Sussidi per eventi straordinari

Trattamenti di assistenza

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

Procedure

  • Trattamenti di assistenza;
  • Tipologia dei trattamenti di assistenza;
  • Soggetti beneficiari;
  • Presentazione della domanda;
  • Bando;
  • Esame delle domande;

Erogazione dei Trattamenti di Assistenza

  • Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per spese per assistenza domiciliare;
  • Assegni di studio;
  • Sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).

Trattamenti di assistenza

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti.

Tipologia dei trattamenti di assistenza

Ai sensi dell’art. 2, c.1, lett.e) del Regolamento, l’Ente corrisponde, a titolo di contributo, sussidi in relazione al verificarsi dei seguenti accadimenti che abbiano particolare incidenza sul bilancio familiare:

  1. eventi straordinari* ed anche eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore** (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
  2. sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico dell’EPAP o di altro Ente di previdenza, a causa di malattia o infortunio, accertato dalla struttura sanitaria pubblica.

* Definizione di Evento Straordinario: Accadimento puntuale e “non conforme all’ordinarietà” (ovvero un fenomeno circoscritto nel tempo e non riconducibile a uno status/condizione), ma che incide in maniera rilevante sul bilancio familiare fino al punto di essere difficilmente sostenibile da parte dell’iscritto

**Caso fortuito o forza maggiore: Per caso fortuito si intende un avvenimento imprevedibile ed eccezionale che si inserisce d’improvviso nell’azione di un soggetto. Per forza maggiore invece si intende un evento naturale o umano che, per la sua imprevedibilità e straordinarietà, non è dominabile.

Chi può beneficiare

A seconda del tipo di evento, possono beneficiare del sussidio:

A) per eventi straordinari ed eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore, di cui al precedente punto:

  1. gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
  2. gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
  3. i superstiti dell’iscritto;
  4. i superstiti del pensionato.

B) per la sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale:

  1. gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità), con esclusione dei titolari di pensione carico dell’EPAP o di altro Ente di Previdenza;
  2. i superstiti dell’iscritto;

 

Si considerano iscritti contribuenti anche coloro che nel corso dell’anno hanno cessato l’attività o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta del sussidio può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia.

Ai sensi dell’art. 3, c.3 del Regolamento per nucleo familiare si intende quello composto dalle medesime categorie previste dall’art. 16, comma 1 del Regolamento di attuazione delle attività statutarie dell’Ente, ovvero:

  1. il coniuge o il convivente more uxorio;
  2. figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili o a carico;
  3. genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico. I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi dell’art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell’iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in forma continuativa ed esclusiva.

Presentazione della domanda

La domanda di sussidio deve essere presentata al verificarsi dell’evento straordinario/evento fortuito o forza maggiore di cui ai punti A e B art.1 e di tutti i requisiti previsti, entro e non oltre 270 giorni dall’evento, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’EPAP e deve essere inviata all’Ente tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Bando

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso.

Il bando contiene, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.

Esame delle domande

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
  • libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.

In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.

La domanda può essere ripresentata.