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in Prestazioni / Pensione di invalidità / Domande
& risposte
(Artt. 14 e 15, Regolamento Epap e art.
1, c. 15, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Quali sono
i requisiti per richiedere la pensione di invalidità?
La pensione di invalidità è erogata agli iscritti
che possano far valere i seguenti requisiti:
- capacità all'esercizio della professione ridotta in modo
continuativo a meno di un terzo a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione all'Ente;
- anzianità di iscrizione non inferiore a 5 anni, anche non
consecutivi.
- versamento effettivo di almeno 5 annualità di contribuzione,
delle quali 3 nel quinquennio precedente l'anno di presentazione
della domanda.
Si prescinde dai requisiti richiesti di anzianità di iscrizione
e di contribuzione quando l'invalidità sia stata causata
da infortunio occorso nello svolgimento dell'attività professionale
per la quale opera l'iscrizione all'EPAP.
Sussiste diritto a pensione anche nei casi in cui la riduzione all'esercizio
dell'attività libero professionale oltre ai limiti previsti
preesista all'iscrizione all'Ente purchè vi sia stato successivo
aggravamento o siano sopraggiunte nuove infermità.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda, purché
risultino maturati i requisiti richiesti.
Quale documentazione
bisogna presentare per richiedere la pensione di invalidità?
La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice, in
conformità al modulo predisposto dagli uffici e disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica.
La domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata
A/R, o presentata direttamente alla sede dell'EPAP.
Alla domanda di pensione di invalidità deve essere allegata
la seguente documentazione:
- certificato medico, rilasciato dall'autorità sanitaria
competente, attestante le condizioni di inabilità; tale certificato
dovrà essere integrato da documentazione dalla quale risulti
l'indicazione della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento invalidante;
- nell'ipotesi di infortunio o malattia imputabile in tutto o in
parte a terzi: documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria
promossa contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la
prova dell'ammontare dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso
il risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata
dall'iscritto.
Come viene calcolata la pensione
di invalidità?
Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo,
riferito al montante individuale maturato all'atto dell'ammissione
al pensionamento, incrementato da un'ulteriore quota di contribuzione
riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età
da parte dell'interessato. Il periodo in questione non può
comunque essere tale da comportare l'attribuzione di una anzianità
contributiva complessiva superiore a 40 anni. La quota aggiuntiva
di contribuzione è calcolata considerando la media delle
basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate
in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento
e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall'ISTAT aumentato di un punto percentuale. Al montante individuale
così determinato si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età
dell'assicurato sia inferiore.
Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l'esercizio
della professione e maturato il diritto alla pensione di vecchiaia
può chiedere la liquidazione di quest'ultima secondo il sistema
contributivo in sostituzione della pensione di invalidità.
A tal fine si applicano i criteri predeterminati in via generale
per il trattamento di vecchiaia.

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