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| Riscatto dei periodi precedenti all’istituzione
dell’Epap |
(Ex art. 22 Regolamento dell’Ente)
Quali i vantaggi dell’effettuazione
del riscatto?
I contributi corrisposti a titolo di riscatto consentono
di incrementare sia il montante contributivo sia il periodo di anzianità
di iscrizione all’Ente valido ai fini del raggiungimento dell’età
pensionabile

Chi può richiedere il riscatto?
Il riscatto può essere chiesto dal professionista
iscritto all’Ente che può far valere almeno cinque
anni di iscrizione e contribuzione.

Quali sono i periodi riscattabili?
Sono riscattabili i periodi precedenti la data di
istituzione dell’Ente a partire dall’anno di iscrizione
all’Albo Professionale, limitatamente ai periodi privi di
copertura contributiva di carattere obbligatorio e limitatamente
ai periodi attività professionale documentati.

Come si richiede il riscatto?
La facoltà di richiedere il riscatto può essere esercitata
in qualsiasi momento dall’iscritto o dai suoi superstiti e
deve essere presentata agli uffici utilizzando l’apposito
modulo (MOD. RISC.).

Come si calcola la
contribuzione dovuta?
L’onere del riscatto è determinato dall’iscritto
che può scegliere di versare un importo compreso tra un minimo
ed un massimo così determinati:
· misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo
minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
· misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota
del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati
ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo
2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda.

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