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precedenti all’istituzione dell’Epap
Regolamento per il riscatto dei periodi precedenti
all’istituzione dell’Epap |
Ex
art. 22 del Regolamento dell’Ente
Art. 1 - Soggetti aventi diritto
Art. 2 - Periodi riscattabili
Art. 3 - Domanda di riscatto
Art. 4 - Calcolo della contribuzione dovuta
Art. 5 - Tempi del procedimento di riscatto
Art. 6 - Pagamento dell’onere
Art. 7 - Effetti del riscatto
Art. 1 - Soggetti aventi diritto
- La facoltà di riscatto può
essere esercitata dagli iscritti all’Ente che possono far
valere almeno cinque anni di iscrizione e di contribuzione all’Ente.
Art. 2 - Periodi riscattabili
- Sono riscattabili in tutto
o in parte i periodi di attività professionale precedenti
l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno
di iscrizione all’Albo professionale, limitatamente ai periodi
che risultino privi di copertura contributiva di carattere obbligatorio,
limitatamente a periodi di attività professionale documentati.
Art. 3 - Domanda di
riscatto
- La facoltà di riscatto può
essere esercitata in qualsiasi momento a domanda dell’iscritto
o dei suoi superstiti. La domanda deve essere presentata alla
sede dell’EPAP utilizzando l’apposito modulo (Mod.
RISC.).
Art. 4 - Calcolo della
contribuzione dovuta
- L’onere del riscatto è determinato
in modo irrevocabile dall’iscritto che può scegliere
di versare, per ogni anno riscattato, un importo compreso tra
un minimo e un massimo determinati nel seguente modo:
- misura minima del contributo: pari al contributo soggettivo
minimo vigente nell’anno di presentazione della richiesta;
- misura massima del contributo: determinata applicando l’aliquota
del 10 per cento alla media dei redditi professionali dichiarati
ai fini IRPEF e comunicati all’EPAP (attraverso il modulo
2), riferiti agli ultimi 3 anni precedenti la data della domanda.
In ogni caso il contributo annuo non potrà essere superiore
all’importo del contributo soggettivo massimo vigente nell’anno
di presentazione della domanda.
- Il contributo così calcolato è
rapportato al periodo da riscattare.
- In caso di riscatto di frazioni di anno, si applicano
le regole in materia di frazionamento di cui all’art. 5
del Regolamento dell’Ente.
- Agli effetti del calcolo
di cui al comma 1 si considerano utili anche i periodi di contribuzione
volontaria di cui all’art. 20 del Regolamento EPAP.
Art. 5 - Tempi del procedimento
di riscatto
- L’Ufficio Previdenza provvede alla verifica della ricevibilità della domanda entro 15 giorni dal ricevimento della domanda stessa e:
a) qualora la domanda risulti completa l’Ufficio Previdenza, entro i 30 giorni successivi, provvede al calcolo del contributo minimo e di quello massimo di cui all’art. 4, comma 1, e nei successivi 15 giorni ne dà comunicazione all’iscritto per mezzo di lettera raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio. Alla ricezione, il richiedente dovrà rispondere entro 30 giorni con comunicazione, anche a mezzo fax, dell’importo che desidera riscattare e l’eventuale numero di rate in cui desidera effettuare il pagamento. l’Ente quindi comunicherà sia l’importo delle rate sia le modalità con le quali disporre il pagamento. Tale comunicazione dovrà contenere l’assegnazione del termine di 90 giorni dalla ricezione entro il quale il richiedente dovrà dichiarare l’accettazione, secondo le modalità individuate al successivo art. 6, inviando a mezzo raccomandata A/R l’apposito modello EPAP (Modello ACC.RISC.) accompagnato dalla copia di avvenuto bonifico bancario attestante il versamento del relativo contributo;
b) nei casi in cui la domanda risulti non accoglibile per mancanza dei requisiti, l’Ufficio Previdenza provvede, entro 30 giorni dal ricevimento, ad inviare all’iscritto apposita comunicazione a mezzo raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, con esplicita menzione delle cause del rigetto della domanda;
c) nei casi in cui la domanda risulti non ricevibile a causa di incompleta documentazione o errata formulazione, l’Ufficio Previdenza, entro 10 giorni, provvede a richiedere all’iscritto, per raccomandata A/R a firma del Responsabile dell’Ufficio, il completamento della documentazione. La richiesta di integrazione della documentazione comporta l’interruzione dei termini.
- È comunque facoltà dell’Ente esigere dall’iscritto, all’atto della domanda di riscatto, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni annuali dei redditi. Detta richiesta comporta l’interruzione dei termini.
Art. 6 - Pagamento
dell’onere
- Il termine di 90 giorni di cui all’art.
5, comma 1, lettera a), è perentorio: l’eventuale
mancato o ritardato riscontro alla comunicazione e/o il mancato
o ritardato versamento del contributo o della prima rata del contributo
comporta la decadenza della domanda di riscatto.
- Il suddetto versamento deve essere effettuato
in unica soluzione. Tuttavia, quando la contribuzione riscattata
non deve essere immediatamente utilizzata per la liquidazione
della pensione, è ammesso il pagamento rateale. In tal
caso la somma dovuta deve essere corrisposta in rate quadrimestrali
di uguale entità e di importo non inferiore a 400,00 euro
per un periodo non superiore al periodo riscattato.
- Il pagamento rateale deve essere completato prima
della presentazione della domanda di pensione di vecchiaia. Prima
di tale data l’operazione di riscatto deve essere quindi
perfezionata con il versamento in un'unica soluzione del debito
residuo.
- Nel caso in cui il richiedente goda già
del trattamento pensionistico EPAP il versamento del contributo
dovrà avvenire in unica soluzione.
- Qualora l’operazione
di riscatto non sia perfezionata secondo quanto stabilito nel
comma precedente saranno considerati utili agli effetti del calcolo
delle prestazioni soltanto i periodi per i quali risulti interamente
assolto il relativo onere contributivo.
Art. 7 - Effetti del
riscatto
- I contributi dovuti a fronte degli anni che formano
oggetto del riscatto, purché regolarmente corrisposti,
consentono di incrementare esclusivamente l’entità
del montante contributivo o di ricalcolare l’entità
della pensione.
- Il periodo riscattato vale ai fini della determinazione
dell’anzianità di iscrizione.
- I versamenti dei contributi dovuti sia in soluzione
unica che in forma rateale sono attribuiti sulla posizione previdenziale
dell’iscritto richiedente il riscatto con decorrenza dalla
data in cui il pagamento è pervenuto all’Ente.
- Sui versamenti effettuati oltre la scadenza dovranno
essere corrisposti interessi di mora (Art. 9, comma 1,del Regolamento
dell’EPAP).
- La sospensione del pagamento rateale non comporta
possibilità di rimborso. L’EPAP riconoscerà
un periodo di anzianità proporzionale alle somme effettivamente
versate.
- L’interessato su esplicita domanda ha la
possibilità di rinnovare l’esercizio del riscatto
sia per periodi non compresi in riscatti precedenti, sia in caso
di interruzione del riscatto di cui al comma 5. Al verificarsi
di tale circostanza deve essere rideterminato l’ammontare
dell’importo da versare a titolo di riscatto ai sensi dell’art.
4, comma 1.
- Il ricalcolo del trattamento pensionistico in
conseguenza del riscatto decorre dal primo giorno del mese successivo
alla data del versamento del contributo di riscatto.

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