Reddito di ultima istanza: modalità di accesso bonus di aprile

06 Giu

Reddito di ultima istanza: modalità di accesso bonus di aprile

Aggiornamento del 8 giugno 2020

Dalle ore 14.00 di oggi, è attiva nell’Area Riservata agli iscritti, la procedura telematica per la richiesta del Reddito di Ultima istanza relativo al mese di aprile.

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Si ricorda che coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda.



6 giugno 2020

I Ministri del Lavoro e dell’Economia hanno firmato il 29 maggio scorso il decreto interministeriale  attuativo dell’art. 78 del c. d. “Decreto Rilancio” sul bonus per i professionisti iscritti alle Casse  di previdenza professionale, pubblicato sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data odierna, che stabilisce i criteri per l’erogazione del bonus per il mese di aprile di 600 euro agli iscritti alle gestioni previdenziali dei professionisti, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il decreto dispone una erogazione automatica del bonus di 600 euro per il mese di aprile per  chi ha già fruito dell’agevolazione per il mese di marzo. Coloro che sono stati ammessi al bonus di marzo, non devono ripresentare la domanda.

Per gli altri professionisti  le domande potranno essere presentate a Epap, esclusivamente con modalità telematica, attraverso l’apposita procedura che sarà attivata, nell’area riservata del sito Internet dell’Ente, nel corso della giornata dell’8 giugno 2020, in contemporanea con gli altri Enti aderenti all’Adepp, e fino alle ore 24:00 dell’8 luglio 2020.

 Quanto ai requisiti il decreto dispone  che possono presentare istanza i professionisti, non titolari di  rapporto  di lavoro subordinato a tempo indeterminato, che abbiano prodotto un reddito professionale non superiore a 50.000 per l’anno di imposta 2018, ivi compresi i neo iscritti nel 2019 e nel 2020 (anteriormente al 23 febbraio 2020) in possesso dei requisiti e che dichiarino in sede di domanda di non essere titolari di “pensione diretta”  e di non avere presentato ad altra Cassa domanda per lo stesso bonus.

Il bonus di cui sopra è incompatibile con le prestazioni previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38, e 96 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, il  reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, le prestazioni di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, del 30 aprile 2020, il reddito di emergenza di cui all’articolo 82 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, né le indennità di cui agli articoli 84, 85 e 98 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

Le domande  saranno accolte in base all’ordine cronologico di presentazione, previa verifica del possesso dei requisiti.

Il format dell’istanza  che prevede  le dichiarazioni da rendere, nel caso di reddito professionale inferiore ai 35.000 euro e nel caso di reddito professionale ricompreso tra 35.000 e 50.000 euro,  dovrà essere compilato in ogni sua parte. Il richiedente dovrà dichiarare di aver percepito per il 2018, redditi professionali fino a 35.000 euro o tra i 35.000 ed i 50.000 euro in caso di cessazione o riduzione del 33% del reddito stesso nel primo trimestre 2020 rispetto al primo trimestre 2019, oppure di aver chiuso la partita IVA tra il 23 febbraio ed il 30 aprile 2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica.

Eventuali domande, pervenute in forma cartacea o con modalità diverse da quelle stabilite, saranno ritenute inammissibili.

Il Presidente

Stefano Poeta