SUPERCONTRIBUZIONE
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SUPERCONTRIBUZIONE

Come funziona

È la possibilità di pagare contributi ulteriori per accedere ad una più elevata pensione. 

Ogni professionista iscritto all'EPAP infatti è tenuto al pagamento di un contributo soggettivo obbligatorio annuo, corrispondente al 10% del reddito professionale netto derivante dall'attività autonoma (art. 3 c. 1 del Regolamento dell’Ente).

Ma, in aggiunta al contributo obbligatorio, i professionisti hanno la possibilità di optare per una supercontribuzione volontaria. Tale opzione consente di investire ulteriormente nel proprio futuro previdenziale, con aliquote che variano dal 12% all'80% del reddito professionale netto (12% – 14% – 16% – 18% – 20% – 25% – 30% – 40% – 50% – 60% – 80%).

L’opzione ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione: in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio del 10%.

La facoltà di proseguire la supercontribuzione a titolo volontario può essere esercitata da tutti gli iscritti.

La scelta di optare per l’aumento dell’aliquota del contributo soggettivo deve essere effettuata all’interno dell’area riservata, nella sezione relativa al modello 2.


È possibile, dopo la presentazione del modello 2 ed entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce il modello 2 (vale a dire l'anno di pagamento del saldo), modificare in aumento l'aliquota contributiva dichiarata, senza necessità di ripresentazione del dichiarativo.

 

È importante ricordare che:

 

  • la modifica ha validità solo per l'anno cui si riferisce la dichiarazione;
  • il versamento conseguente all'aumento dell'aliquota, completamente deducibile ai fini fiscali, dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione (vale a dire l'anno del saldo) - il pagamento si intende perfezionato alla data di effettivo accredito delle somme e non alla data dell’ordine di bonifico, se diversa. Pertanto, nell’effettuare pagamenti attraverso il sistema bancario si raccomanda di tenere conto dei tempi di esecuzione del pagamento;
  • il pagamento effettuato successivamente alla data sopra indicata è soggetto all'applicazione di sanzioni per ritardato pagamento come previsto dall'art. 10, comma 1 del Regolamento dell'Ente.
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