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| Ricongiunzione dei periodi assicurativi |
(Legge 5 marzo 1990, n. 45)
Cos’è
la ricongiunzione dei periodi di contribuzione previdenziale?
La ricongiunzione è l’unificazione mediante trasferimento
dei periodi di contribuzione previdenziale maturati dal professionista
in diverse gestioni previdenziali, allo scopo di ottenere un’unica
pensione calcolata su tutti i contributi versati. Non è ammissibile
il trasferimento parziale dei contributi.
Chi può chiedere
la ricongiunzione?
La ricongiunzione può essere richiesta:
- dal professionista iscritto all’EPAP che sia stato iscritto
in altre forme obbligatorie di previdenza per i lavoratori dipendenti,
pubblici o privati, per lavoratori autonomi e liberi professionisti.
In tal caso la stessa si configura come “ricongiunzione attiva”
nel senso che il trasferimento dei contributi avverrà verso
l’EPAP;
- dal lavoratore dipendente, pubblico o privato, o lavoratore autonomo,
o libero professionista che sia stato iscritto all’EPAP. In
tal caso la stessa si configura come “ricongiunzione passiva”
nel senso che il trasferimento dei contributi avverrà dall’EPAP
alla gestione cui il richiedente risulta iscritto in qualità
di lavoratore dipendente o autonomo.
Quale documentazione
bisogna presentare per chiedere all’EPAP la ricongiunzione
dei periodi di contribuzione previdenziale versati presso altri
Enti?
La domanda di ricongiunzione deve essere redatta in carta semplice,
in conformità al modulo disponibile su questo sito nella
pagina Modulistica. La domanda può
essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente
alla sede dell'EPAP.
Non sono previsti costi a carico dell'iscritto in ragione delle
specificità connesse con l'adozione del sistema contributivo.
I contributi annui trasferiti e versati all'EPAP vengono assunti
nella misura convenzionale corrispondente all'ammontare trasferito.
L'anzianità contributiva, al momento del calcolo della pensione,
sarà determinata tenendo conto sia dei periodi regolarmente
coperti da contribuzione obbligatoria EPAP, sia del complesso dei
periodi ricongiunti.
I periodi coincidenti relativi ad attività lavorativa effettiva
non comportano incremento di anzianità contributiva, ma solo
incremento della posizione individuale.
Come si possono trasferire
i contributi versati all’EPAP verso un altro Ente di previdenza
obbligatoria?
L’ex iscritto all’EPAP che chiede
il trasferimento dei periodi contributivi relativi a rapporti di
lavoro che hanno interessato l'EPAP presenterà la domanda
di ricongiunzione all'Ente di previdenza presso il quale desidera
accentrare la posizione previdenziale, secondo le regole vigenti
nell’Ente stesso.
L'EPAP trasferisce l’ammontare dei contributi di sua pertinenza,
maggiorati dell’interesse composto, al tasso annuo del 4,50%,
a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello
cui si riferiscono e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente
precedente a quello nel quale si effettua il trasferimento. Sono
escluse dal trasferimento le somme riscosse per motivi non riguardanti
la gestione pensionistica del richiedente, nonché quelle
eventualmente riscosse a titolo di interessi di mora e sanzioni.
Per il calcolo dell’ammontare da trasferire saranno considerati
i contributi effettivamente versati nei singoli anni (criterio di
cassa).

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