ESONERO CONTRIBUTIVO

Le informazioni presenti sono state aggiornate alla luce delle precisazioni formulate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a seguito delle richieste di chiarimento di alcuni iscritti, in particolare dipendenti ed iscritti nell’anno 2019 (vedasi comunicato del Presidente).

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il Decreto Interministeriale che definisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero contributivo così come previsto dall’art. 1, commi 20 e ss., della Legge di Bilancio 2021.  

Coloro che intendono avvalersi dell’esonero contributivo possono presentare domanda entro il 2 novembre 2021.

Le domande per beneficiare dell’esonero contributivo saranno aperte a tutti, senza alcun “click day”, inteso come finestra entro la quale è possibile presentare le domande per accedere all’esonero.

La domanda, a pena di inammissibilità della stessa, dovrà essere presentata secondo le modalità previste in questa pagina.

Per verificare i requisiti e le modalità di accesso all’esonero contributivo è possibile consultare il Vademecum e le Domande Frequenti (FAQ).

Oggetto dell’esonero

Sono oggetto di esonero i contributi previdenziali (soggettivo e di maternità) in scadenza il 31.12.2021, come da interpretazione ministeriale resa in data 18 ottobre 2021..

Prima di compilare la domanda di esonero prendere visione del Vademecum e delle Domande Frequenti (FAQ).

Tempi e modalità presentazione domanda

La domanda va  presentata entro il 2 novembre 2021.

Le domande per beneficiare dell’esonero contributivo saranno aperte a tutti, senza alcun “click day”, inteso come finestra entro la quale è possibile presentare le domande per accedere all’esonero.

Se non sei in regola con i contributi, gli eventuali pagamenti per mettersi in regola dovranno essere fatti entro il 2 novembre 2021, termine ultimo di presentazione della domanda.

Il modello per la domanda è a disposizione in questa pagina.

Per presentare correttamente la domanda, a pena di inammissibilità della stessa, è necessario:

  1. compilare il modello, stamparlo e firmarlo
  2. inviare una PEC ESCLUSIVAMENTE all’indirizzo dedicato

esonerocontributivo@epap.sicurezzapostale.it

così composta:

  • inserire nell’OGGETTO SOLO il tuo CODICE FISCALE (senza spazi)
  • ALLEGARE IL MODULO della domanda COMPILATO e FIRMATO
  • ALLEGARE la COPIA di un tuo DOCUMENTO di IDENTITA’ in corso di validità
  • ALLEGARE la COPIA del CODICE FISCALE

Tutte le DOMANDE ricevute INCOMPLETE saranno INAMMISSIBILI e dovranno pertanto essere integralmente ripresentate con la modalità sopra indicata entro il 2 novembre 2021.

Essendo degli aiuti di Stato, è tuo onere verificare l’esattezza delle dichiarazioni rese e la completezza della domanda. Epap invierà le domande ricevute direttamente ai soggetti abilitati al controllo della documentazione (Agenzia delle Entrate e INPS).

Se presenti la domanda senza avere la regolarità contributiva la stessa è automaticamente inammissibile.

REGOLARITA’ CONTRIBUTIVA

La legge dispone che la misura di esonero può essere concessa solo ai professionisti che hanno la regolarità contributiva.

Se sei irregolare hai tempo fino al 2 novembre 2021 per regolarizzare la tua posizione e presentare così la domanda di esonero contributivo.

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Destinatari

Alla luce dei chiarimenti resi con nota del 18 ottobre 2021 da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono destinatari dell’esonero i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati anche se per un periodo abbiano svolto l’attività di lavoro subordinato sempre che, specifica il Ministero, non vi sia coincidenza del periodo per il quale si richiede l’esonero con il periodo per il quale si è stato dipendente, i pensionati di vecchiaia ancora in attività per i quali, però, l’esonero non spetta nei mesi di coincidenza di periodi di attività autonoma che dà titolo all’esonero con periodi di prestazione pensionistica e i pensionati di invalidità.

Requisiti

Per prima cosa, è necessario verificare la propria posizione contributiva alla data di presentazione della domanda di esonero (pagamento di tutti i contributi e presentazione di tutti i modelli 2) perché la mancata regolarità contributiva rende la domanda inammissibile.

E’ possibile ottenere l’esonero se:

  • si è iscritti all’EPAP, anche nel periodo compreso tra il I gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 e anche se ci si è cancellati nel corso dell’anno 2021 e si è comunque tenuti a versare all’Epap i contributi di competenza 2021;
  • si è in regola con il versamento dei contributi (vedi la sezione relativa alla regolarità contributiva) e con la presentazione di tutti i modelli 2 alla data di presentazione della domanda di esonero;
  • si è percepito nel periodo d’imposta 2019 un reddito professionale non superiore a 50.000 euro (il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività);
  • si è subito un calo del fatturato o dei corrispettivi lordi nel 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Questo requisito non è richiesto ovviamente per gli iscritti nel corso dell’anno 2020;
  • si è optato per il regime forfettario, il calo del fatturato lo calcoli “secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o i compensi percepiti e i costi inerenti all’attività “(articolo 1, lett. b del decreto interministeriale pubblicato il 28 luglio 2021);
  • si è già versata la contribuzione oggetto di esonero presentando comunque la domanda nei tempi e nei modi stabiliti.

 

NON E’ possibile ottenere l’esonero se:

  • si è già presentata domanda per ottenere l’esonero dei contributi a un’altra forma di previdenza obbligatoria;
  • sei iscritto all’Epap, anche prima dell’anno 2020, ma nell’anno 2019 non hai conseguito né un reddito né un fatturato;
  • si è titolari per il periodo di esonero di pensione diretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità (in base all’articolo 1 della legge numero 222 del 1984) o di un’altra prestazione previdenziale della stessa natura (leggasi pensione di invalidità) AD ECCEZIONE Nel caso di prestazione pensionistica nel corso dell’anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi non coperti da pensione. In tal caso l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è goduto della pensione;
  • si è titolari, nel periodo di esonero, di un contratto di lavoro subordinato (escluso il lavoro intermittente senza diritto a indennità di disponibilità) AD ECCEZIONE Nel caso di lavoro subordinato nel corso dell’anno 2021 si può presentare domanda di esonero contributivo per i mesi in cui non si è svolta attività di lavoro subordinato. In tal caso l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile sarà riproporzionato ai mesi in cui si è svolta attività di lavoro professionale.

Importo

L’esonero è previsto per i contributi soggettivi e di maternità che sono in scadenza nel corso dell’anno 2021 (primo acconto 2021, secondo acconto 2021 e saldo 2020).

L’esonero è pari all’importo dei contributi soggettivo e di maternità dovuti, con un limite massimo pro capite di 3.000 euro tuttavia, tale importo, è condizionato dalle risorse stanziate dal Governo per tale fine e l’esatta quantificazione dell’esonero pro-capite sarà confermata dal Ministero con atto successivo alla data del 31 ottobre 2021. In ogni caso la misura dell’esonero applicata in fase di calcolo del saldo sui redditi 2020 deve intendersi provvisoria.

Per conoscere l’esatto importo dell’esonero spettante sarà emanato un successivo Decreto Ministeriale con il quale verranno definiti i criteri e le modalità alle quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei beneficiari che ne hanno titolo.

Dopo tale fase verrà data comunicazione agli interessati dell’importo dell’esonero effettivamente spettante e, nel caso in cui l’esonero copra solo in parte la contribuzione, verrà assegnato all’iscritto il termine di 60 giorni per versare (senza maggiorazioni per interessi e sanzioni) l’eventuale quota residua a proprio carico.