Assegni di Studio

Trattamenti di assistenza

(Regolamento ex art. 19Bis per l’erogazione dei trattamenti di assistenza) – Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 22/10/2008 – (pubblicato in G.U. serie speciale n. 286 del 6/12/2008)

Procedure

  • Trattamenti di assistenza;
  • Tipologia dei trattamenti di assistenza;
  • Soggetti beneficiari;
  • Presentazione della domanda;
  • Bando;
  • Esame delle domande;

Erogazione dei Trattamenti di Assistenza

  • Sussidi per spese di ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per spese per assistenza domiciliare;
  • Assegni di studio;
  • Sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).

Trattamenti di assistenza

I trattamenti di assistenza di cui all’art. 3, comma 2, dello Statuto e dell’art. 19 bis del Regolamento consistono in interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati nel bando, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.

In sede di redazione di bilancio preventivo il Consiglio di Amministrazione individua, ai sensi dell’art. 19-bis comma 1, del Regolamento, lo stanziamento annuo destinato alla copertura dei trattamenti.

Tipologia dei trattamenti di assistenza

I trattamenti consistono nella erogazione dei seguenti interventi economici:

  • sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
  • Sussidi per concorso nelle spese per assistenza  domiciliare;
  • Assegno di studio;
  • Sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).

La concessione e la misura dei sussidi di cui al comma precedente è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati nel bando e previo accertamento dei requisiti previsti. I sussidi sono concessi nei limiti dello stanziamento.

Chi può beneficiare

Possono beneficiare dei trattamenti di assistenza gli appartenenti a una delle seguenti  categorie:

  • gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
  • gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
  • Superstiti dell’iscritto;
  • Superstiti del pensionato.

In caso di impedimento dei soggetti sopra indicati la richiesta dell’assegno può essere presentata da un componente del nucleo familiare, come risultante dallo stato di famiglia..

Ai fini del regolamento per “nucleo familiare” si intende: coniuge, figli minorenni o maggiorenni se inabili o a carico, ovvero – in mancanza di questi – i genitori inabili dell’iscritto defunto o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo carico, ovvero – in mancanza di questi – i fratelli celibi o le sorelle nubili, sempre che al momento della morte dell’iscritto risultino permanentemente inabili ed a suo carico.

Non hanno diritto al sussidio i soggetti che abbiano richiesto la restituzione o la ricongiunzione verso altro Ente di Previdenza obbligatorio del montante contributivo.

Presentazione della domanda

La domanda di sussidio deve essere presentata al verificarsi dell’evento straordinario e di tutti i requisiti previsti entro 180 giorni dal termine dell’anno scolastico o accademico per il quale si chiede l’assegno, utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Epap e deve essere inviata all’Ente tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Bando

Annualmente, il Consiglio di Amministrazione approva con cadenza semestrale il bando per i trattamenti di assistenza relativo all’anno stesso.

Il bando contiene, tra l’altro:

  • La ripartizione dello stanziamento, con riferimento alle diverse tipologie di prestazione;
  • La documentazione da allegare alla domanda necessaria per dare luogo alla valutazione della stessa;
  • I criteri in base ai quali saranno definite le graduatorie ai fini dell’assegnazione dei sussidi;
  • Eventuali ulteriori modalità di erogazione delle prestazioni, anche con specifico riferimento alla fattispecie della commorienza.

Al bando verrà data la massima pubblicità tra gli iscritti anche tramite pubblicazione sul sito dell’ente.

Esame delle domande

L’Ente valuta l’idoneità della documentazione pervenuta richiedendo all’interessato eventuali integrazioni da prodursi perentoriamente nei termini che saranno indicati nella richiesta di integrazione.
Al termine del procedimento istruttorio, il Consiglio di Amministrazione, entro il mese di agosto approva le graduatorie per le domande pervenute dal 1 gennaio al 30 giugno ed entro il mese di gennaio dell’anno successivo, le domande pervenute dal 1 luglio al 31 dicembre.

Per la concessione dei sussidi il CdA terrà conto dei seguenti criteri:

  • reddito del nucleo familiare risultante dall’Indicatore della situazione economica equivalente (Modello ISEE). L’importo del reddito imponibile non dovrà essere superiore a 60 volte il contributo soggettivo minimo vigente nell’anno di presentazione della domanda. Nel caso in cui l’iscritto e/o un componente del nucleo familiare, a seguito del verificarsi degli  eventi che hanno dato origine alla richiesta del trattamento risulti impossibilitato a produrre reddito da lavoro autonomo, il reddito del nucleo familiare da considerare deve essere al netto di quest’ultimo;
  • numero dei componenti della famiglia, come risultante dallo stato di famiglia;
  • tipologia e gravità dell’evento causa della richiesta;
  • percentuale di regolarità contributiva in funzione degli anni di iscrizione;
  • eventuale percezione precedente di sussidi ex art. 19 bis;
  • libero professionista puro, senza altra cassa o ente previdenziale.

In ogni caso i trattamenti non potranno essere erogati se la posizione contributiva dell’iscritto non risulta regolare fino all’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Il Consiglio di Amministrazione può richiedere all’interessato l’integrazione della documentazione da effettuarsi entro il termine prefissato dal Consiglio stesso.

Entro il mese di gennaio di ciascun anno e compatibilmente con la disponibilità residua dello stanziamento di bilancio, il Consiglio di Amministrazione può riesaminare le richieste non accolte ai fini di verificare la possibilità di un loro accoglimento, accertata la ricorrenza in fatto dello stato di bisogno.

Il rigetto della domanda, debitamente motivato, dovrà essere notificato all’interessato entro 30 giorni dalla delibera.

La domanda può essere ripresentata.

Assegni di studio

L’Ente corrisponde, a titolo di contributo, assegni di studio quando si evidenzia uno stato di disagio economico o di oggettiva difficoltà familiare, conseguenti ad un evento straordinario tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi per i figli di iscritti o iscritti deceduti, inerenti:

  • l’ultimo anno della scuola superiore;
  • corsi di laurea per la relativa durata legale

I requisiti dello studente ai fini della concessione dell’assegno di studio sono i seguenti:

  • essere figli di professionisti regolarmente iscritti o di titolari di pensione erogata dall’EPAP, in regola con i versamenti dei contributi, ovvero aventi titolo, in caso di morte dell’iscritto o pensionato, alla pensione indiretta o di reversibilità;
  • per l’assegno di studio per l’ultimo anno di scuola superiore: non essere stati ripetenti nell’anno scolastico per cui si richiede l’assegno;
  • per l’assegno di studio per il corso di laurea per la relativa durata legale: essere in regola con il piano di studi ufficiale ovvero con quello approvato dal Consiglio di Facoltà relativamente al corso di studi universitario;
  • non aver beneficiato e non beneficiare di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi, da chiunque erogati, in relazione ai risultati scolastici cui il bando si riferisce;

Non è ammissibile la domanda da parte di laureati per l’iscrizione ad altro corso di laurea.

La domanda per l’erogazione dell’assegno, può essere sottoscritta direttamente dal figlio dell’iscritto deceduto, in servizio o pensionato, ovvero dall’esercente della patria potestà, dal tutore o curatore dei minori e deve essere presentata, entro 180 giorni dal termine dell’anno scolastico o accademico per il quale si chiede l’assegno.

I termini di presentazione della domanda, nonché la documentazione richiesta per l’esame della stessa sarà determinata dal Consiglio di Amministrazione in sede di definizione del bando.