|
|
Sei
in Prestazioni / Pensione di inabilità / Modulistica
& procedura
(Art. 13, Regolamento Epap e art. 3,
c. 6, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
 |
 |
Domanda di pensione di inabilità
con allegato schema di dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
 |
 |
Dichiarazione per le detrazioni fiscali per l'anno 2010
(artt. 11, 12 e 13 del D.P.R. 22/12/1986 n. 917) |
 |
 |
Informativa sulla privacy
|
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
La pensione di inabilità spetta all'iscritto
qualora concorrano le seguenti condizioni:
a) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa,
a causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione,
in modo permanente e totale;
b) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione,
delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione
della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni.
Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva e
di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1 quando
l'inabilità sia stata causata da infortunio occasionato dallo
svolgimento dell'attività professionale per la quale opera
il trattamento di cui al Regolamento dell’ente.
DECORRENZA DELLA PENSIONE DI INABILITA’
La pensione di inabilità decorre dal primo
giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda,
purché risultino maturati i requisiti di cui al punto precedente.
DOMANDA di pensione
La domanda di pensione deve essere redatta in carta
semplice, in conformità al modulo predisposto dagli uffici
e disponibile anche su questo sito e può essere inviata per
posta a mezzo raccomandata A/R, o presentata direttamente alla sede
dell'EPAP.
Alla domanda di pensione di inabilità deve
essere allegata la seguente documentazione:
certificato
medico, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante
le condizioni di inabilità; tale certificato dovrà
essere integrato da documentazione dalla quale risulti l'indicazione
della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
nell'ipotesi
di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi:
documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa
contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare
dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante
da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE
Per il calcolo della pensione si applica il sistema
contributivo, riferito al montante individuale maturato all'atto
dell'ammissione al pensionamento, incrementato da un'ulteriore quota
di contribuzione riferita al periodo mancante al compimento del
60° anno di età da parte dell'interessato. Il periodo
in questione non può comunque essere tale da comportare l'attribuzione
di una anzianità contributiva complessiva superiore a 40
anni. La quota aggiuntiva di contribuzione è calcolata considerando
la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5
anni e rivalutate in misura corrispondente alla variazione, tra
l'anno solare di riferimento e quello precedente la decorrenza della
pensione, dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie
di operai ed impiegati calcolato dall'ISTAT aumentato di un punto
percentuale. Al montante individuale così determinato si
applica il coefficiente di trasformazione relativo all'età
di 57 anni nel caso in cui l'età dell'assicurato sia inferiore.
INTEGRAZIONE AL MINIMO
Gli iscritti all’Epap non beneficiari di altro
trattamento pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione
del Consiglio di amministrazione, a carico del conto di cui all’art.
18, comma 3, dello Statuto (conto della contribuzione integrativa),
e nei limiti di disponibilità di detto conto, una provvidenza
integrativa di natura assistenziale fino alla concorrenza dell’importo
corrispondente al all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995 n. 335, in vigore nell'anno di pensionamento,
secondo le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
In caso di infortunio o malattia imputabile a terzi, qualora il
danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente
alla capitalizzazione al tasso del cinque per cento su base annua
della porzione di pensione annua integrata, l’integrazione
al minimo di cui al precedente comma non ha luogo. L’integrazione
è proporzionalmente ridotta nel caso che il risarcimento
sia inferiore. A tali effetti non si tiene conto del risarcimento
derivante da assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto.
ACCERTAMENTO E VERIFICA DELLO STATO DI
INABILITA’
Per l’accertamento dello stato di inabilità
l’Epap si avvale delle Commissioni mediche del Servizio Sanitario
Nazionale, che di volta in volta vengono scelte dagli interessati.
L'Ente può accertare in qualsiasi momento la persistenza
dei requisiti di inabilità o invalidità. L'accertamento
è effettuato da una commissione formata da tre sanitari di
fiducia dell'Ente, diversi da quelli che hanno proceduto all'accertamento
iniziale dello stato di inabilità, nominati dal Consiglio
di Amministrazione.
CONCESSIONE DELLA PENSIONE
Il Consiglio di Amministrazione, esaminata la domanda
corredata dalla relazione della Commissione medica locale e sentito,
ove occorra, uno o più medici fiduciari scelti dal Consiglio
stesso, delibera sulla concessione.
Il Consiglio di Amministrazione sceglie il medico o i medici fiduciari
tra specialisti in medicina legale o medicina del lavoro o tra docenti
universitari.
Il provvedimento di concessione della pensione viene comunicato
all’interessato.
La corresponsione della pensione di inabilità è subordinata
alla cancellazione dall'Albo professionale ed alla cessazione dell'attività
professionale esercitata.
RIGETTO DELLA DOMANDA DI PENSIONE
Il provvedimento di rigetto della domanda di pensione
di inabilità da parte del Consiglio di Amministrazione deve
essere motivato ed è comunicato al richiedente con raccomandata
A/R con esplicita menzione della facoltà di proporre ricorso
amministrativo.
REVOCA DELLA PENSIONE
L’erogazione della pensione è sospesa
nei confronti del pensionato che non si presti alla verifica di
cui al punto 6, sottoponendosi alle visite mediche predisposte dall’Ente.
Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza che il pensionato
si sia assoggettato alla verifica la pensione è revocata
d’ufficio.
La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino le condizioni
di inabilità che escludono in modo permanente e totale l'esercizio
della professione.
In caso di revoca della pensione di invalidità il Consiglio
di amministrazione dell’Ente dispone la ricostruzione della
posizione previdenziale del soggetto interessato secondo adeguati
criteri tecnico-attuariali predeterminati in via generale dall’organo
statutario competente.
La concessione della pensione d'inabilità è revocata
in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale o di ripresa
dell'attività professionale.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PENSIONE
1) La pensione è erogata in 13 mensilità
anticipate di uguale importo. La tredicesima mensilità deve
essere corrisposta nel mese di dicembre. Nei casi in cui l’importo
della pensione mensile sia inferiore a 100 euro, l’Ente provvede
a erogare la prestazione con cadenza semestrale.
2) L’importo delle pensioni corrisposte da almeno sei mesi
è annualmente adeguato, con decorrenza dal 1 gennaio in base
alla variazione media positiva dell’indice Istat dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati registrata nell’anno
precedente (tabella B allegata).
3) Il pagamento delle rate di pensione avviene per mezzo di:
bonifico bancario
(o postale) con valuta fissa al beneficiario entro e non oltre il
5 del mese;
assegno circolare
non trasferibile, emesso non oltre il 5 del mese.
RICORSI
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione della
notifica di rigetto, l'interessato può richiedere che l'accertamento
venga deferito ad un collegio composto da un medico designato dal
Consiglio di Amministrazione, da un medico designato dal ricorrente
e da un terzo medico nominato dal presidente dell'Ordine dei medici
della provincia ove avviene la visita. Nel caso di riconoscimento
della inabilità o della invalidità le spese dell'intero
collegio medico sono a carico dell'Ente e la decorrenza della pensione
è fissata al primo giorno del mese seguente a quello in cui
è stata riconosciuta l'insorgenza della inabilità
o della invalidità da parte del citato collegio medico.
TABELLA A
(Art. 12, comma 3, Regolamento)
Coefficienti di trasformazione del montante dei contributi soggettivi
in pensione
| TABELLA
A (Art. 12, comma 3) |
| COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE |
|
ETĄ |
VALORI
(per cento) |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
| 66 |
6,379 |
| 67 |
6,640 |
| 68 |
6,927 |
| 69 |
7,232 |
| 70 |
7,563 |
| 71 |
7,924 |
| 72 |
8,319 |
| 73 |
8,750 |
| 74 |
9,227 |
| 75 |
9,751 |
| 76 |
10,335 |
| 77 |
10,983 |
| 78 |
11,701 |
| 79 |
12,499 |
| 80 |
13,378 |
TABELLA B
(ISTAT)
Indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati
Variazioni percentuali dell’anno indicato rispetto all’anno
precedente
| TABELLA
B (ISTAT) |
| 2000 |
2,6 |
| 2001 |
2,7 |
| 2002 |
2,4 |
| 2003 |
2,5 |
| 2004 |
2,0 |
2005 |
1,7 |

|
|

Il nuovo forum di discussione a disposizione degli iscritti
Vai al forum
|
Tutto
quello che puoi trovare su questo sito |
|