|
|
Sei
in Prestazioni / Pensione di reversibilità / Modulistica
& procedura
| Pensione di reversibilità |
(Art. 16, Regolamento Epap e art. 1,
c. 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
 |
 |
Informativa sulla domanda
di pensione di reversibilità |
 |
 |
Domanda di pensione reversibilità |
 |
 |
Domanda di pensione di reversibilità
per quota eredi inabili |
 |
 |
Domanda di pensione di reversibilità
per quota eredi studenti |
 |
 |
Dichiarazione per le detrazioni fiscali per l'anno 2010
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) |
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
La pensione ai superstiti spetta nei casi ed alle
condizioni di seguito indicate:
a) al coniuge nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne
o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;
b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili ed a carico,
anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma 2;
c) in mancanza oltre che del coniuge anche di figli minorenni o
maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto o
di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo
carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle
sorelle nubili, sempreché al momento della morte dell'iscritto
risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure
previste dal comma 2.
I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi
dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico dell'iscritto
se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento in
forma continuativa ed esclusiva.
Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso
tra la data della morte del pensionato e quella del compimento del
diciottesimo anno di età, conserva il diritto alla pensione
di reversibilità anche dopo il compimento della maggiore
età.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
La pensione di invalidità decorre dal primo
giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda,
purché risultino maturati i requisiti di cui al punto precedente.
DOMANDA di pensione
La domanda di pensione deve essere redatta in carta
semplice, in conformità al modulo predisposto dagli uffici
e disponibile in questa sezione alla voce Modulistica.
La domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata
A/R, o presentata direttamente alla sede dell'EPAP.
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità
sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della
pensione annua già liquidata.
a) 60 per cento al coniuge;
b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche
il coniuge;
d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15 per cento a ciascun genitore;
f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il cento per
cento della pensione diretta di riferimento.
Nel caso di decesso di iscritto di età inferiore
ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di cinquantasette anni dell'allegata tabella
A.
Nel caso di variazione nella composizione del nucleo dei superstiti
aventi diritto a pensione, la pensione stessa è corrispondentemente
ricalcolata.
REVOCA DELLA PENSIONE DI REVERSIBILITA’
Il diritto alla pensione indiretta cessa:
a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d'età
o quando cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto
anni d'età è elevato a ventuno qualora i figli frequentino
una scuola media o professionale per tutta la durata del corso legale
ed a ventisei qualora frequentino l'Università purché
gli stessi risultino a carico del genitore al momento del decesso
dell'iscritto e non prestino regolarmente lavoro retribuito;
c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo
stato di inabilità o in caso di matrimonio.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PENSIONE
1) La pensione è erogata in 13 mensilità
anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve
essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo
della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede
a erogare la prestazione con cadenza semestrale.
2) L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi
è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio in base
alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno
precedente (tabella B allegata).
3) Il pagamento delle rate di pensione avviene per mezzo di:
bonifico bancario
(o postale) con valuta fissa al beneficiario entro e non oltre il
5 del mese;
assegno circolare
non trasferibile, emesso non oltre il 5 del mese.
TABELLA A
(Art. 12, comma 3, Regolamento)
Coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi
in pensione
| TABELLA
A (Art. 12, comma 3) |
| COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE |
|
ETĄ |
VALORI
(per cento) |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
| 66 |
6,379 |
| 67 |
6,640 |
| 68 |
6,927 |
| 69 |
7,232 |
| 70 |
7,563 |
| 71 |
7,924 |
| 72 |
8,319 |
| 73 |
8,750 |
| 74 |
9,227 |
| 75 |
9,751 |
| 76 |
10,335 |
| 77 |
10,983 |
| 78 |
11,701 |
| 79 |
12,499 |
| 80 |
13,378 |
TABELLA B
(ISTAT)
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati
Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno
precedente
| TABELLA
B (ISTAT) |
| 2000 |
2,6 |
| 2001 |
2,7 |
| 2002 |
2,4 |
| 2003 |
2,5 |
| 2004 |
2,0 |
2005 |
1,7 |

|
|

Il nuovo forum di discussione a disposizione degli iscritti
Vai al forum
|
Tutto
quello che puoi trovare su questo sito |
|