Come ottenere il Rimborso Montante

Cos’è il Montante Contributivo

Il montante contributivo è originato dal complesso dei contributi soggettivi e viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno.

Chi può fare domanda

L’Ente restituisce in toto il montante contributivo al ricorrere di tutti i seguenti requisiti:

  • compimento dei 65 anni di età (non richiesto in caso di sopravvenuta invalidità, o in caso di decesso);
  • essere un iscritto in stato di cessazione dell’attività
  • avere un anzianità di contribuzione soggettiva inferiore alle cinque annualità;
  • presenza di tutte le comunicazioni reddituali (Modelli 2)

In caso di decesso di iscritto con i suddetti requisiti hanno diritto a presentare richiesta di restituzione del montante contributivo i superstiti indicati all’art. 16 del regolamento dell’EPAP.

Come richiedere il montante

L’iscritto può presentare domanda, al compimento del 65° anno di età, compilando il modulo che trova qui di seguito.

La domanda può essere inviata:

  • Tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it;
  • Tramite posta a mezzo raccomandata A/R
  • Presentata direttamente alla sede dell’EPAP.

Come viene liquidato il rimborso del montante

Il rimborso del montante avviene per mezzo di bonifico bancario con valuta fissa al beneficiario.

Qualora, posteriormente alla liquidazione, l’iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni che danno luogo all’obbligo di iscrizione all’Ente, deve ricostituire il proprio montante contributivo individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione l’importo precedentemente restituitogli dall’Ente, maggiorato degli interessi legali

Regolamento Epap – Art. 17 Prestazioni differite
  1. L’iscritto che, avendo conseguito una anzianità contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a causa della effettiva cessazione dall’attività professionale, mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell’attribuzione del trattamento pensionistico differito.
  2. Qualora l’anzianità contributiva risulti inferiore a cinque annualità, l’iscritto, alla medesima età di cui all’art. 12, comma 1, o prima in caso di sopravvenuta invalidità (ovvero i superstiti in caso di decesso), ha diritto alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo.