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in Prestazioni / Pensione di inabilità / Domande &
risposte
(Art. 13, Regolamento Epap e art. 3,
c. 6, Legge 8 agosto 1995, n. 335)
Quali sono i requisiti per
richiedere la pensione di inabilità?
La pensione di inabilità è erogata agli iscritti che
possano far valere i seguenti requisiti:
perdita della
capacità all'esercizio della professione, a causa di malattia
o infortunio sopravvenuti all'iscrizione, in modo permanente e totale;
anzianità
di iscrizione non inferiore a 5 anni, anche non consecutivi.
versamento
effettivo di almeno 5 annualità di contribuzione, delle quali
3 nel quinquennio precedente l'anno di presentazione della domanda;
cancellazione
dall'Albo professionale e cessazione dell'attività professionale
esercitata.
Si prescinde dai requisiti richiesti di anzianità di iscrizione
e di contribuzione quando l'invalidità sia stata causata
da infortunio occorso nello svolgimento dell'attività professionale
per la quale opera l'iscrizione all'EPAP.
La pensione di inabilità decorre dal primo giorno del mese
successivo alla data di presentazione della domanda, purché
risultino maturati i requisiti richiesti.
Quale
documentazione bisogna presentare per richiedere la pensione di
inabilità?
La domanda di pensione deve essere redatta in carta semplice, in
conformità al modulo predisposto dagli uffici e disponibile
sul questo sito nella sezione Prestazioni.
La domanda può essere inviata per posta a mezzo raccomandata
A/R, o presentata direttamente alla sede dell'EPAP.
Alla domanda di pensione di inabilità deve essere allegata
la seguente documentazione:
certificato
medico, rilasciato dall'autorità sanitaria competente, attestante
le condizioni di inabilità; tale certificato dovrà
essere integrato da documentazione dalla quale risulti l'indicazione
della causa e l'epoca dell'insorgere dell'evento inabilitante;
nell'ipotesi
di infortunio o malattia imputabile in tutto o in parte a terzi:
documentazione comprovante l'eventuale azione giudiziaria promossa
contro il responsabile o i suoi aventi causa, ovvero la prova dell'ammontare
dell'indennizzo ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante
da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
Come
viene calcolata la pensione di inabilità?
Per il calcolo della pensione si applica il sistema contributivo,
riferito al montante individuale maturato all'atto dell'ammissione
al pensionamento, incrementato da un'ulteriore quota di contribuzione
riferita al periodo mancante al compimento del 60° anno di età
da parte dell'interessato. Il periodo in questione non può
comunque essere tale da comportare l'attribuzione di una anzianità
contributiva complessiva superiore a 40 anni. La quota aggiuntiva
di contribuzione è calcolata considerando la media delle
basi annue pensionabili possedute negli ultimi 5 anni e rivalutate
in misura corrispondente alla variazione, tra l'anno solare di riferimento
e quello precedente la decorrenza della pensione, dell'indice annuo
dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato
dall'ISTAT aumentato di un punto percentuale. Al montante individuale
così determinato si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all'età di 57 anni nel caso in cui l'età
dell'assicurato sia inferiore.

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