Pensione di inabilità

Chi ha diritto alla pensione di inabilità

La pensione di inabilità ti viene riconosciuta nei casi in cui concorrano le seguenti condizioni:

  1. Non puoi più esercitare la professione a causa di malattia o infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
  2. Hai pagato almeno cinque anni di contribuzione, tre dei quali nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda. Ne hai diritto se sei iscritto all’Epap da almeno cinque anni.
  3. Iscrizione all’Albo professionale.

Quanto previsto nel punto B decade nel momento in cui l’inabilità è dovuta ad un infortunio avvenuto durante lo svolgimento dell’attività professionale.

Da quando decorre la pensione di inabilità

La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purchè risultino maturati i requisiti precedenti.

Come fare domanda di pensione di inabilità

La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice secondo il modulo predisposto dagli uffici ed inviata:

  • Tramite PEC all’indirizzo epap@pec.epap.it;
  • Tramite posta a mezzo raccomandata A/R;
  • Presentata direttamente alla sede dell’Epap.

Alla domanda di pensione di inabilità devi allegare i seguenti documenti:

  • Certificato medico rilasciato dall’autorità sanitaria competente che attesta l’inabilità. Il certificato deve essere integrato da un documento che indica la causa e l’epoca in cui l’inabilità si è manifestata;
  • Nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi: documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, e prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto.

Come viene calcolata la pensione

Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo, con riferimento al montante individuale maturato all’atto dell’ammissione al pensionamento, incrementato da un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età da parte dell’interessato.
Il periodo in questione non può comunque essere tale da comportare l’attribuzione di una anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni.
La quota aggiuntiva di contribuzione è calcolata considerando la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate in misura corrispondente alla variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT aumentato di un punto percentuale.
Al montante individuale così determinato si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età dell’assicurato sia inferiore.

La provvidenza integrativa

Gli iscritti all’Epap non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18 – comma 3 dello Statuto (conto della contribuzione integrativa), e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo corrispondente all’assegno sociale di cui all’art. 3 – comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.

In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione non viene riconosciuta.
L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.

Come viene accertata e riconosciuta l’inabilità

Per l’accertamento dello stato di inabilità l’Epap si avvale delle Commissioni mediche del Servizio Sanitario Nazionale.

L’Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L’accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale dello stato di inabilità, nominati dal Consiglio di Amministrazione.

Quando viene rigettata la domanda di pensione

Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità deve essere motivato ed è comunicato al richiedente tramite raccomandata A/R o PEC, con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.

Quando viene revocata la pensione

L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica prevista dall’art. 13, comma 8, del Regolamento dell’Epap, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata d’ufficio.

La pensione è revocata d’ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l’esercizio della professione. In caso di revoca della pensione di invalidità il Consiglio di amministrazione dell’Ente dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo statutario competente.

La concessione della pensione d’inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all’Albo professionale o di ripresa dell’attività professionale.

Come viene erogata la pensione

  • La pensione è erogata in 13 mensilità. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale;
  • L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio in base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno precedente (Vedi Tabella B in fondo a questa pagina);
  • Il pagamento delle rate di pensione avviene tramite bonifico bancario entro il 5 del mese.

Ricorsi

Entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da:

  • Un medico designato dal Consiglio di Amministrazione;
  • Un medico designato dal ricorrente;
  • Un medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.

Nel caso di riconoscimento dell’inabilità, le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza dell’inabilità da parte del citato collegio medico.

TABELLA A

(Art. 12, comma 3, Regolamento)

TABELLA B

Regolamento Epap – Art. 13 – Pensione di inabilità
1. La pensione di inabilità spetta qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) l’iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione, delle quali tre nel quinquennio precedente all’anno di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
b) la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione, in modo permanente e totale;
2. Si prescinde dal requisito dell’anzianità contributiva e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1, quando l’inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività professionale per la quale opera il trattamento di cui al presente Regolamento.
3. Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo di cui all’art. 12, riferito al montante individuale incrementato in conformità all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente di trasformazione relativo all’età di cinquantasette anni, previsto dalla tabella A allegata in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri Vigilanti.
4. Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all’art. 18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo corrispondente all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione. La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente riconosciuta all’iscritto avente diritto, previa determinazione del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti solo nel caso in cui il reddito dei medesimi sia inferiore all’assegno sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 in vigore all’atto del pensionamento.
5. In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il danno sia stato risarcito e il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione di cui al precedente comma non ha luogo. L’integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
6. La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata alla cancellazione dall’albo professionale e alla cessazione dell’attività professionale esercitata. La cancellazione deve essere richiesta all’Ordine professionale di appartenenza, pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo giorno successivo al ricevimento, da parte dell’Ente, della comunicazione di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l’espressa indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli albi professionali. La concessione della pensione d’inabilità è revocata in caso di nuova iscrizione all’albo professionale e/o di ripresa dell’attività professionale.
7. L’Ente può in qualsiasi momento assoggettare a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione, senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica, la pensione è revocata d’ufficio.
8. La pensione è revocata d’ufficio qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono in modo permanente e totale l’esercizio della professione. Nel caso di cui al presente comma e ai commi 6 e 7, il Consiglio di Amministrazione dispone la ricostruzione della posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali.
9. Qualora si verifichi il decesso del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius è adottato retroattivamente anche ai fini della reversibilità della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.

Art. 15 – Norme comuni alle pensioni di inabilità o invalidità 

1. Alla domanda di pensione di inabilità o invalidità deve essere allegato certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria competente, attestante le condizioni di inabilità od invalidità; tale certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante od invalidante.
1-bis. Nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabili in tutto o in parte a terzi, deve essere allegata altresì la documentazione comprovante l’eventuale azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
2. In caso di inabilità o invalidità imputabili in tutto o in parte a terzi, l’Ente è surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale con l’assicuratore privato dell’iscritto, ove l’assicuratore medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione per infortunio, abbia diritto alla surroga.
3. L’accertamento dello stato di inabilità o di invalidità è effettuato da un sanitario di fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione fisio-psichica del richiedente.
Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio di Amministrazione..
4. Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione di inabilità od invalidità da parte del Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo.
5. Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia ove avviene la visita.
5-bis. Nel caso di riconoscimento della inabilità o della invalidità, le spese dell’intero collegio medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza della inabilità o della invalidità da parte del citato collegio medico.
6. L’Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità. L’accertamento è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale dello stato di inabilità o invalidità, nominati dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento, notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento di cui al comma 3 del presente articolo.