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in Prestazioni / Pensione di reversibilità / Domande
& risposte
| Pensione di reversibilità |
(Art. 16, Regolamento Epap e art. 1,
c. 41, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
A chi spetta
la pensione di reversibilità?
La pensione di reversibilità ai superstiti spetta:
al coniuge;
ai figli minorenni,
ovvero maggiorenni se inabili ed a carico, anche in mancanza del
coniuge;
in mancanza
oltre che del coniuge anche di figli minorenni o maggiorenni inabili,
ai genitori inabili dell'iscritto defunto o di età superiore
ai 65 anni che risultino a suo carico, ovvero, in mancanza di questi,
ai fratelli celibi e alle sorelle nubili, sempreché al momento
della morte dell'iscritto risultino permanentemente inabili e a
suo carico.
Quale
documentazione bisogna presentare per richiedere la pensione di
reversibilità?
La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice, in
conformità al modulo predisposto dagli uffici e disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica.
La domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata
A/R, o presentata direttamente alla sede dell'EPAP.
Quali
tra le prestazioni previdenziali erogate dall’Ente sono reversibili
ai superstiti?
Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità
sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della
pensione annua già liquidata:
60% al coniuge;
70% al figlio
unico se manca il coniuge;
20% a ciascun
figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;
40% a ciascuno
dei figli se manca il coniuge;
15% a ciascun
genitore;
15% a ciascuno
dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il 100% della
pensione diretta di riferimento.

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