in capo alle pubbliche Amministrazioni la lett. a) del comma 1 dell’art. 15 della legge 183/2011 prescrive l’obbligo, a pena di nullità, di apporre sulla certificazione da produrre ai soggetti privati la seguente dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi”.».

A ribadire che è compito dell’Amministrazione acquisire le informazioni su stati, fatti e qualità dell’iscritto è anche il comma 1, lett. c) dell’art. 15 della legge 183/2011, che modificando come segue il comma 1 dell’art. 43 del DPR 225/2000, ha espressamente stabilito che «Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonche’ tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato

Il comma appena riportato ci dice un’altra cosa importante, l’iscritto può procedere ad autocertificare  tutte le informazioni relative al proprio stato, fatti o qualità che lo riguardano, o in alternativa a dichiararle tramite una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che la Pubblica Amministrazione è tenuta ad accettare previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti (art. 15, comma 1, lett. c) legge 183/2011)

Ricordiamo che sulla base di quanto stabilito dall’art. 46 “Dichiarazioni sostitutive di certificazioni” del DPR 445/2000 possono essere autocertificati tutti gli stati, fatti e qualità personali di seguito riportati:

  • data e il luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
  • iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
  • appartenenza a ordini professionali;
  • titolo di studio, esami sostenuti;
  • qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
  • assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
  • stato di disoccupazione;
  • qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
  • di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
  • di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato

Inoltre, in base alla deliberazione CdA n. 110/2017, L’Ente rilascia la certificazione solo con i seguenti requisiti:

  • Correttezza degli adempimenti di cui all’art. 7 (pagamento dei contributi) e all’art. 9 (Obbligo di comunicazione del reddito professionale) del Regolamento. La “correttezza degli adempimenti” è la rispondenza tra i contributi effettivamente versati e quelli dovuti come indicati nell’ultima dichiarazione reddituale scaduta, tranne quando la differenza tra dovuto e versato è inferiore o pari a 100 euro. Se il debito è superiore a 100 euro, la certificazione si può ottenere anche se si ha un debito inferiore o pari al 5% di contributi dovuti.
  • Se un neo iscritto fa la richiesta di regolarità, la verifica si basa sulla corrispondenza tra versamenti effettuati e versamenti accertati come dovuti, in base almeno alla contribuzione minima vigente.

La regolarità contributiva viene attestata e rilasciata anche in caso di:

  • regolarità di eventuali piani di rateizzazione in corso sottoscritti con l’Ente;
  • sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative, recepite con idoneo provvedimento amministrativo (es. eventi calamitosi, etc);
  • versamenti dovuti ma non ancora versati perché il versamento è di competenza di uffici pubblici (es amministratori di comuni, province etc.);

Se il versamento contributivo è finalizzato all’ottenimento della regolarità contributiva, presta attenzione alla modalità di versamento scelta poiché i tempi per la contabilizzazione dei versamenti effettuati variano. Infatti, se si pagano i contributi con bonifico bancario la contabilizzazione avverrà nel giro di due/tre giorni lavorativi mentre se si utilizza come modalità di pagamento l’F24 i tempi di contabilizzazione possono arrivare anche a sette/dieci giorni lavorativi.

Per particolare urgenza si può utilizzare come modalità di pagamento il bonifico immediato.

MODALITA’ PER L’ISCRITTO

Riservata al singolo professionista iscritto all’Epap.

I professionisti iscritti all’Epap che hanno i requisiti necessari possono chiedere l’emissione del certificato di Regolarità Contributiva online attraverso l’accesso alla propria area riservata.

Il certificato verrà emesso ai sensi della legge 183/2011. Se l’iscritto non possiede la Regolarità Contributiva, la richiesta del certificato deve essere inviata all’Epap con l’apposito modulo.

Ecco come inviare la richiesta all’Ente:

  • Posta elettronica (non certificata): contributi@epap.it
  • Posta elettronica certificata: epap@pec.epap.it (ricordiamo che è possibile inviare e-mail ad indirizzi di PEC solo da indirizzi di PEC)

MODALITA’ PER ENTI O SOGGETTI ESTERNI

Questa richiesta è riservata a Enti e soggetti esterni che richiedono la certificazione a nome di un professionista iscritto all’Epap: Amministrazioni Pubbliche, Società private che gestiscono servizi pubblici o di pubblica utilità, Soggetti appaltanti e Società di Attestazione e Qualificazione – SOA e soggetti, aziende o Enti che dimostrino di avere rilevanza pubblica.

Possono richiedere il certificato cliccando qui.

Per i soggetti non censiti e per le Società di ingegneria e di/tra professionisti nell’indice della P.A. le modalità sono le seguenti:

  • La richiesta deve pervenire all’Epap su carta intestata del comune o dell’ente;
  • Deve riportare i dati identificativi dell’iscritto (cognome, nome, codice fiscale, data e luogo di nascita, matricola Epap);
  • Deve riportare il numero di protocollo e le indicazioni per l’intestazione del certificato e per l’invio via posta o posta certificata;
  • L’ oggetto deve contenere la motivazione per cui si richiede l’attestazione contributiva all’Epap;
  • Indicare un referente da poter contattare in caso di necessità da parte dell’Epap (numero di telefono o posta elettronica).

 

Ecco come inviare la domanda di richiesta all’Epap:

  • Posta elettronica certificata: epap@pec.epap.it (ricordiamo che è possibile inviare e-mail ad indirizzi di PEC solo da indirizzi di PEC)
  • Posta elettronica (non certificata): contributi@epap.it