Rateizzazione dei contributi

L’Ente ha recentemente assunto un provvedimento che consente di rateizzare tutto il debito contributivo di importo superiore a € 1000, maturato fino all’anno di competenza 2018 ed a qualsiasi titolo dovuto.

Il provvedimento si applica agli importi di debito superiori a € 1.000 dovuti per:

  1. contributi dovuti e non pagati sino all’anno di competenza 2018;
  2. sanzioni e interessi per ritardato o omesso pagamento di contributi di cui al punto a) maturati sino al 31/12/2019;
  3. importi di rate derivanti da precedenti rateizzazioni, scadute e non pagate alla data della richiesta, compresi – in deroga all’art. 12 della delibera 82/2016 – quelli relativi alla rateizzazione dei contributi dovuti fino al 2014 e sanzioni calcolate al 01/03/2016 (delibera del 15 settembre 2016, n, 82);
  4. sanzioni ed interessi per ritardato o omesso pagamento di importi di cui al punto c.
  5. sanzioni per ritardata presentazione dei modelli reddituali (mod. 2) relativi alle annualità fino al 2018 compreso;
  6. per una sola volta, per gli importi di cui ai punti precedenti per i quali alla data della presente delibera è stata già emessa la cartella esattoriale, e la stessa non è stata ancora notificata alla data di richiesta di fruizione del presente provvedimento;

Per poter usufruire della rateizzazione il richiedente il pagamento rateale deve sottoscrivere un documento con il quale:

  1. accetti e riconosca il debito accertato dall’Ente;
  2. si impegni al rispetto dei termini e delle condizioni della rateazione e della gestione amministrativa dei versamenti;
  3. prenda atto che l’inosservanza, anche solo parziale delle predette condizioni comporta l’immediata revoca della rateazione concessa, con conseguente avvio dell’immediato recupero dell’intero debito in un’unica soluzione con aggravio di interessi e sanzioni.

Nello specifico, la domanda di pagamento rateale avrà ad oggetto il debito contributivo maturato fino all’anno di competenza 2018 attraverso un piano di rateizzazione nel limite massimo di sessanta mesi (cinque anni).

L’Ente provvederà alla determinazione fino ad un massimo di sei diversi piani di rientro in funzione della periodicità (mensile/trimestrale), dando facoltà al richiedente di optare per quello a lui più congeniale.

I piani di rientro saranno predisposti dall’Ente sulla base del rapporto tra il debito maturato e il reddito medio annuo complessivo dell’ultimo biennio, mutuato dal modello unico dell’iscritto, con un numero di rate non inferiore a 2 e non superiori a 60 per un periodo comunque non superiore ai 60 mesi;

Nel caso in cui uno, o entrambi, i redditi netti relativi all’ultimo biennio di svolgimento dell’attività professionale sia inferiore al minimale previsto per l’anno di riferimento si considera il reddito netto minimo previsto per il medesimo anno per il calcolo del contributo soggettivo.

Sull’importo rateizzato si applicherà un interesse di dilazione, da applicarsi annualmente al debito residuo, pari a 1,5 volte il tasso per le rivalutazioni di legge dei montanti, di cui all’art. 12 comma 6 del Regolamento dell’Ente, vigente al momento dell’accettazione del piano di rientro da parte del richiedente;

È facoltà dell’iscritto richiedere la suddetta rateizzazione su non meno del 70% del debito, prevedendo una rata finale pari al massimo al 30% del debito rateizzato.

Nel caso, su detto importo finale, si calcolano annualmente interessi aggiuntivi rispetto a quelli del precedente punto, pari al 2%, decorrenti dal momento dell’accettazione del piano di rientro da parte del richiedene.

Requisito imprescindibile per accedere al provvedimento è la presentazione da parte dell’iscritto di tutte le dichiarazioni reddituali (mod. 2) dovute fino al momento della domanda.

Gli uffici, verificata la correttezza del procedimento, provvedono a emettere le disposizioni di pagamento individuando l’importo, la causale e la scadenza di tutte le rate, notificando il piano di rateizzazione mediante PEC. La prima rata deve essere pagata entro 30 giorni dal ricevimento delle predette disposizioni di pagamento.

Esclusivamente per l’ottenimento dell’annullamento della cartella esattoriale di cui alla precedente lettera f), è necessario, oltre all’accettazione del piano di rateizzazione, anche il pagamento della prima rata entro 7 giorni lavorativi dalla notifica dell’accettazione e delle disposizioni di pagamento da parte di EPAP. In caso di mancato pagamento della prima rata nei termini suddetti, la cartella esattoriale verrà riattivata automaticamente dagli uffici senza necessità di ulteriore comunicazione da parte dell’Ente e la stessa non potrà in alcun caso essere oggetto di ulteriori sospensioni, annullamenti e/o rateizzazioni.

L’accettazione del piano di rientro da parte dell’ente comporterà la sospensione degli interessi e delle sanzioni relative all’importo del capitale a decorrere dalla domanda di rateizzazione, con applicazione a seguire, dei soli interessi di dilazione per tutta la durata della rateizzazione.

L’accettazione da parte del richiedente del piano di rientro e il conseguente pagamento della prima rata, danno diritto all’ottenimento del certificato di regolarità contributiva, fermo restando l’obbligo di tutti gli altri adempimenti previsti dalla delibera n. 110/2017 del 21/22 dicembre 2017 “Nuovi criteri per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva“ ed eventuali successivi provvedimenti inerenti i criteri di rilascio della certificazione di regolarità contributiva;

A seguito di verifica da parte degli uffici del mancato pagamento di un importo pari almeno alla somma di due rate, decade il piano di rientro sottoscritto e gli uffici provvedono ad attivare le procedure di recupero coattivo dell’importo residuo a debito, integrato di interessi e sanzioni, dandone comunicazione all’iscritto. Tale importo non potrà più beneficiare della ripresa della rateizzazione in corso e per nessun motivo potrà fruire di nuove ed ulteriori rateizzazioni da parte dell’Ente;

Il riscontro da parte degli uffici del mancato versamento di un importo pari almeno alla somma di due rate oltre a comportare l’avvio della procedura di recupero coattivo, comporta anche la perdita automatica della regolarità contributiva e la conseguente perdita delle assistenze e delle agevolazioni e i servizi per i quali è necessario il requisito della regolarità contributiva.

Successivamente all’adesione alla rateizzazione, è ammessa la facoltà di estinzione anticipata in una unica soluzione dell’intero debito residuo.

Annualmente, in occasione dell’invio dell’estratto conto contributivo, l’Ente invierà agli iscritti che hanno aderito al provvedimento un resoconto dettagliato dello stato della rateizzazione in essere.

Le domande di rateizzazione dovranno essere presentate accedendo alla propria area riservata e selezionando l’apposita voce “Domanda di rateizzazione 96/18” dal menu di scelta.