Adempimento ex art. 1, commi 227, 229 e 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023). L’EPAP non aderisce.

31 Gen

Adempimento ex art. 1, commi 227, 229 e 231 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di bilancio 2023). L’EPAP non aderisce.

Epap, nel rispetto della procedura dettata dalla norma, informa gli iscritti che non ha ritenuto equa l’adesione al cosiddetto saldo e stralcio previsto dall’art.1 della legge di Bilancio 2023 n. 197 del 29 dicembre 2022, precisamente dai commi 227 e successivi.

L’istituto prevede, infatti, l’annullamento automatico degli interessi di mora e delle sanzioni, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, per i singoli ruoli, di importo residuo fino a 1000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

In questo caso il vantaggio è stato valutato eccessivamente generalizzato non considerando in alcun modo le ipotesi di un comportamento omissivo nel versamento del capitale contributivo previdenziale successivo allo “stralcio”.

La decisione dell’Ente è motivata innanzitutto dalla necessità di rispettare il principio di equità e parità di trattamento tra gli iscritti, sia nei confronti di coloro che hanno regolarmente adempiuto nel tempo agli obblighi contributivi sia nei confronti di chi ha regolarizzato la propria posizione contributiva versando anche le maggiorazioni (sanzioni e interessi) previste dal Regolamento pro-tempore vigente.

A tal proposito, si sottolinea che le maggiorazioni sono demandate agli Agenti della Riscossione solo in caso di mancata regolarizzazione spontanea (che prevede sanzioni ridotte rispetto a quelle ordinarie) o adesione alla proposta di regolarizzazione inviata dalla Cassa.

Per le medesime considerazioni l’Ente non ha aderito alla cosiddetta definizione agevolata, disciplinata dall’art.1 commi dal 231 al 251 della stessa legge n.197 del 29 dicembre 2022 (c.d. “Rottamazione quater”).

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