Norme Generali
Il Regolamento per l’erogazione dei trattamenti di assistenza, approvato dai Ministeri vigilanti in data 22 ottobre 2008, prevede interventi economici eccezionali (sussidi) erogati per circostanze o interventi straordinari a favore di soggetti indicati negli specifici bandi, quando le conseguenze degli eventi generano situazioni di particolare bisogno economico.
La concessione e la misura dei sussidi è deliberata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei criteri riportati negli specifici bandi e previo accertamento dei requisiti previsti.
Tipologie di Assistenza
Le diverse categorie di trattamento di assistenza sono:
– sussidi per concorso nelle spese per ospitalità in case di riposo per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o per portatori di handicap;
– sussidi per concorso nelle spese per assistenza domiciliare;
– assegno di studio;
– sussidi per eventi che abbiano particolare incidenza economica sul bilancio familiare (provvidenze straordinarie).
I trattamenti di assistenza sono disciplinati da due bandi semestrali, il primo relativo al periodo 1° gennaio – 30 giugno ed il secondo relativo al periodo 1° luglio – 31 dicembre.
All’interno dei singoli bandi sono riportati nel dettaglio:
- Condizioni per l’erogazione del sussidio
- Come presentare la domanda e la documentazione da allegare
- Procedimento e criteri per l’erogazione dei sussidi
- Punteggi per la stesura delle graduatorie
- Entità e modalità di erogazione
Tipologia di sussidio
L’Ente corrisponde, a titolo di contributo, sussidi sulle spese effettivamente sostenute per ospitalità presso case di riposo pubbliche o private per anziani, per malati cronici e/o lungodegenti o presso istituti per portatori di handicap a seguito di ricovero dell’iscritto o dei componenti del nucleo familiare come risultante dallo stato di famiglia.
Beneficiari del sussidio
Possono beneficiare del sussidio:
a) gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
c) i superstiti dell’iscritto;
d) i superstiti del pensionato.
Per tutte le informazioni di riferimento consultare il relativo bando.
Tipologia di sussidio
L’Ente corrisponde sussidi in relazione al verificarsi di spese effettivamente sostenute, con particolare incidenza sul bilancio familiare, per l’assistenza domiciliare prestata in conseguenza di:
a. Circostanze o eventi straordinari;
b. Malattia o infortunio di carattere acuto e temporaneo o di carattere permanente, ivi comprese le patologie di interesse oncologico e da immunodeficienza acquisita.
che abbiano colpito l’iscritto o i componenti il nucleo familiare come risulta dallo stato di famiglia.
Beneficiari del sussidio
Possono beneficiare del sussidio:
a) gli iscritti contribuenti all’Epap, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
c) i superstiti dell’iscritto;
d) i superstiti del pensionato.
Per tutte le informazioni di riferimento consultare il relativo bando.
Tipologia di sussidio
L’Ente corrisponde, a titolo di contributo, assegni di studio quando si evidenzia uno stato di disagio economico o di oggettiva difficoltà familiare, conseguenti ad un evento straordinario tale da pregiudicare un regolare proseguimento degli studi per i figli di iscritti o iscritti deceduti, inerenti:
a. l’ultimo anno della scuola superiore;
b. corsi di laurea per la relativa durata legale.
Beneficiari del sussidio
Possono beneficiare del sussidio:
a) gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
c) i superstiti dell’iscritto;
d) i superstiti del pensionato.
Per tutte le informazioni di riferimento consultare il relativo bando.
Tipologia di sussidio
L’Ente corrisponde, a titolo di contributo, sussidi in relazione al verificarsi dei seguenti accadimenti che abbiano particolare incidenza sul bilancio familiare:
CASO A) eventi straordinari* ed anche eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore** (es. infortunio, calamità naturali, ecc.) che abbiano rilevante incidenza sul bilancio familiare ed espongano i richiedenti aventi titolo a spese ed esborsi documentati, urgenti o di primaria necessità, anche per lo svolgimento dell’attività professionale, e non siano ordinariamente sostenibili, secondo il ragionevole apprezzamento del Consiglio di Amministrazione;
CASO B) sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale da parte di iscritto, non titolare di pensione a carico dell’EPAP o di altro Ente di previdenza, a causa di malattia o infortunio, accertato dalla struttura sanitaria pubblica.
Beneficiari del sussidio
A seconda del tipo di evento, possono beneficiare del sussidio:
CASO A) per eventi straordinari ed eventi dovuti a caso fortuito o forza maggiore:
a) gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti, anche se titolari di trattamento pensionistico a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità);
b) gli iscritti che, divenuti titolari di prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto nel corso dell’anno l’attività professionale o si sono cancellati dall’albo, purché contribuenti nell’anno antecedente la domanda di sussidio;
c) i superstiti dell’iscritto;
d) i superstiti del pensionato.
CASO B) per la sospensione o riduzione forzata per più di sei mesi dell’attività professionale:
a) gli iscritti contribuenti all’EPAP, ovvero gli iscritti sui quali grava l’obbligo del versamento di tutti i contributi obbligatori (contributo soggettivo, contributo integrativo, contributo di solidarietà, contributo di maternità), con esclusione dei titolari di pensione carico dell’EPAP o di altro Ente di Previdenza;
b) i superstiti dell’iscritto;
Per tutte le informazioni di riferimento consultare il relativo bando.