Trattamenti di assistenza

Trattamenti di assistenza

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

Procedura

  • Art. 1 – Trattamenti di assistenza;
  • Art. 2 – Tipologia dei trattamenti di assistenza;
  • Art. 3 – Soggetti beneficiari;
  • Art. 4 – Presentazione della domanda;
  • Art. 4 bis – Bando;
  • Art. 5 – Esame delle domande;

ALLEGATO A – Procedure attuative del regolamento per l’erogazione dei Trattamenti di Assistenza

  • Art. 2., c.1, lett. a – Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Art. 2, c. 1, lett. b – Sussidi per spese per assistenza domiciliare;
  • Art. 2, c. 1, lett. c – Assegni di studio;
  • Art. 2, c. 1, lett. d – Sussidi per spese funerarie;
  • Art. 2, c. 1, lett. e – Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

Art. 1 – Trattamenti di assistenza

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici (sussidi) erogati per circostanze o interventi eccezionali a favore dei soggetti individuati nel successivo articolo 3, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti di cui al comma 1.

Il medesimo stanziamento può essere incrementato entro il 30 novembre di ogni anno compatibilmente con i vincoli delle disponibilità di bilancio e avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese sostenute, a tale data, per ciascuna categoria dei benefici previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Tipologia dei trattamenti di assistenza

I trattamenti consistono nella erogazione dei seguenti interventi economici:

  • Sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per concorso nelle spese per assistenza  domiciliare;
  • Assegno di studio;
  • Sussidi per concorso nelle spese funerarie;
  • Sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

La concessione e la misura dei sussidi di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel presente regolamento e previo accertamento dei requisiti previsti. I sussidi sono concessi nei limiti dello stanziamento di cui all’art. 1, c.2.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

Sono soggetti beneficiari dei trattamenti indicati all’art. 2, gli appartenenti a una delle seguenti  categorie:

  • Iscritti all’Epap;
  • Pensionati dell’Epap;
  • Superstiti dell’iscritto;
  • Superstiti del pensionato.

Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti indicati all’art. 2 possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che vi danno titolo, fatta eccezione per l’assegno di studio e per le spese funerarie.

Ai fini del presente regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento dell’Ente.

Non hanno diritto ad alcun trattamento i soggetti che versano il solo contributo integrativo di cui all’art. 1, comma 2-ter, del Regolamento dell’Ente e coloro che abbiano richiesto la restituzione del montante ai sensi dell’art. 17, comma 2, del Regolamento dell’Ente.

Art. 4 – Presentazione della domanda

La domanda di sussidio deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Epap e deve essere inviata all’Ente tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Art. 4 bis – Bando

Il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso.

Il bando dovrà contenere, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento di cui all’art. 1. comma 2, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa in base ai criteri di cui all’art.5, commi 2 e 3;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito e sul periodico dell’ente.

Art. 5 – Esame delle domande

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.

Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di gennaio 2023 approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • risultati scolastici, nel caso di assegni di studio.

In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non   risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio cui all’art. 1, comma 2, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera del CdA.

La domanda può essere ripresentata.

ALLEGATO A – PROCEDURE ATTUATIVE DEL REGOLAMENTO PER L’EROGAZIONE DEI TRATTAMENTI DI ASSISTENZA

Art. 2., c. 1, lett. a – Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap

L’Ente corrisponde, a favore dei soggetti indicati all’art. 3, comma 1, sussidi a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o presso istituti per portatori di handicap a seguito di ricovero per sé o per i componenti del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.

In caso di impedimento dei soggetti di cui al comma 1, la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata, dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell’art. 4 bis.

Art. 2, c. 1, lett. b – Sussidi per spese per assistenza domiciliare

L’Ente corrisponde, a favore dei soggetti indicati all’art. 3, comma 1, sussidi a titolo di contributo sulle spese effettivamente sostenute per l’assistenza domiciliare prestata in conseguenza di eventi di malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo e di carattere permanente, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita che abbiano colpito i soggetti stessi o i componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.

In caso di impedimento dei soggetti di cui al comma 1, la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell’art. 4 bis.

Art. 2, c. 1, lett. c – Assegni di studio

L’Ente corrisponde, a favore dei soggetti indicati all’art. 3, comma 1, assegni di studio quando, si evidenzia uno stato di disagio economico tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi per i propri figli, o in caso di superstiti di iscritto o pensionato dei soggetti stessi, inerenti:

  • l’ultimo anno della scuola superiore;
  • corsi di laurea per la relativa durata legale.

I requisiti dello studente che versa in condizione di disagio, ai fini della concessione dell’assegno di studio, sono i seguenti:

  • essere figli di professionisti regolarmente iscritti o di titolari di pensione erogata dall’ EPAP, ed in regola con i versamenti dei contributi, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
  • Non essere stati ripetenti nell’anno scolastico per cui si richiede l’assegno od essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di Facoltà relativamente al corso di studi universitario;
  • non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce.

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l’iscrizione ad altro corso di laurea.

La domanda per l’erogazione dell’assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell’iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall’esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori e deve essere presentata, ai sensi dell’art. 4, entro sei mesi dal termine dell’anno scolastico o accademico per il quale si chiede l’assegno.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell’art. 4 bis.

Art. 2, c. 1, lett. d – Sussidi per spese funerarie

L’Ente corrisponde a favore dei soggetti indicati all’art.3, comma 1,  sussidi a titolo di concorso alle spese funerarie documentate sostenute dall’iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facente parte del nucleo familiare.

La domanda di sussidio deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie. In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, il sussidio può essere richiesto anche dai soggetti abilitati alla richiesta dei trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità ancorché tali trattamenti non siano stati ancora richiesti. Nel caso di minorenni la domanda deve essere sottoscritta dall’esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell’art. 4 bis.

Art. 2, c. 1, lett. e – Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare

L’Ente corrisponde a titolo di contributo sussidi a favore dei soggetti di cui all’art. 3, c. 1, in relazione al verificarsi degli accadimenti seguenti:

  • Eventi straordinari ovvero dovuti a caso fortuito o forza maggiore (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
  • Sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico dell’EPAP o di altro Ente di previdenza, a causa di malattia o infortunio, accertato dalla struttura sanitaria pubblica;
  • Decesso dell’iscritto o del pensionato che abbia procurato situazione di grave difficoltà finanziaria ai componenti del nucleo familiare. Il sussidio è cumulabile con il sussidio per le spese funerarie di cui all’art. 2, comma 1, lett. d).

Fermo restando quanto previsto dall’art. 4, i termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando ai sensi dell’art. 4 bis.