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in Prestazioni / Pensione di invalidità / Modulistica
& procedura
(Artt. 14 e 15, Regolamento Epap e art.
1, c. 15, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
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Domanda di pensione di invalidità
con allegato schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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Domanda di pensione di invalidità
peggioramento con allegato schema di dichiarazione
sostitutiva di atto notorio |
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Dichiarazione per le detrazioni fiscali per l'anno 2010
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) |
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Informativa sulla privacy
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SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno diritto a presentare la domanda per la corresponsione
della pensione di invalidità gli iscritti all’Epap
che possano far valere i seguenti requisiti:
a) capacità all’esercizio della professione ridotta
in modo continuativo a meno di un terzo a causa di infermità
o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione
all’Ente;
b) anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, anche
se non consecutivi. L’anzianità di iscrizione utile
per il diritto alla pensione di invalidità decorre dalla
data di prima iscrizione all’EPAP, indipendentemente dall’eventuale
cessazione dell’attività, in costanza di iscrizione
all’Albo professionale;
c) versamento effettivo di almeno cinque annualità di contribuzione,
delle quali tre nel quinquennio precedente l’anno di presentazione
della domanda;
Si prescinde dai requisiti di cui alle lettere b) e c) quando l’invalidità
sia stata causata da infortunio occasionato dallo svolgimento dell’attività
professionale per la quale opera l’iscrizione all’EPAP.
Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione della
capacità all’esercizio dell’attività libero
professionale oltre ai limiti stabiliti alla lettera a) preesista
all’iscrizione all’Ente, purché vi sia stato
successivo aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
La pensione di invalidità decorre dal primo
giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda,
purché risultino maturati i requisiti di cui al punto precedente.
DOMANDA di pensione
La domanda di pensione deve essere redatta in carta
semplice, in conformità al modulo allegato. La domanda può
essere inviata per posta a mezzo raccomandata A/R, o presentata
direttamente alla sede dell’Epap.
Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegata
la seguente documentazione:
a) certificato medico, rilasciato dall’autorità sanitaria
competente, attestante le condizioni di invalidità; tale
certificato dovrà essere integrato da documentazione sanitaria
dalla quale risulti l’indicazione della causa e l’epoca
dell’insorgere dell’evento invalidante;
b) nell’ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto
o in parte a terzi: documentazione comprovante l’eventuale
azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi aventi
causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo
ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da assicurazione
per infortuni stipulata dall’iscritto.
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Per il calcolo della pensione si applica il sistema
contributivo, riferito al montante individuale maturato all’atto
dell’ammissione al pensionamento, incrementato, in conformità
all’art. 1, comma 15, della legge 8 agosto 1995, n. 335, da
un’ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo mancante
al compimento del 60° anno di età da parte dell’interessato.
Il periodo in questione non può comunque essere tale da comportare
l’attribuzione di un’anzianità contributiva complessiva
superiore a 40 anni. La quota aggiuntiva di contribuzione è
calcolata considerando la media delle basi annue pensionabili possedute
negli ultimi cinque anni e rivalutate in misura corrispondente alla
variazione, tra l’anno solare di riferimento e quello precedente
la decorrenza della pensione, dell’indice annuo dei prezzi
al consumo per famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat
più un punto percentuale. Al montante individuale così
determinato si applica il coefficiente di trasformazione relativo
all’età dell’assicurato, utilizzando il coefficiente
relativo all’età di 57 anni nel caso in cui l’età
dell’assicurato sia inferiore.
Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia
può chiedere la liquidazione di quest’ultima secondo
il sistema contributivo in sostituzione della pensione di invalidità.
A tal fine si applicano i criteri predeterminati in via generale
per il trattamento di vecchiaia.
INTEGRAZIONE AL MINIMO
Gli iscritti all’Epap non beneficiari di altro
trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione
del Consiglio di amministrazione, a carico del conto di cui all’art.
18, comma 3, dello Statuto (conto della contribuzione integrativa),
e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza
integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo
corrispondente al settanta per cento dell’assegno sociale
in vigore nell’anno di pensionamento.
In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il
danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente
alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua
della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione
al minimo non ha luogo. L’integrazione è proporzionalmente
ridotta nel caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti
non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per
infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLO STATO DI
INVALIDITÀ
Per l’accertamento dello stato di invalidità
l’Epap si avvale delle Commissioni mediche del Servizio Sanitario
Nazionale, che di volta in volta vengono scelte dagli interessati.
CONCESSIONE DELLA PENSIONE
Il Consiglio di amministrazione, esaminata la domanda
corredata dalla relazione della Commissione medica locale e sentito,
ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal Consiglio
stesso, delibera sulla concessione.
Il Consiglio di amministrazione sceglie il medico o i medici fiduciari
tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti
universitari.
Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato
all’interessato.
RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE
Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione
da parte del Consiglio di amministrazione deve essere motivato ed
è comunicato al richiedente con raccomandata A/R con esplicita
menzione della facoltà di proporre ricorso.
REVOCA DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ
L’erogazione della pensione è sospesa
nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica di
cui al punto 6, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato
si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata
d’ufficio.
La pensione è revocata d’ufficio anche qualora cessino
le condizioni di invalidità di cui al punto 1.
In caso di revoca della pensione di invalidità il Consiglio
di amministrazione dell’Ente dispone la ricostruzione della
posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati
criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo
statutario competente.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PENSIONE
1) La pensione è erogata in 13 mensilità
anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve
essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo
della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede
a erogare la prestazione con cadenza semestrale.
2) L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi
è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio in base
alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno
precedente (tabella B allegata).
3) Il pagamento delle rate di pensione avviene per mezzo di:
- bonifico bancario (o postale) con valuta fissa al beneficiario
entro e non oltre il 5 del mese;
- assegno circolare non trasferibile, emesso non oltre il 5 del
mese.
RICORSI
Entro 60 giorni dalla data di ricezione della notifica
di rigetto di cui ai punti 8 e 9, l’interessato può
richiedere di essere sottoposto a visita da parte della Commissione
medica centrale d’appello.
La visita da parte della Commissione medica centrale d’appello
è disposta dal Consiglio di amministrazione dell’Ente
dopo la proposizione del ricorso in sede di esame dello stesso.
La Commissione centrale d’appello, con sede in Roma, è
composta da tre membri componenti tra medici specialisti in medicina
legale o medicina del lavoro o tra docenti universitari.
Il richiedente ha facoltà di farsi assistere anche in questa
sede, a sue spese, dal consulente di parte.
Nel caso di riconoscimento dell’invalidità le spese
dell’intero collegio medico sono a carico dell’Epap
e la decorrenza della pensione è fissata al primo giorno
del mese seguente a quello in cui è stata riconosciuta l’insorgenza
dell’invalidità da parte del collegio medico.
TABELLA A
(Art. 12, comma 3, Regolamento)
Coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi
in pensione
| TABELLA
A (Art. 12, comma 3) |
| COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE |
|
ETĄ |
VALORI
(per cento) |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
| 66 |
6,379 |
| 67 |
6,640 |
| 68 |
6,927 |
| 69 |
7,232 |
| 70 |
7,563 |
| 71 |
7,924 |
| 72 |
8,319 |
| 73 |
8,750 |
| 74 |
9,227 |
| 75 |
9,751 |
| 76 |
10,335 |
| 77 |
10,983 |
| 78 |
11,701 |
| 79 |
12,499 |
| 80 |
13,378 |
TABELLA B
(ISTAT)
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati
Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno
precedente
| TABELLA
B (ISTAT) |
| 2000 |
2,6 |
| 2001 |
2,7 |
| 2002 |
2,4 |
| 2003 |
2,5 |
| 2004 |
2,0 |
2005 |
1,7 |

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