Sussidi per Spese Funerarie

Trattamenti di assistenza

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

Procedure

  • Trattamenti di assistenza;
  • Tipologia dei trattamenti di assistenza;
  • Soggetti beneficiari;
  • Presentazione della domanda;
  • Bando;
  • Esame delle domande;

Erogazione dei Trattamenti di Assistenza

  • Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per spese per assistenza domiciliare;
  • Assegni di studio;
  • Sussidi per spese funerarie;
  • Erogazione di sussidi a seguito di eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

Trattamenti di assistenza

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici (sussidi) erogati per circostanze o interventi eccezionali a favore dei soggetti individuati nel successivo articolo 3, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti di cui al comma 1.

Il medesimo stanziamento può essere incrementato entro il 30 novembre di ogni anno compatibilmente con i vincoli delle disponibilità di bilancio e avuto riguardo alle domande presentate ed alle spese sostenute, a tale data, per ciascuna categoria dei benefici previsti dal presente Regolamento.

Tipologia dei trattamenti di assistenza

I trattamenti consistono nella erogazione dei seguenti interventi economici:

  • Sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per concorso nelle spese per assistenza  domiciliare;
  • Assegno di studio;
  • Sussidi per concorso nelle spese funerarie;
  • Sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare.

La concessione e la misura dei sussidi di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel regolamento e previo accertamento dei requisiti previsti. I sussidi sono concessi nei limiti dello stanziamento.

Chi può beneficiare

Possono beneficiare dei trattamenti di assistenza gli appartenenti a una delle seguenti  categorie:

  • Iscritti all’Epap;
  • Pensionati dell’Epap;
  • Superstiti dell’iscritto;
  • Superstiti del pensionato.

Nello stesso esercizio finanziario i trattamenti di assistenza indicati possono essere erogati ad un solo componente il nucleo familiare, ove sussista concorrenza di presupposti a favore di più soggetti, e non sono cumulabili in presenza del verificarsi contestuale degli eventi che lo rendono possibile, fatta eccezione per l’assegno di studio e per le spese funerarie.

Ai fini del regolamento per “nucleo familiare” si intende: coniuge, figli minorenni o maggiorenni se inabili o a carico, ovvero – in mancanza di questi – i genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero – in mancanza di questi – i fratelli celibi o le sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico.

Non hanno diritto ad alcun trattamento i soggetti che versano il solo contributo integrativo e coloro che abbiano richiesto la restituzione del montante.

Presentazione della domanda

La domanda di sussidio deve essere presentata utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Epap e deve essere inviata all’Ente tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

Bando

Il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso.

Il bando contine, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.

Esame delle domande

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.

Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di gennaio 2023 approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 luglio 2022 al 31 dicembre 2022.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • risultati scolastici, nel caso di assegni di studio.

In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.

La domanda può essere ripresentata.

Sussidi per spese funerarie

L’Ente corrisponde a favore dei soggetti indicati,  sussidi a titolo di concorso alle spese funerarie documentate sostenute dall’iscritto o dal pensionato a seguito di decesso del coniuge, dei figli ovvero dei genitori facente parte del nucleo familiare.

La domanda di sussidio deve essere sottoscritta da chi ha sostenuto le spese funerarie. In caso di decesso dell’iscritto o del pensionato, il sussidio può essere richiesto anche dai soggetti abilitati alla richiesta dei trattamenti di pensione indiretta o di reversibilità ancorché tali trattamenti non siano stati ancora richiesti. Nel caso di minorenni la domanda deve essere sottoscritta dall’esercente la patria potestà, dal tutore o dal curatore.

Per spesa effettivamente sostenuta si intende quella al netto di contributi e/o rimborsi ottenuti da altri enti pubblici o entità private.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando.