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di paternità / Domande & risposte
Chi può presentare
richiesta per l’erogazione dell’indennità di
paternità?
Hanno diritto a presentare la domanda per l’erogazione dell’indennità di paternità i padri liberi professionisti iscritti all’Epap, per i quali si verifichi una delle seguenti circostanze:
a) mancato diritto della madre a percepire l’indennità perché non iscritta ad alcuna Cassa o Ente di Previdenza, pubblico o privato ovvero perché disoccupata di lunga durata;
b) morte della madre;
c) grave infermità della madre;
d) affidamento esclusivo al padre.

Da che data è possibile richiedere all'Ente l'indennità di paternità?
La decorrenza delle richieste di indennità di paternità è fissata al 11 ottobre 2005, data della sentenza n. 385 con la quale la Corte Costituzionale dichiarava l'illegittimità costituzionale degli articoli 70 e 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, poichè il combinato disposto degli articoli non consentiva una interpretazione estensiva tale da ricomprendere anche i liberi professionisti di sesso maschile facendo espresso riferimento alle sole professioniste.

Come viene calcolata l’indennità
di paternità?
Nel caso in cui la domanda sia presentata dal padre libero professionista iscritto, l’Epap erogherà l’indennità soltanto per tre mesi successivi all’evento parto ovvero all’ingresso del bambino in famiglia (in caso di adozione o affidamento) pertanto l’indennità sarà pari a 3/12 del reddito netto professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF dal professionista iscritto, riferito al secondo anno anteriore a quello dell'evento (parto/affidamento o adozione).

Per quale periodo viene corrisposta
l’indennità di paternità?
Nel caso sia il padre libero professionista a richiedere l’indennità, questa verrà corrisposta solo per i tre mesi successivi alla data del parto ovvero all’ingresso del bambino in famiglia (in caso di adozione o affidamento).

Quale documentazione bisogna
presentare per richiedere l’indennità di paternità?
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica,
deve essere inoltrata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data del parto.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto, nel quale sia espressamente indicato
il compimento del 6° mese di gravidanza. Se la domanda viene
presentata dopo il parto, occorre invece presentare l'estratto dell'atto
di nascita del bambino con le generalità della madre.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello predisposto
dall'Ente e disponibile sul sito internet alla pagina Modulistica,
con la quale si dichiara di non possedere i requisiti per richiedere
l’indennità di maternità prevista per le lavoratrici
dipendenti o autonome.
Nell’ipotesi in cui sia il padre libero professionista il richiedente l’indennità, alla documentazione va inoltre allegata una autodichiarazione della madre nella quale espressamente rinuncia all’indennità a favore del padre e dichiara altresì di non godere di indennità di maternità erogata da altri Enti pubblici o privati.

L’indennità
di paternità può essere richiesta anche nei casi di
adozione o affidamento?
In caso di adozione o affidamento l'indennità è corrisposta
per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti
la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi
successivi. L'indennità spetta a condizione che il bambino
non abbia superato i 6 anni di età.

Quale documentazione bisogna
presentare per richiedere l’indennità di paternità
nei casi di adozione o affidamento?
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica,
deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello predisposto
dall'Ente e disponibile sul sito internet alla pagina Modulistica
con la quale si dichiara di non possedere i requisiti per richiedere
l’indennità di maternità prevista per le lavoratrici
dipendenti o autonome;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo. Nel caso che l'Autorità emanante sia di Stato
Estero, è necessario presentare il successivo provvedimento
di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente
per territorio.

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