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Sei in Prestazioni / Indennità
di maternità / Modulistica & procedura
(art. 19 Regolamento Epap e Dlgs 26 marzo
2001, n. 151 e successive modificazioni)
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Domanda di indennità di
maternità (Mod. Mat.) con allegato schema di
dichiarazione sostitutiva di atto notorio |
SOGGETTI AVENTI DIRITTO
Hanno diritto a presentare la domanda per l’erogazione dell’indennità di maternità le libere professioniste che risultano iscritte all’Epap per il periodo cui l’indennità stessa si riferisce.
OGGETTO DELLA TUTELA
L’indennità di maternità è
corrisposta al verificarsi dei seguenti eventi.
a) Gravidanza e puerperio
L’indennità è riconosciuta per un periodo di
cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto
e i tre mesi successivi alla nascita del bambino.
b) Adozione o affidamento
L’indennità è riconosciuta per un periodo di
cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data di effettivo
ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi successivi. L’indennità
spetta a condizione che il bambino non abbia superato i sei anni
di età, oppure i diciotto anni se di nazionalità straniera
(Sentenza Corte Costituzionale n. 371 del 23/10/2003).
c) Aborto spontaneo o terapeutico
L’indennità è corrisposta in caso di aborto
spontaneo o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di
gravidanza.
Nel caso in cui l’iscrizione all’Epap
o la cessazione dell’attività avvenga nel corso del
periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto spontaneo
o terapeutico e tre dopo), l’indennità di maternità
verrà riconosciuta soltanto per la frazione di periodo per
il quale sussiste l’obbligo di contribuzione.
DOMANDA
Termini entro quali presentare la domanda
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo annesso (disponibile
anche sul sito Internet), deve essere inoltrata dopo il compimento
del sesto mese di gravidanza e comunque entro il termine perentorio
di 180 giorni da:
1. la data del parto;
2. la data dell’effettivo ingresso del bambino in famiglia,
in caso di adozione o affidamento;
3. la data dell’aborto spontaneo o terapeutico.
Documentazione da allegare
La domanda deve essere corredata di:
dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modulo annesso,
attestante l’inesistenza del diritto ad altra indennità
di maternità da parte di altro Ente o Istituto.
In caso di:
1. gravidanza e puerperio
a) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto, nel quale sia espressamente indicato
il compimento del sesto mese di gravidanza. Se la domanda viene
presentata dopo il parto, occorre presentare l’estratto dell’atto
di nascita del bambino indicante anche le generalità della
madre.
2. adozione o affidamento preadottivo
a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data
di effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
b) copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo. Nel caso che l’Autorità emanante sia di
Stato estero, è necessario presentare il successivo provvedimento
di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente
per territorio.
3. aborto spontaneo o terapeutico
a) certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza;
b) certificato medico, rilasciato dalla Autorità sanitaria
che ha fornito le prestazioni sanitarie, comprovante la data dell’avvenuto
aborto spontaneo o terapeutico.
Al rilascio dei certificati medici sono abilitati
i medici del Servizio sanitario nazionale.
Qualora i certificati siano redatti da medici diversi, l’Epap
ha facoltà di accettare i certificati stessi ovvero richiederne
la regolarizzazione alla lavoratrice interessata.
MISURA DELL’INDENNITÀ
L’indennità di maternità è pari ai cinque dodicesimi dell’80% del reddito professionale denunciato ai fini Irpef dalla professionista iscritta nel secondo anno anteriore a quello dell’evento.
Per esempio:
se l’evento avviene nell’anno 2009, e il reddito dichiarato ai fini Irpef nell’anno di riferimento 2007 è uguale a 30.000 euro, la misura dell’indennità di maternità = 30.000 x 0.8 x 5/12 = 10.000 euro.
Nota bene: in caso di aborto spontaneo o terapeutico l’indennità spetta in misura intera qualora l’aborto avvenga dopo il compimento del sesto mese di gravidanza. Se invece l’aborto interviene dopo il compimento terzo mese di gravidanza ma prima del sesto, l’indennità è corrisposta in misura ridotta, pari ad 1/5 di quella ordinaria.
Nulla spetta qualora l’aborto intervenga prima del compimento terzo mese di gravidanza.
Indennità minima
La misura dell’indennità minima per l’anno 2008 è pari a 4.382,12 euro lorde.
La misura dell’indennità minima per l’anno 2009 è pari a 4.521,92 euro lorde.
Indennità massima
La legge 15 ottobre 2003, n. 289, ha fissato un importo massimo erogabile pari a cinque volte l’importo dell’indennità minima, ovvero pari a 21.910,60 euro lorde per l’anno 2008 e 22.609,60 euro lorde per l’anno 2009.
MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA PRESTAZIONE
La scelta del sistema di pagamento deve essere comunicata per iscritto.
Per il pagamento dell’indennità di maternità la professionista iscritta all’Epap può optare per una delle due seguenti modalità:
Assegno circolare non trasferibile;
Accredito su conto corrente bancario, intestato (o cointestato)
alla professionista; in tal caso occorre indicare l’istituto
di credito, il numero di c/c, il numero di agenzia con l’indirizzo
completo e le coordinate bancarie.
CERTIFICAZIONE AI FINI FISCALI
L’Epap provvede ad inviare alla professionista
apposita certificazione attestante l’importo lordo erogato
e la ritenuta di acconto eseguita.

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