Come ottenere la pensione di vecchiaia

Chi può fare domanda

Hanno diritto alla pensione di vecchiaia i liberi professionisti iscritti all’EPAP che abbiano maturato i seguenti requisiti:

  • Compimento del sessantacinquesimo anno di età;
  • Iscrizione all’Ente da almeno 5 anni, anche se non consecutivi. Il calcolo parte dalla data di prima iscrizione all’EPAP, a prescindere da eventuali interruzioni di attività ma in costanza di iscrizione all’Albo professionale;
  • Versamento effettivo di almeno cinque anni di contribuzione;

oppure

  • Maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.

Se rientri tra i parametri descritti in precedenza, la pensione di vecchiaia ti viene riconosciuta dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda.

Videoguida per la pensione

Con decorrenza 01/01/2016, il coefficiente di trasformazione a 65 anni di età è pari al 5,326% e non al 5,435% come indicato nel video.

Quali documenti devi presentare

Documentazione obbligatoria di base

Per ottenere la pensione di vecchiaia devi scaricare, compilare e consegnare il modulo che trovi allegato qui di seguito.

Devi inviare la domanda in carta semplice – seguendo le indicazioni contenute nel modulo predisposto dagli uffici – tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it, tramite raccomandata A/R o presentandoti direttamente alla sede dell’EPAP.

I tempi per la consegna della domanda di pensione di vecchiaia

Puoi inoltrare la tua domanda di pensione a partire da 180 giorni precedenti alla data di maturazione del diritto.

Come si calcola la tua pensione

La tua pensione viene calcolata moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione (%) relativo alla tua età al momento del pensionamento. (Confronta la tabella A in fondo alla pagina).

Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. La rivalutazione non si applica sui contributi relativi all’anno di maturazione dei requisiti.

Il tasso di rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

ESEMPIO

Al 31.12.01 sono stati rivalutati tutti i contributi soggettivi per gli anni 1996-2000 (quinquennio precedente all’anno 2001) al tasso del 4,7781 % (media della variazione del PIL relativa al quinquennio 1996-2000).

Quando viene liquidata la pensione

Le pensione viene liquidata se risulti in regola con il versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di iscrizione all’Ente.

Prima di procedere al pagamento, l’EPAP richiede di regolarizzare la posizione contributiva nei casi di:

  • Debiti di capitale;
  • Interessi di mora;
  • Sanzioni.

Pensione provvisoria

In una prima fase, la pensione viene erogata in via provvisoria, conteggiando nel montante contributivo individuale, per l’anno di decorrenza ed eventualmente per quello precedente, il contributo soggettivo minimo, come previsto dall’articolo 3 del regolamento, rapportato ai mesi che intercorrono tra il 1° gennaio e la data di presentazione della domanda di pensione, purché siano maturati i requisiti, come previsto dall’articolo 5 del regolamento.

In seguito alla presentazione della documentazione reddituale definitiva, e dopo il riscontro dell’Ente sui versamenti a saldo, l’importo della pensione sarà ricalcolato in base ai contributi effettivamente versati.

Come viene erogata la pensione

  • La pensione viene erogata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre; nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale;
  • L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1° gennaio, in base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrato nell’anno precedente (vedi tabella B in fondo alla pagina);
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.

TABELLA A

(Art. 12, comma 3, Regolamento)

TABELLA B

Regolamento Epap – Art. 12 – Pensione di vecchiaia
1. La pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che abbia compiuto almeno 65 anni di età dopo almeno cinque anni di iscrizione, ed a condizione che risultino dallo stesso pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità.
2. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore.
3. L’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 comma 6, per il coefficiente di trasformazione, relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti, relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda.
4. Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
5. Il montante individuale, originato dal complesso dei contributi soggettivi e dei contributi integrativi devoluti a montante ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 comma 6, viene annualmente incrementato su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della rivalutazione della contribuzione dell’anno di richiesta della pensione, contribuzione dell’anno medesimo, secondo il tasso di capitalizzazione. L’aliquota di computo per il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione soggettiva.
6. Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi soggettivi e integrativi di cui al comma 5, salvo quanto previsto al comma 8, è pari almeno alla media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento al quinquennio precedente all’anno da rivalutare, ai sensi dell’art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (sub art. 5, d. l. n. 65/15 e l. conv. n. 166/15) e ss.mm.ii.
6bis. Qualora dalle risultanze del bilancio consuntivo annuale, i rendimenti netti realizzati dall’Ente siano superiori agli importi attributi a titolo di rivalutazione di legge, l’Ente può destinare al montante di ciascuno degli iscritti, in misura proporzionale ai contributi soggettivi effettivamente versati da ciascuno al 1 gennaio dell’anno a cui si riferisce, al lordo di tutte le rivalutazioni di legge riconosciute dall’Ente ex art. 12 commi 6 e 6bis del presente Regolamento, un importo aggiuntivo fino ad un massimo del 60% della differenza tra l’importo del rendimento netto degli investimenti effettivamente conseguito e il totale degli importi attribuiti a titolo di rivalutazioni di legge.
6ter. L’importo aggiuntivo di cui al comma precedente è deliberato annualmente dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente sulla base dei criteri di cui ai precedenti commi 6 e 6bis e previa verifica del rispetto del vincolo dell’equilibrio tecnico, attuariale, economico e finanziario dell’Ente. La delibera assunta annualmente dal Consiglio di Amministrazione è trasmessa per l’approvazione dei Ministeri Vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. b) del D.lgs 30 giugno 1994, n. 509.
7. È istituito un fondo di riserva destinato ad accogliere l’eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti effettivamente conseguito e l’importo complessivo capitalizzato secondo quanto stabilito con delibera del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 6ter. Il Consiglio di Indirizzo Generale adotta ai sensi dell’art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto, ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione, anche con
diretta incidenza sulla misura dell’aliquota contributiva, e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL nominale.
8. Sentiti i Ministeri Vigilanti e nel rispetto del quadro normativo di riferimento, i parametri per la determinazione del montante e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria e al complessivo assetto previdenziale dell’Ente.
9. I contributi soggettivi e la percentuale di contributi integrativi devoluti a montante previdenziale ai sensi dell’articolo 3 e dell’articolo 4 comma 6, relativi ai periodi successivi alla data di decorrenza della pensione danno titolo a supplementi di pensione, calcolati con il sistema contributivo di cui al comma 3, liquidabili con cadenza biennale.