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di maternità / Domande & risposte
(art. 19 Regolamento Epap e Dlgs 26 marzo
2001, n. 151 e successive modificazioni)
Chi può presentare
richiesta per l’erogazione dell’indennità di
maternità?
Hanno diritto a presentare la domanda per l'erogazione dell'indennità
di maternità le libere professioniste iscritte all'EPAP.
Nel caso in cui l'iscrizione all'EPAP o la cessazione dell'attività
avvenga nel corso del periodo assistibile (due mesi prima del parto/adozione/aborto
spontaneo o terapeutico e tre mesi dopo), l'indennità di
maternità verrà riconosciuta soltanto per la frazione
di periodo per il quale sussiste l'obbligo di contribuzione.
Nel periodo coperto dall'indennità di maternità non
è prevista l'astensione obbligatoria al lavoro, pertanto
la professionista potrà svolgere la propria attività
ed emettere fattura.

Come viene calcolata l’indennità
di maternità?
L'indennità di maternità è pari ai 5/12 dell'80%
del reddito netto professionale percepito e denunciato ai fini IRPEF
dalla professionista iscritta, riferito al secondo anno anteriore
a quello dell'evento (parto/aborto/affidamento o adozione).
L'indennità di maternità non può comunque essere
inferiore ai 5/12 dell'80% del salario minimo giornaliero stabilito
per i lavoratori dipendenti con riferimento alla qualifica di impiegato.
Il salario minimo è quello dell'anno cui si verifica l'evento;
nel caso di periodo ricadente a cavallo di due anni, la retribuzione
sarà quella pro quota di ciascun anno.

Per quale periodo viene corrisposta
l’indennità di maternità?
In caso di gravidanza e puerperio l'indennità è corrisposta per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti la data del parto e i tre mesi successivi alla stessa.

Quale documentazione bisogna
presentare per richiedere l’indennità di maternità?
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica,
deve essere inoltrata a partire dal compimento del sesto mese di
gravidanza e comunque entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data del parto.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza
e quella presunta del parto, nel quale sia espressamente indicato
il compimento del 6° mese di gravidanza. Se la domanda viene
presentata dopo il parto, occorre invece presentare l'estratto dell'atto
di nascita del bambino con le generalità della madre.
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello predisposto
dall'Ente e disponibile sul sito internet alla pagina Modulistica,
con la quale si dichiara di non possedere i requisiti per richiedere
l’indennità di maternità prevista per le lavoratrici
dipendenti o autonome.

L’indennità
di maternità può essere richiesta anche nei casi di
adozione o affidamento?
In caso di adozione o affidamento l'indennità è corrisposta
per un periodo di cinque mesi che comprende i due mesi precedenti
la data di effettivo ingresso del bambino in famiglia e i tre mesi
successivi. L'indennità spetta a condizione che il bambino
non abbia superato i 6 anni di età.

Quale documentazione bisogna
presentare per richiedere l’indennità di maternità
nei casi di adozione o affidamento?
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo disponibile
su questo sito nella pagina Modulistica,
deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data dell'effettivo ingresso del bambino in famiglia.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio, come da modello predisposto
dall'Ente e disponibile sul sito internet alla pagina Modulistica
con la quale si dichiara di non possedere i requisiti per richiedere
l’indennità di maternità prevista per le lavoratrici
dipendenti o autonome;
- dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la data di
effettivo ingresso del bambino nella famiglia;
- copia autentica del provvedimento di adozione o di affidamento
preadottivo. Nel caso che l'Autorità emanante sia di Stato
Estero, è necessario presentare il successivo provvedimento
di deliberazione adottato dal Tribunale dei Minori nazionale competente
per territorio.

L’indennità di maternità può essere richiesta
anche nei casi di aborto spontaneo o terapeutico?
L'indennità è corrisposta in caso di aborto spontaneo
o terapeutico verificatosi non prima del 3° mese di gravidanza.
In caso di aborto spontaneo o terapeutico l'indennità spetta
in misura intera qualora l'aborto avvenga dopo il compimento del
6° mese di gravidanza. Se invece l'aborto interviene dopo il
compimento del 3° mese ma prima del 6° l'indennità
è corrisposta in misura ridotta, pari a 1/5 di quella ordinaria.
Nulla spetta qualora l'aborto intervenga prima del compimento del
3° mese di gravidanza.

Quale documentazione bisogna
presentare per richiedere l’indennità di maternità
nei casi di aborto spontaneo o terapeutico?
La domanda, redatta in carta semplice, come da modulo disponibile
sul sito nella pagina Modulistica,
deve essere inoltrata entro il termine perentorio di 180 giorni
dalla data di aborto spontaneo o terapeutico.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- certificato medico comprovante la data di inizio della gravidanza;
- certificato medico, rilasciato dalla Autorità sanitaria
che ha fornito le prestazioni sanitarie comprovante la data dell'avvenuto
aborto spontaneo o terapeutico.

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