Riduzione contribuzione per neoiscritti

A tutti i nuovi iscritti che al momento dell’iscrizione abbiano meno di 30 anni, qualora siano tenuti al solo versamento dei contributi minimi, l’Ente dà la possibilità di ridurre del 70% gli stessi per i primi tre anni d’iscrizione.
Tale possibilità viene meno qualora i contributi da versare siano superiori ai minimi. In questo caso il neo iscritto, ancorché abbia meno di 30 anni, dovrà il contributo soggettivo (10% reddito netto) il contributo di solidarietà (0,2% del reddito netto) e il contributo integrativo (4% volume d’affari) nella loro totalità.

Quali contributi versare

Il professionista iscritto all’Epap è tenuto al versamento della seguente contribuzione obbligatoria previdenziale

  • contributo soggettivo pari al 10% del reddito netto;
  • contributo di solidarietà pari allo 0,2% del reddito netto;
  • contributo integrativo pari al 4% del volume di affari;
  • contributo di maternità. Questo contributo è una quota forfettaria fissata annualmente dall’Ente.

Scadenze

Di seguito le nuove scadenze contributive vigenti dal 1° gennaio 2018:

  • primo acconto: 5 aprile pari al 30% dei contributi calcolati in base al reddito dichiarato nell’ultimo modello di autocertificazione reddituale;
  • secondo acconto: 5 agosto pari al 35% dei contributi dovuti calcolati sulla medesima base imponibile del primo acconto;
  • saldo: 15 novembre dell’anno successivo a quello di pagamento degli acconti.

È facoltà degli iscritti optare per ognuna delle scadenze previste al pagamento in unica soluzione entro la data indicata o, alternativamente, su due rate di pari importo con le seguenti scadenze:

  • per il primo acconto
    • 1^ rata entro il 05 aprile
    • 2^ rata entro il 05 maggio
  • per secondo acconto
    • 1^ rata entro il 05 agosto
    • 2^ rata entro il 05 settembre
  • per il saldo dei contributi dovuti per l’anno precedente
    • 1^ rata entro il 15 novembre
    • 2^ rata entro il 15 dicembre

L’opzione è esercitabile senza oneri e interessi,

Sarà ancora disponibile la possibilità di ulteriormente frazionare ogni singola rate mediante l’utilizzo di EPAP card.

Per la messa a regime del nuovo sistema, si segnala che per gli iscritti che adottavano il pagamento in quattro rate, il primo acconto per il 2018 è posticipato dal 28 febbraio al 5 aprile, per gli iscritti che adottavano il pagamento in due rate, il primo acconto è anticipato dal 31 maggio al 5 aprile 2018.

Immutata la scadenza di presentazione della dichiarazione reddituale (modello 2 al 31 luglio di ogni anno).

LEGGI IL COMUNICATO DEL CdA

Attenzione

  • Se l’Ente non è puntualmente in possesso del modello 2 (entro il 31 Luglio) non sarà possibile inviare il precalcolo delle varie scadenze e l’iscritto dovrà calcolarsi da solo (come ha fatto finora) gli importi da versare.
  • L’Ente, per comunicare gli importi da pagare utilizza l’invio per PEC, pertanto l’iscritto deve essere in possesso di una casella di Posta Elettronica Certificata. Se vuole richiederla gratuitamente, clicchi qui.
  • Infine è necessario che una parte degli acconti sia calcolata in base al reddito di due anni prima (ultimo modello 2 inviato).

Come versare i contributi

I contributi previdenziali possono essere versati con le seguenti modalità:

A. BONIFICO BANCARIO

Può essere fatto presso qualsiasi sportello Bancario oppure “on-line”.
Nel caso di pagamento online è preferibile utilizzare la Epapcard (senza alcuna commissione). Naturalmente, per il bonifico, può essere usato anche il proprio conto corrente “on-line”.
Le coordinate bancarie per il pagamento degli importi all’Ente sono:
Banca Popolare di Sondrio di Viale Cesare Pavese, 336 – 00144 Roma
C/C: 000069000X37 – ABI: 05696 – CAB: 03211 – CIN: Q CODICE BIC-SWIFT: POSOIT22
IBAN: IT74Q0569603211000069000X37
Bisogna indicare sul bonifico la causale presente nel modulo 3 all’interno della propria Area Riservata

B. F24

    • Il modello F24 è quello ordinario, dove nella ultima sezione in basso Altri Enti Previdenziali ed Assicurativi al di sotto della parte riservata all’INAIL, si dovranno inserire i seguenti dati:

    • Campo: codice ente: 0008
    • Campo: codice sede: non compilare
    • Campo: causale contributo: E065
    • Campo: codice posizione: non compilare
    • Campo: periodo di riferimento da: mm/aaaa – a: mm/aaaa (da 01/2017 a 12/2017)
    • Campo: importo a debito versato: Importo dovuto
    • Campo: importo a credito compensato: non compilabile (*)

(*) non è ammessa la compensazione dei crediti previdenziali
La modalità di pagamento con F24 non è utilizzabile per il pagamento di sanzioni e contributi antecedenti l’anno 2014.

Contributi minimi

Ogni iscritto all’Ente, qualora non sia in stato di cessazione dell’attività professionale, è annualmente tenuto almeno al versamento dei contributi minimi. Questi contributi, che vengono fissati all’inizio di ogni anno dall’Ente, sono dovuti obbligatoriamente da quegli iscritti che non superano una determinata soglia di reddito indicata dall’Ente nel momento in cui definisce i contributi minimi. Tali contributi, sono dovuti, come previsto dall’art. 3, comma 4, del Regolamento dell’Ente anche dall’iscritto che abbia dichiarato reddito zero o negativo.

Schema riepilogativo contributi minimi 1996 – 2021

* Nota: Tale importo tiene conto del diritto di frazionamento all’art. 5 del Regolamento, in quanto il contributo integrativo è dovuto con decorrenza 17 marzo 1996.

** Il CDA si è riservato di deliberare l’ammontare del contributo di maternità che verrà reso noto prima possibile.