|
|
Sei
in Prestazioni / Pensione di vecchiaia / Modulistica &
procedura
(Art. 12 Regolamento Epap)
 |
 |
Domanda di pensione di vecchiaia
(Mod. Pens/01) con allegato schema di dichiarazione sostitutiva
di atto notorio |
 |
 |
Dichiarazione per le detrazioni fiscali per l'anno 2010
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) |
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno diritto a presentare la domanda per la corresponsione
della pensione di vecchiaia gli iscritti che abbiano maturato tutti
i seguenti requisiti:
A)
1. compimento del sessantacinquesimo anno di età;
2. anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche
se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile
per il diritto alla pensione di vecchiaia decorre dalla data di
prima iscrizione all’Epap, indipendentemente dall’eventuale
cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione
all’Albo professionale;
3. versamento effettivo di almeno cinque anni di contribuzione.
Oppure
B)
1. maturazione di un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, indipendentemente dall’età anagrafica.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno
del mese successivo alla data della presentazione della domanda,
purché risultino maturati i requisiti di cui al punto precedente.
DOMANDA di pensione
La domanda di pensione deve essere redatta in carta
semplice, in conformità al modulo allegato. La domanda può
essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R o presentata direttamente
alla sede dell’Epap. La domanda può essere presentata
a partire dal centottantesimo giorno antecedente la data di maturazione
del diritto.
SISTEMA DI CALCOLO
DELLA PENSIONE
A) La pensione si determina moltiplicando il montante
individuale per il coefficiente di trasformazione relativo all’età
dell’iscritto al momento del pensionamento (tabella
A allegata)
Il coefficiente di trasformazione viene rapportato alle frazioni
di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo della differenza
tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti alle età
immediatamente superiore ed inferiore a quella dell’iscritto
e il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
Il montante individuale dell’iscritto è pari alla somma
dei contributi soggettivi rivalutati annualmente su base composta
al 31 dicembre di ciascun anno. La rivalutazione non si applica
sui contributi relativi all’anno di maturazione dei requisiti.
Il tasso di rivalutazione è pari alla variazione media quinquennale
del prodotto interno lordo (PIL) nominale calcolata dall’Istat,
con riferimento al quinquennio precedente l’anno da rivalutare.
Es.: Al 31.12.01 sono stati rivalutati tutti i contributi
soggettivi per gli anni 1996-2000 (quinquennio precedente all’anno
2001) al tasso del 4,7781 % (media della variazione del PIL relativa
al quinquennio 1996-2000).
B) la pensione viene liquidata a condizione che l’iscritto
sia in regola con il versamento dei contributi previdenziali relativi
agli anni di iscrizione all’Ente. Nel caso di debiti di capitale
e/o interessi di mora e sanzioni, fermo restando la data della decorrenza
della prestazione, l’Ente richiederà all’iscritto
mediante raccomandata A/R di regolarizzare la posizione contributiva
prima di procedere alla liquidazione.
PENSIONE PROVVISORIA
La pensione viene in prima istanza liquidata in via
provvisoria, conteggiando nel montate contributivo individuale,
per l’anno di decorrenza ed eventualmente per quello precedente,
il contributo soggettivo minimo, di cui all’art. 3 del Regolamento,
rapportato (ai sensi dell’art. 5 del Regolamento) ai mesi
che intercorrono tra il 1° gennaio e la data di presentazione
della domanda, purché siano maturati i requisiti. Ciò
in quanto, al momento della liquidazione, l’Ente non è
in possesso dei dati reddituali relativi all’iscritto per
i suddetti anni.
A seguito della presentazione della documentazione
reddituale definitiva, e previo riscontro dei relativi versamenti
a saldo, l’importo della pensione sarà ricalcolato
per tener conto dei contributi effettivamente versati.
MODALITÀ DI
EROGAZIONE DELLA PENSIONE
1) La pensione viene erogata in 13 mensilità
anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve
essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo
della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede
a erogare la prestazione con cadenza semestrale.
2) L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi
è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio, in
base alla variazione media positiva dell’indice Istat dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata
nell’anno precedente (tabella B allegata).
3) Il pagamento delle rate di pensione avviene per mezzo di:
- bonifico bancario (o postale) con valuta fissa al beneficiario
entro e non oltre il 5 del mese;
- assegno circolare non trasferibile, emesso non oltre il 5 del
mese.
TABELLA A
(Art. 12, comma 3, Regolamento)
Coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi
in pensione
| TABELLA
A (Art. 12, comma 3) |
| COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE |
|
ETĄ |
VALORI
(per cento) |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
| 66 |
6,379 |
| 67 |
6,640 |
| 68 |
6,927 |
| 69 |
7,232 |
| 70 |
7,563 |
| 71 |
7,924 |
| 72 |
8,319 |
| 73 |
8,750 |
| 74 |
9,227 |
| 75 |
9,751 |
| 76 |
10,335 |
| 77 |
10,983 |
| 78 |
11,701 |
| 79 |
12,499 |
| 80 |
13,378 |
TABELLA B
(ISTAT)
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati
Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno
precedente
| TABELLA
B (ISTAT) |
| 2000 |
2,6 |
| 2001 |
2,7 |
| 2002 |
2,4 |
| 2003 |
2,5 |
| 2004 |
2,0 |
2005 |
1,7 |

|
|

Il nuovo forum di discussione a disposizione degli iscritti
Vai al forum
|
Tutto
quello che puoi trovare su questo sito |
|