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Pensione di vecchiaia

(Art. 12 Regolamento Epap)

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Domanda di pensione di vecchiaia (Mod. Pens/01) con allegato schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
Dichiarazione per le detrazioni fiscali per l'anno 2010
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917)
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Procedura

SOGGETTI AVENTI DIRITTO

Hanno diritto a presentare la domanda per la corresponsione della pensione di vecchiaia gli iscritti che abbiano maturato tutti i seguenti requisiti:
A)
1. compimento del sessantacinquesimo anno di età;
2. anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile per il diritto alla pensione di vecchiaia decorre dalla data di prima iscrizione all’Epap, indipendentemente dall’eventuale cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione all’Albo professionale;
3. versamento effettivo di almeno cinque anni di contribuzione.
Oppure
B)
1. maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.


DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA

La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda, purché risultino maturati i requisiti di cui al punto precedente.


DOMANDA di pensione

La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice, in conformità al modulo allegato. La domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente alla sede dell’Epap. La domanda può essere presentata a partire dal centottantesimo giorno antecedente la data di maturazione del diritto.

SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

A) La pensione si determina moltiplicando il montante individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età dell’iscritto al momento del pensionamento (tabella A allegata)
Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta al 31 dicembre di ciascun anno. La rivalutazione non si applica sui contributi relativi all’anno di maturazione dei requisiti.
Il tasso di rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.

Es.: Al 31.12.01 sono stati rivalutati tutti i contributi soggettivi per gli anni 1996-2000 (quinquennio precedente all’anno 2001) al tasso del 4,7781 % (media della variazione del PIL relativa al quinquennio 1996-2000).

B) la pensione viene liquidata a condizione che l’iscritto sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali relativi agli anni di iscrizione all’Ente. Nel caso di debiti di capitale e/o interessi di mora e sanzioni, fermo restando la data della decorrenza della prestazione, l’Ente richiederà all’iscritto mediante raccomandata A/R di regolarizzare la posizione contributiva prima di procedere alla liquidazione.

PENSIONE PROVVISORIA

La pensione viene in prima istanza liquidata in via provvisoria, conteggiando nel montate contributivo individuale, per l’anno di decorrenza ed eventualmente per quello precedente, il contributo soggettivo minimo, di cui all’art. 3 del Regolamento, rapportato (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento) ai mesi che intercorrono tra il 1° gennaio e la data di presentazione della domanda, purché siano maturati i requisiti. Ciò in quanto, al momento della liquidazione, l’Ente non è in possesso dei dati reddituali relativi all’iscritto per i suddetti anni.

A seguito della presentazione della documentazione reddituale definitiva, e previo riscontro dei relativi versamenti a saldo, l’importo della pensione sarà ricalcolato per tener conto dei contributi effettivamente versati.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PENSIONE

1) La pensione viene erogata in 13 mensilità anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede a erogare la prestazione con cadenza semestrale.
2) L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio, in base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno precedente (tabella B allegata).
3) Il pagamento delle rate di pensione avviene per mezzo di:
- bonifico bancario (o postale) con valuta fissa al beneficiario entro e non oltre il 5 del mese;
- assegno circolare non trasferibile, emesso non oltre il 5 del mese.

TABELLA A
(Art. 12, comma 3, Regolamento)
Coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi in pensione

TABELLA A (Art. 12, comma 3)
COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE
ETĄ
VALORI
(per cento)
57
4,720
58
4,860
59
5,006
60
5,163
61
5,334
62
5,514
63
5,706
64
5,911
65
6,136
66
6,379
67
6,640
68
6,927
69
7,232
70
7,563
71
7,924
72
8,319
73
8,750
74
9,227
75
9,751
76
10,335
77
10,983
78
11,701
79
12,499
80
13,378

TABELLA B
(ISTAT)
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati
Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente

TABELLA B (ISTAT)
2000
2,6
2001
2,7
2002
2,4
2003
2,5
2004
2,0
2005
1,7


 

 

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