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anni di laurea
Regolamento per il riscatto degli anni di laurea
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ex art. 22 del Regolamento dell’Ente
Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in
data 27/11/2007
Art. 1 - Soggetti aventi
diritto
Art. 2 - Periodi riscattabili
Art. 3 - Domanda di riscatto
Art. 4 - Calcolo della contribuzione
dovuta
Art. 5 - Tempi del procedimento di riscatto
Art. 6 - Pagamento dell’onere
Art. 7 - Effetti del riscatto
Art. 1 - Soggetti aventi
diritto
La facoltà di riscatto può essere esercitata:
- dal professionista iscritto all’EPAP (e
quindi anche dal pensionato) in regola con l’invio della
documentazione reddituale di cui all’art. 10 del Regolamento
e con le contribuzioni di cui agli artt. 3 e 4 della stesso regolamento;
- dai cancellati all’Ente che abbiano mantenuto
il diritto alla pensione di vecchiaia, e quindi non abbiano richiesto
rimborso dei contributi di cui all’art. 17 del Regolamento
e siano in regola con quanto prescritto al punto precedente;
- dai titolari di pensione di inabilità;
- dai superstiti di iscritti deceduti senza aver
maturato alcun diritto a pensione al fine di conseguire il requisito
dei cinque anni di anzianità di iscrizione all’Ente
necessario per l’ammissione alla pensione indiretta, sempre
che l’iscritto deceduto fosse in regola con l’invio
delle comunicazioni obbligatorie ed il pagamento.
Art. 2 - Periodi
riscattabili
a) diploma universitario di durata pari a tre anni;
b) diploma di laurea;
c) diploma di specializzazione di durata non inferiore a due anni;
d) dottorato di ricerca.
I periodi a) diploma universitario di durata pari
a tre anni; b) diploma di laurea; c) diploma di specializzazione
di durata non inferiore a due anni; d) dottorato di ricerca sono
cumulabili.
Sono riscattabili gli anni accademici durante i quali
si è effettivamente svolto il corso legale di studio, con
esclusione di quelli fuori corso.
Il riscatto può essere richiesto anche solo
per una parte del periodo di durata del corso a seguito del quale
sia stato conseguito uno dei titoli previsti dalla legge, oppure
per due o più corsi.
Precisazioni:
- il riscatto è limitato alla durata del
corso legale, la cui collocazione temporale va dal 1° novembre
al 31 ottobre per ciascuno degli anni accademici, e può
riguardare anche periodi di studi diversi da quelli di laurea
anteriori alla data del 12 luglio 1997;
- se per il periodo del corso legale risultasse
già copertura volontaria, il riscatto può operare
solo quando esso risulti più favorevole per l’interessato.
In tal caso i contributi volontari dovranno essere annullati ed
il relativo ammontare verrà rimborsato all’interessato;
- a coloro che conseguono la laurea nella sessione
estiva di esami dell’ultimo anno di corso legale è
inoltre consentito di riscattare per intero anche l’ultimo
anno, cioè fino al 31 ottobre;
- per coloro che sono passati ad altro corso di
laurea ottenendo il riconoscimento degli studi precedentemente
compiuti e la conseguente iscrizione ad un anno successivo al
primo nella nuova Facoltà, il periodo riscattabile è
costituito dal corso legale della nuova Facoltà presso
cui è stata conseguita la Laurea;
- le lauree conseguite all’estero
possono formare oggetto di riscatto quando siano state riconosciute
da Università italiana ovvero abbiano valore legale in
Italia. Il riscatto è consentito per la durata effettiva
degli studi compiuti all’estero e comunque nel limite della
durata in Italia del corrispondente corso legale di laurea.
Art. 3 - Domanda
di riscatto
- L’esercizio della facoltà di riscatto
non è soggetto ad alcun termine di decadenza e la domanda
va presentata alla sede dell’EPAP, utilizzando il modulo
predisposto dall’Ente stesso.
La domanda di riscatto deve essere corredata dalla dichiarazione
rilasciata dalla competente Università, Politecnico o Istituto
Superiore che comprovi l’avvenuto conseguimento del diploma
di laurea o di diploma universitario, indichi gli anni accademici
in cui si è svolto il relativo corso legale e gli eventuali
anni in cui l’interessato si è trovato fuori corso.*
*
In alternativa è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445) indicante i requisiti richiesti.
Art. 4 - Calcolo della
contribuzione dovuta
- L’onere del riscatto è determinato
in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere
di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra
un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
- misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo
minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
- misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota
del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati
ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo
2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda.
In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore
all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno
di presentazione della domanda.
- Il contributo così calcolato è
rapportato al periodo da riscattare.
- In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano
le regole in materia di frazionamento di cui all’art. 5
del Regolamento dell’Ente.
- Agli effetti del calcolo di cui al comma 1 si
considerano utili anche i periodi di contribuzione volontaria
di cui all’art. 20 del Regolamento EPAP.
Art. 5 - Tempi del procedimento
di riscatto
- L’Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
a) qualora la domanda risulti completa l’Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all’art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all’iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio. Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, anche a mezzo fax, dell’importo che desidera riscattare e l’eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. l’Ente quindi comunicherà sia l’importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R l’apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;
b) nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l’Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
c) nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l’Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all’iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.
- È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l’interruzione dei termini.
Art.
6 - Pagamento dell'onere
- Il termine di 90 giorni di cui all’art.
5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale
mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato
o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo
comporta la decadenza della domanda di riscatto.
- Il suddetto versamento deve essere effettuato
in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata
non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione
della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal
caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali
di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro
per un periodo non superiore al periodo riscattato.
- Il pagamento rateale deve essere completato prima
della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima
di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi
perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito
residuo.
- Nel caso in cui il richiedente goda già
del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo
dovrà avvenire in unica soluzione.
- Qualora l’operazione di riscatto non sia
perfezionata secondo quanto stabilito nel comma precedente saranno
considerati utili agli effetti del calcolo delle prestazioni soltanto
i periodi per i quali risulti interamente assolto il relativo
onere contributivo.
Art. 7 - Effetti
del riscatto
- I contributi dovuti a fronte degli anni che formano
oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti,
consentono di incrementare esclusivamente l’entità
del montante contributivo o di ricalcolare l’entità
della pensione.
- Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione
dell’anzianità di iscrizione.
- I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione
unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale
dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla
data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente.
- Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno
essere corrisposti interessi di mora (Art. 9, comma 1,del Regolamento
dell’EPAP).
- La sospensione del pagamento rateale non comporta
possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà
un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente
versate.
- L’interessato su esplicita domanda ha la
possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto
sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso
di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi
di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare
dell’importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell’art.
4, comma 1.
- Il ricalcolo del trattamento
pensionistico in conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno
del mese successivo alla data del versamento del contributo di
riscatto.
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Domanda per riscatto
anni di laurea |

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