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amministrativi
Regolamento per l'accesso ai documenti amministrativi |
Approvato dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri il 19 luglio 2004
Art. 1 - Ambito di applicazione
Art. 2 - Misure organizzative
Art. 3 - Accesso informale
Art. 4 - Procedimento di accesso formale
Art. 5 - Responsabile del procedimento di accesso
Art. 6 - Accoglimento della richiesta di accesso
formale e modalità di accesso
Art. 7 - Richiesta di accesso di soggetti portatori
di interessi pubblici o diffusi
Art. 8 - Differimento del diritto di accesso
Art. 9 - Rifiuto o limitazione diritto di accesso
Art.10 - Categorie di atti sottratti al diritto
di accesso
Art.11 - Provvedimento di differimento, rifiuto,
limitazione del diritto di accesso
Art.12 - Integrazione e modificazione del presente
regolamento
Art.13 - Entrata in vigore del regolamento
Art. 1 - Ambito di applicazione
- Ai sensi dell’art. 22 della L. 7 agosto
1990, n. 241, e del D.P.R. 27 giugno 1992, n. 352, il diritto
di accesso ai documenti amministrativi è riconosciuto a
chiunque vi abbia interesse personale e concreto per la tutela
di situazioni giuridicamente rilevanti.
- Il diritto di accesso si esercita nei confronti
del Presidente dell'Epap, nominato responsabile del procedimento
ai sensi e per gli effetti del successivo articolo 5.
- Il diritto di accesso si
intende realizzato con la pubblicazione sul bollettino dell'Epap
e/o con il deposito ovvero con altre forme di pubblicità,
comprese quelle attuabili mediante strumenti informatici, elettronici
e telematici.
Art. 2- Misure organizzative
- L'Ufficio di Segreteria dell'Epap ha il compito
di fornire informazioni agli interessati sulle modalità
di esercizio del diritto di accesso e sui relativi costi.
- Presso l'Ufficio di Segreteria
è istituito un archivio delle istanze di accesso, contenente
i dati cognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste
di accesso i quali sono costantemente aggiornati con le informazioni
attinenti al relativo corso, fermo restando il rispetto delle
vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali.
Art. 3 - Accesso informale
- Il diritto di accesso si esercita in via informale
mediante richiesta anche verbale. La richiesta trova accoglimento
immediato qualora il documento rispetto al quale si esercita il
diritto d'accesso è reso disponibile per effetto di qualsiasi
forma di pubblicità e non sorgano dubbi sulla legittimazione
del richiedente, sulla sua identità, sui suoi poteri rappresentativi
e sulla sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni
e delle documentazioni fornite.
- La richiesta informale viene rivolta all'Ufficio
di Segreteria. Devono essere comunque indicati a cura del richiedente
gli elementi di cui ai comma 3 e 4 dell'art. 4.
- La richiesta esaminata immediatamente e senza
formalità è accolta mediante indicazione della pubblicazione
contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di
copie, ovvero altra modalità idonea.
- L’esame del documento
deve aver luogo secondo i comma 5, 6 e 7 dell’art. 6.
Art. 4 - Provvedimento di accesso
formale
- Qualora non sia possibile l’accoglimento
immediato della richiesta in via informale, ovvero sorgano dubbi
sulla legittimazione del richiedente, sulla sua identità,
sui suoi poteri rappresentativi, sulla sussistenza dell’interesse
alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite
o sull’accessibilità del documento, il richiedente
è invitato contestualmente a presentare istanza formale.
- Il diritto di accesso si esercita in via formale,
con motivata richiesta scritta indirizzata al Presidente dell'Epap
e redatta secondo il modello di cui all'allegato A.
- Nella richiesta l'interessato deve indicare gli
estremi del documento al quale intende accedere o gli elementi
che ne consentano l'individuazione.
- L'interessato deve inoltre specificare e, ove
occorra, comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta,
far constatare la propria identità o, se necessario, attestare
nei modi di legge i propri poteri rappresentativi.
- L'Ufficio di Segreteria rilascia ricevuta dell'istanza
di accesso presentata, mediante fotocopia dell'istanza già
protocollata.
- Il procedimento di accesso si conclude nel termine
di trenta giorni a norma dell’art. 25, comma 4, della legge
7 agosto 1990, n. 241, decorrenti dalla data di presentazione
apposta sulla richiesta a cura dell'Ufficio di Segreteria.
- Ove la richiesta sia irregolare
o incompleta il Presidente, entro dieci giorni, ne dà comunicazione,
secondo il modello di cui all'allegato C al richiedente con raccomandata
con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo a comprovare la
ricezione. Il termine del procedimento decorre dalla data di presentazione
della richiesta perfezionata.
Art. 5- Responsabile del procedimento
di accesso
- Responsabile del procedimento
di accesso è il Presidente dell'Epap, ovvero, su designazione
di questi, altro componente del Consiglio di Amministrazione ovvero
del Consiglio di Indirizzo Generale o un membro dei Comitati dei
Delegati, il Direttore dell’Ente oppure un dipendente competente
a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
Art. 6 - Accoglimento della
richiesta di accesso formale e modalità di accesso
- L'accoglimento della domanda di accesso formale
è adottata mediante apposito atto redatto nella forma di
cui al modello allegato B ed emanato dal responsabile del procedimento
di accesso di cui all’art. 5.
- L'atto di accoglimento deve contenere l'indicazione
del designato presso cui rivolgersi ed un congruo periodo di tempo,
comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione
dei documenti e per ottenerne copia.
- Il designato dal Presidente provvede all'esibizione
del documento o al rilascio della copia entro trenta giorni dalla
data di accoglimento.
- L'accoglimento della richiesta di accesso a un
documento comporta anche la facoltà di accesso ad altri
documenti nello stesso richiamati e appartenenti allo stesso procedimento
purché non compresi nella categoria di quelli esclusi dal
diritto di accesso.
- L'esame dei documenti avviene nelle ore d'ufficio
alla presenza di personale addetto.
- L'interessato può prendere appunti o trascrivere
in tutto o in parte il contenuto dei documenti visionati, con
l'espresso divieto di asportare i documenti dal luogo presso cui
sono dati in visione, trascrivere segni su di essi o comunque
alterarli in qualsiasi modo.
- L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio
della copia dei documenti richiesti è subordinato al pagamento
dell'importo fisso di euro 0,25 (venticinque centesimi) a fotocopia.
Su richiesta dell'interessato la copia può essere autenticata.
- L'esame dei documenti è effettuato dal
richiedente o da persona da lui espressamente incaricata, con
eventuale accompagnamento di altra persona di cui vanno specificate
le generalità che devono poi essere registrate in calce
alla richiesta.
- All’atto della messa
a disposizione per il relativo esame di documenti, l’interessato
sottoscrive una dichiarazione di liberazione dell’Ente,
secondo il modello di cui all’allegato E, dalla quale risulti
soddisfatta la richiesta di accesso.
Art. 7 - Richiesta di accesso
di soggetti portatori di interessi pubblici o diffusi
- Le disposizioni sulle modalità del
diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano,
in quanto compatibili, agli enti, alle amministrazioni, alle associazioni
e ai comitati portatori di interessi pubblici o diffusi.
Art. 8 - Differimento del
diritto di accesso
- L’accesso ai documenti può essere
differito sino a quando la conoscenza degli stessi possa impedire
o ostacolare l’azione amministrativa. Tale differimento
deve essere comunque disposto con provvedimento motivato come
previsto dal successivo art. 11.
- L’accessibilità
di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria
è comunque differita fino all’avvio del procedimento.
Art. 9 - Rifiuto o limitazione
diritto di accesso
- In relazione all'esigenza di salvaguardare la
riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo
peraltro ai richiedenti la visione degli atti relativi ai procedimenti
amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o
per difendere i loro interessi giuridici, sono sottratti all'accesso,
salvo che per il titolare dell'interesse alla riservatezza, le
seguenti categorie di atti:
a) documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale,
commerciale, industriale e finanziario, relativo a persone ed
imprese.
b) documenti relativi alla carriera, alla salute, alla situazione
finanziaria e alla vita privata dei dipendenti;
c) documenti relativi a procedure concorsuali, prove selettive
per l'assunzione di personale dipendente fino all'esaurimento
delle relative procedure;
d) documentazione relativa ad accertamenti medici e alla salute
delle persone;
e) documenti relativi all'operato di organi di controllo dell'attività
amministrativa che non vengono acquisiti nel procedimento quali
presupposti del provvedimento finale;
f) ogni altro documento comunque in possesso dell'amministrazione
riguardante la vita privata, la riservatezza delle persone fisiche
nonchè delle persone giuridiche, gruppi ed associazioni,
con particolare riferimento agli interessi epistolari, professionali,
sanitari, finanziari e commerciali di cui siano in concreto titolari,
ancorchè i relativi dati siano forniti dagli stessi soggetti
cui si riferiscono;
g) documenti in possesso dell'amministrazione in relazione allo
svolgimento da parte degli iscritti all'Ente e dei dipendenti
di attività professionali o di altre attività per
le quali sia previsto dall'ordinamento il rispetto del segreto
professionale;
h) i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione nei
casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso
e nelle parti in cui si riportino opinioni singolarmente espresse
dai partecipanti alle riunioni riguardanti le categorie di atti
coperti o limitati dal diritto di accesso.
- I soggetti che intendono sottrarre all'accesso
le informazioni fornite presentano al responsabile del procedimento
di accesso un'apposita richiesta con l'indicazione dei documenti
o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza
o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
- Il responsabile del procedimento comunica agli
interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento,
positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di
riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste
di cui al comma 2.
- In ogni caso il responsabile del procedimento
adotta tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse
delle persone fisiche e giuridiche a che le informazioni non vengano
divulgate.
Art. 10 - Categoria di atti sottratti
al diritto di accesso
- Oltre ai documenti di cui
al precedente art. 9, in relazione all'esigenza di salvaguardare
il principio di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa,
sono inoltre sottratti al diritto di accesso le seguenti categorie
di documenti: le note, le proposte ed ogni altra elaborazione
degli uffici con funzione di studio e di preparazione del contenuto
di atti;
a) le note, le proposte e ogni altra elaborazione degli uffici
con funzione di studio e di preparazione del contenuto di documenti;;
b) i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;
c) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza
e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano
presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Ente
e siano in questi ultimi richiamati.
Art. 11 - Provvedimento
di differimento, rifiuto, limitazione del diritto di accesso
- La richiesta presentata al fine di esercitare
il diritto di accesso soggetta alle limitazioni di cui ai precedenti
articoli 8, 9 e 10 deve essere limitata, differita ovvero rifiutata
dal responsabile del procedimento mediante provvedimento motivato
con specifica indicazione delle ragioni di fatto e di diritto
e con specifico riferimento alla normativa vigente. Il provvedimento
è adottato dal responsabile del procedimento.
- I provvedimenti di rifiuto, limitazione o differimento
della richiesta di accesso sono redatti secondo i modelli di cui
agli allegati C (ferme le modalità dell'art. 4, comma 7)
e D.
- L'atto che dispone il differimento dell'accesso
ne indica la durata.
- La richiesta si intende rigettata quando siano
trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza alcuna pronuncia
da parte del responsabile del procedimento.
- In ogni caso non è consentito riprodurre,
diffondere o comunque utilizzare a fini commerciali le informazioni
ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso di cui al
presente regolamento.
- Avverso le determinazioni amministrative concernenti
il diritto dell'accesso è ammesso il ricorso al Tribunale
amministrativo regionale di cui all'art. 35 della legge 7 agosto
1990, n. 241.
Art. 12 - Integrazione
e modificazione del presente regolamento
- Entro un anno dalla data di entrata in vigore
del presente regolamento, il Consiglio di Amministrazione verifica
le risultanze dell'attuazione del presente regolamento e apporta
le modifiche ritenute necessarie.
Art. 13 - Entrata
in vigore del regolamento
- Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo
giorno successivo alla data di approvazione.
- Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 27 giugno 1992,
n. 352, il presente regolamento viene inviato alla Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art.
27 della L. 7 agosto 1990, n. 241, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri.
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Allegato A |
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Allegati B e C |
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Allegati D ed E |

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