Il Nuovo Regime Forfettario e Flat Tax

Il Nuovo Regime Forfettario e Flat Tax

Si comunica agli Iscritti, che con l’introduzione del nuovo regime forfettario e della “flat tax”, vengono confermate le modalità di calcolo già adottare in precedenza ai fini della determinazione della contribuzione previdenziale dovuta per i soggetti “forfettari”.
A titolo esemplificativo si ricorda che la base imponibile previdenziale, da utilizzare per la determinazione del contributo soggettivo e di solidarietà, coincide con il reddito imponibile fiscale. Reddito imponibile fiscale determinato applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti il coefficiente di redditività del 78 per cento (coefficiente per le attività professionali). Lo stesso reddito su cui andrà applicata la Flat Tax spettante.
(es. totale compensi percepiti 10.000 euro coeff. 78% = 7.800 euro base imponibile previdenziale per contributi soggettivo/solidarietà)
Per quanto riguarda l’importo da comunicare all’Ente per la determinazione del contributo integrativo, questo coincide con il volume complessivo delle fatture emesse, comprensivo di contributo integrativo, senza applicazione di coefficienti di abbattimento (l’Ente detrarrà in automatico il contributo integrativo)
(es. totale compensi fatturati comprensivi del 2% 12.240 euro corrispondenti a 12.000 euro di base imponibile previdenziale per contributo integrativo).