Sussidio una tantum Covid-19 per nucleo familiare

Il termine per la presentazione delle domande di sussidio è il 30 aprile 2021

 Beneficiari e tipologia di sussidio

 Il SUSSIDIO UNA TANTUM per nucleo familiare di iscritti contribuenti, compresi i pensionati che continuano a svolgere l’attività libero professionale, può essere richiesto se uno o più componenti il nucleo (iscritto o superstiti conviventi) abbia subito i seguenti effetti a seguito di accertamento di positività a COVID-19:

  • decesso: € 1.500,00
  • ricovero: € 1.000,00
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per almeno 21 giorni consecutivi  € 500,00

Modalità di richiesta del sussidio

L’iscritto per richiedere il sussidio deve accedere all’Area Riservata www.epaponline.it, compilare il modulo telematico di richiesta disponibile nella sezione “Richieste Sussidio Una Tantum per Covid-19” selezionando la giusta tipologia di sussidio (decesso, ricovero o quarantena) e, a completamento della domanda, deve inviare  all’indirizzo di PEC epap@epap.sicurezzapostale.it la documentazione indicata nel modulo, specificando nell’oggetto  “Sussidio Una Tantum per Covid 19”.

In caso di impossibilità dell’iscritto, la richiesta di sussidio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia*, compilando il modulo presente in fondo a questa pagina e trasmetterlo per PEC o per Raccomandata A/R all’Epap.

Presentazione della domanda

Attualmente il provvedimento è al vaglio dei Ministeri vigilanti, le richieste verranno raccolte e l’erogazione del sussidio è subordinata all’approvazione dei Ministeri Vigilanti.

Le domande devono essere presentate all’Ente entro il 30 aprile 2021 e dovranno essere complete della seguente documentazione:

 

  1. copia di un documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità;
  2. fotocopia del tesserino del codice fiscale del richiedente;
  3. certificazione del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia alla data dell’evento ovvero autocertificazione;
  4. certificazione medica che collega la morte o il ricovero agli effetti diretti del Covid-19;
  5. breve relazione descrittiva dei fatti e degli eventi causa della richiesta;
  6. in caso di decesso: certificato di morte o atto sostitutivo di notorietà, rilasciato dal richiedente, di morte del componente del nucleo familiare beneficiario;
  7. in caso di ricovero: certificato di ricovero e documentazione medica attestante la positività al virus Covid-19;
  8. in caso di quarantena: documentazione medica di positività al virus Covid-19 del componente il nucleo familiare con allegata certificazione medica attestante la data di inizio (primo tampone positivo) e fine (data del tampone negativo) della quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

 

Le istanze ricevute saranno istruite dall’Ente successivamente al 30 aprile  2021 per le istanza fino ad allora ricevute, con impegno di spesa fino alla totalità della disponibilità stanziata.

I sussidi saranno attribuiti ai soggetti che abbiano subito effetti a seguito di positività a COVID-19 con il seguente ordine di priorità:

  • ricovero (indennità e diaria da ricovero)
  • decesso
  • quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva

*Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza, per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento dell’Ente, ovvero:

  • il coniuge o il convivente more uxorio;
  • i figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
  • i genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, i fratelli celibi e le sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del P.R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.