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in Prestazioni / Ricongiunzione / Modulistica & procedura
| Ricongiunzione dei periodi assicurativi |
(Legge 5 marzo 1990, n. 45)
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Informativa sulla ricongiunzione
dei periodi assicurativi |
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Domanda di ricongiunzione
dei contributi previdenziali (Mod. Ricong) |
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Introduzione
La ricongiunzione è l’unificazione - mediante trasferimento
- dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista
in diverse gestioni previdenziali, allo scopo di ottenere un’unica
pensione calcolata su tutti i contributi versati. Non è ammissibile
il trasferimento parziale dei contributi.
La ricongiunzione può essere richiesta:
- dal professionista iscritto all’Epap che sia stato iscritto
in altre forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
In tal caso la stessa si configura come “ricongiunzione
attiva” nel senso che il trasferimento dei contributi
avverrà verso l’Epap (art. 1, commi 1, 2 e 3, della
legge 45/90);
- dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo,
o libero professionista che sia stato iscritto all’Epap. In
tal caso la stessa si configura come “ricongiunzione
passiva” nel senso che il trasferimento dei contributi
avverrà dall’Epap alla gestione cui il richiedente
risulta iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo
(art. 1, comma 4, della legge 45/90);
- dall’iscritto all’Epap che già goda dell’erogazione
di una pensione di anzianità. In tal caso l’iscritto
ha la facoltà di chiedere all’Ente erogatore della
pensione la ricongiunzione dell’ulteriore periodo di contribuzione
maturato presso l’Epap ai fini della liquidazione di un supplemento
di pensione. La facoltà di ricongiunzione può essere
esercitata una sola volta entro il termine di un anno dalla cessazione
della contribuzione versata (art. 1, comma 5, della legge 45/90).
Dopo il compimento dell’età pensionabile la ricongiunzione,
ai fini del diritto e della misura di un’unica pensione, può
essere richiesta presso una gestione nella quale si possano far
valere almeno dieci anni di contribuzione continuativa in regime
obbligatorio, in relazione ad attività effettivamente esercitata
(art. 1, comma 4, della legge 45/90).
Anche il pensionato può richiedere la riunificazione per
periodi accreditati in altro fondo che non hanno dato luogo a prestazione
pensionistica o anche per i periodi che si riferiscono ad attività
lavorativa svolta successivamente alla liquidazione della pensione,
purché non abbiano dato ancora luogo a riliquidazione o supplemento
della stessa.
Diventa oggetto di ricongiunzione anche la contribuzione già
utilizzata per liquidare una pensione di invalidità successivamente
revocata (e non sospesa), sempre che alla data della domanda il
trattamento pensionistico non sia più dovuto.
La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata
anche dai superstiti di iscritto deceduto, entro due anni dal decesso.
RICONGIUNZIONE ATTIVA
Presupposti
- Il professionista dottore agronomo, dottore forestale,
attuario, chimico o geologo deve essere iscritto all'Epap; sono
iscritti all’Epap anche coloro che pur avendo presentato
la dichiarazione di cessazione dell’attività professionale,
non si sono cancellati dall’Albo.
- All’atto della domanda i contributi oggetto
della ricongiunzione devono riguardare i periodi contributivi
maturati presso altre forme di previdenza la cui posizione non
deve risultare più attiva.
- La ricongiunzione non può essere parziale;
i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi
maturati presso le altre forme previdenziali.
- I periodi coincidenti relativi ad attività
lavorativa effettiva non comportano incremento di anzianità
contributiva per il richiedente, ma solo l’incremento della
posizione individuale.
a) Quando l’attività effettiva coincide con periodi
di contribuzione figurativa o coperti da riscatto non conseguente
a prestazioni di lavoro, sono utili solo i periodi di contribuzione
relativi all’attività effettiva.
b) Se nessuno dei periodi coincidenti è relativo a prestazione
effettiva, è considerato utile solo il periodo coperto
dall’importo più elevato. La parte inutilizzata viene,
su richiesta dell’interessato, rimborsata, maggiorata degli
interessi legali.
- La facoltà di ricongiunzione può
essere esercitata una sola volta, salvo che il richiedente possa
far valere, successivamente alla prima ricongiunzione, un periodo
di assicurazione di almeno 10 anni di cui 5 di contribuzione obbligatoria
continuativa. In mancanza di tale requisito la seconda ricongiunzione
può effettuarsi all’atto del pensionamento presso
la gestione nella quale sia stata precedentemente accentrata la
posizione contributiva.
- Il dottore agronomo, dottore forestale, chimico,
attuario o geologo che già gode dell’erogazione di
una pensione di anzianità può chiedere all’Epap
la ricongiunzione del periodo assicurativo successivamente maturato.
La richiesta di ricongiunzione può essere esercitata una
sola volta, entro un anno dalla cessazione della successiva contribuzione.
Modalità della “ricongiunzione
attiva”
Domanda
La domanda di ricongiunzione deve essere redatta in carta semplice
su apposito modulo. La domanda può essere inviata per posta
a mezzo raccomandata a/r o presentata direttamente alla sede dell’Epap.
Trasferimento dei contributi
La gestione o le gestioni interessate trasferiscono all’Epap
l’ammontare dei contributi di loro pertinenza, tenuto conto
che:
a) i contributi, obbligatori o volontari, sono maggiorati degli
interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo
giorno dell’anno successivo a quello cui i contributi stessi
si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente
precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento;
b) le somme relative ai periodi riscattati sono maggiorate degli
interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo
giorno dell’anno successivo a quello in cui è avvenuto
il versamento dell’intero valore di riscatto o della prima
rata di esso e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente
precedente a quello in cui si effettua il versamento; non sono soggetti
al trasferimento gli eventuali interessi di dilazione incassati
dalla gestione trasferente;
c) per i periodi coperti da contribuzione figurativa, o riconoscibili
figurativamente nella gestione di provenienza, sono trasferiti gli
importi corrispondenti ai contributi figurativi base ed integrativi
senza alcuna maggiorazione per interessi; il trasferimento si effettua
anche se la copertura figurativa è stata effettuata nella
gestione medesima senza alcuna attribuzione di fondi.
Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non
riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché
quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni.
Onere della ricongiunzione
È a carico del professionista l’onere della ricongiunzione
che è individuabile nella “riserva matematica”
disciplinata dalla legge 45/1990.
Salvo diverse indicazioni da parte dei Ministeri vigilanti si ritiene
che detta riserva matematica debba considerarsi nulla in ragione
delle specificità connesse con l’adozione del sistema
contributivo. Infatti i contributi versati in altre gestioni vengono
aggiunti, previa rivalutazione di legge, al montante dell’iscritto
Epap e, poiché la pensione è calcolata esclusivamente
in relazione al montante finale, non v’è alcun bisogno
di corrispondere la “riserva matematica”; questa è
obbligatoria, invece, quando la pensione è calcolata secondo
il metodo retributivo anziché contributivo.
Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti
I contributi annui trasferiti e versati all’Epap vengono assunti
nella misura convenzionale corrispondente all’ammontare trasferito.
L’anzianità contributiva, al momento del calcolo della
pensione, dovrà essere determinata tenendo conto sia dei
periodi regolarmente coperti da contribuzione obbligatoria Epap,
sia del complesso dei periodi ricongiunti, facendo riferimento all’art.
5 del Regolamento dell’Epap.
RICONGIUNZIONE PASSIVA
Presupposti
- Il professionista dottore agronomo, dottore forestale,
attuario, chimico e geologo richiedente deve essere iscritto presso
la gestione previdenziale verso la quale è rivolta la domanda
di ricongiunzione e non deve essere più iscritto all’Epap.
- I contributi oggetto della ricongiunzione devono
riguardare i periodi contributivi maturati presso l’Epap
la cui posizione non deve risultare più attiva.
- La ricongiunzione non può essere parziale;
i contributi da ricongiungere devono riguardare tutti i periodi
di contribuzione maturati presso l’Epap.
Modalità della “ricongiunzione
passiva”
Domanda
L’ex iscritto all’Epap che chiede il trasferimento dei
periodi contributivi relativi a rapporti di lavoro che hanno interessato
l’Epap presenterà la domanda di ricongiunzione all’Ente
di previdenza presso il quale desidera accentrare la posizione previdenziale,
secondo le regole vigenti nell’ente stesso.
Trasferimento dei contributi
L’Epap trasferisce l’ammontare dei contributi di sua
pertinenza, maggiorati dell’interesse composto al tasso annuo
del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo
a quello cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno
immediatamente precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento.
Sono escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non
riguardanti la gestione pensionistica del richiedente, nonché
quelle eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni.
Per il calcolo dell’ammontare da trasferire saranno considerati
i contributi effettivamente versati nei singoli anni (criterio di
cassa).
Onere della ricongiunzione
È a carico del professionista l’onere della ricongiunzione
che è individuabile nella differenza tra la riserva matematica
necessaria alla copertura assicurativa del periodo utile e l’importo
dei contributi trasferiti alle altre gestioni. Nel caso di ricongiunzione
passiva, l’onere a carico del professionista è calcolato
dalla gestione presso la quale si esegue il trasferimento.
Calcolo ed imputazione dei contributi trasferiti
La determinazione del diritto e della misura della pensione unica
derivante da ricongiunzione è effettuata secondo le norme
in vigore nella gestione accentrante.

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