SUSSIDI COVID-19

Il termine di presentazione delle domande di sussidio è il 30 aprile 2021.

Il Consiglio di Amministrazione sul solco delle iniziative già assunte nel corso del 2020 al fine di contenere gli effetti economici dell’evoluzione della situazione epidemiologica, ha deliberato di rinnovare per l’ulteriore periodo dal 31 dicembre 2020 fino al 30 aprile 2021 i seguenti sussidi una tantum a favore degli iscritti e delle famiglie attualmente in attesa del via libera ministeriale (le richieste verranno raccolte e l’erogazione del sussidio è subordinata all’approvazione dei Ministeri Vigilanti):

SUSSIDI UNA TANTUM COVID-19 (alternativi ai sussidi assistenziali di cui all’art. 2, comma 1 lettera e, del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza)

A)  SUSSIDIO UNA TANTUM per iscritti contribuenti ex art. 1 comma 2 bis a) del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente, che siano risultati positivi al COVID-19 e abbiano subito uno dei seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19:

  • decesso                                                       € 5.000,00
  • ricovero                                                      € 2.500,00
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per almeno                                                    21 giorni consecutivi                              € 1.000,00

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B) SUSSIDIO UNA TANTUM per i componenti del nucleo familiare dell’iscritto contribuente ex art. 1 comma 2 bis del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente (compreso i superstiti conviventi) che siano risultati positivi al COVID-19 e abbiano subito uno dei seguenti effetti a seguito di positività a COVID-19

  • decesso                                                        € 1.500,00
  • ricovero                                                       € 1.000,00
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per almeno                                                    21 giorni consecutivi                                €    500,00

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I sussidi di cui al punto A e B sono alternativi a favore dell’evento di maggior gravità.

Il sussidio B è concesso una volta per nucleo familiare.

In caso di impossibilità dell’iscritto, la richiesta di sussidio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento dell’Ente, ovvero:

  1. il coniuge o il convivente more uxorio;
  2. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
  3. genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del P.R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

 

C)  DIARIA DA RICOVERO per COVID-19 per iscritti contribuenti sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi di cui all’art. 2-bis, c.1 del Regolamento, NON titolari di trattamento pensionistico, che svolgono esclusivamente attività di libera professione, dispongano della regolarità della posizione contributiva e dichiarativa (Mod. 2) e abbiano subito un ricovero in strutture sanitarie pubbliche o private per gli effetti di positività a COVID-19,

  • Indennità giornaliera di 75 euro per ogni giorno di ricovero, fino ad un massimo di 30 giorni.

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