Cumulo, Ricongiunzione e Totalizzazione

Se nel corso della tua carriera hai versato contributi in uno o più Enti previdenziali oltre all’EPAP (ad esempio INPS o altre Casse) puoi decidere di riunirli in una sola pensione. Puoi farlo attraverso

  • il cumulo contributivo
  • la ricongiunzione
  • la totalizzazione

 

Il Cumulo gratuito dei contributi

Reso operativo dalla pubblicazione della circolare Inps n.140/2017, il cumulo gratuito dei contributi, esteso dalla Legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016, art. 1, commi 195-198) anche ai liberi professionisti, rappresenta insieme a totalizzazione e ricongiunzione una delle tre soluzioni che consente di sommare i contributi versati in diverse gestioni.

Grazie al cumulo sarà possibile, per il lavoratore che abbia versato contributi a Enti previdenziali diversi, poter sfruttare per intero il proprio patrimonio contributivo senza tuttavia pagare le somme previste per la ricongiunzione o dover attendere un periodo abbastanza lungo (circa un anno e mezzo) per percepire l’assegno come previsto invece per la totalizzazione.

La pensione si può ottenere una volta raggiunti i previsti requisiti di età e di contribuzione e ha decorrenza dal mese successivo.

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La Ricongiunzione

La ricongiunzione consiste nel trasferimento materiale dei contributi versati in diverse gestioni che vengono spostati nel proprio Ente di previdenza.

Nel caso di ricongiunzione verso EPAP, tutto quanto versato in altri Enti (ad esempio INPS) viene trasferito e accreditato sul tuo conto personale (montante contributivo). Il denaro viene trasferito, e quindi materialmente visibile nel tuo estratto conto, e concorrerà a formare la tua pensione.

Nel caso in cui tu voglia ricongiungere i tuoi contributi verso l’EPAP, gli Enti di previdenza dovranno conferire i tuoi contributi aggiungendovi una maggiorazione del 4,5% annuo (art. 2, comma 1, Legge n. 45/1990). Questi importi verranno accreditati sulla tua posizione senza nessun onere aggiuntivo nel rispetto del “principio di cassa”, ovvero entreranno a formare il montante contributivo a partire dall’anno di incasso delle stesse somme, indipendentemente dal fatto che i contributi siano riferiti ad altre annualità.

L’operazione può avvenire anche in senso contrario, cioè dall’EPAP a un’altra gestione previdenziale e ciò può avvenire solo nel momento in cui il professionista non sia più iscritto al nostro Ente. In questo caso la ricongiunzione potrebbe essere onerosa: l’Ente destinatario potrebbe richiederti dei versamenti aggiuntivi (art. 2, comma 2, Legge n. 45/1990). In ogni caso, una volta trasferito il denaro, la pensione verrà erogata secondo le regole dell’Ente che ha ricevuto le diverse quote.

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La Totalizzazione

Prevista dal decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42 consiste nella possibilità di sommare, ai fini del raggiungimento dei requisiti per il diritto a pensione, i periodi contributivi esistenti presso due o più Enti di previdenza in modo da poter conseguire quote di pensione, proporzionali ai contributi stessi, a carico delle gestioni presso cui si trovano i contributi, senza quindi dover effettuare la loro ricongiunzione, spesso onerosa e di difficile accesso.

La totalizzazione è alternativa alla ricongiunzione da cui si differenzia perché i vari contributi versati nei diversi Enti previdenziali non vengono materialmente trasferiti verso uno di questi. I contributi restano dove sono stati versati e vengono riuniti solo virtualmente per formare una rata di pensione unica.

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