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in Epap / Regolamenti / Regolamento
Per l'attuazione delle attività statutarie
dell'Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale EPAP.
Approvato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in data 16 maggio 2007
e successivamente modificato agli artt. 11 e 16 e approvato con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Prot. 24/IX/004665 – del 5 marzo 2010
TITOLO I - ISCRITTI
Capo I - Iscritti
Art. 1 - Iscritti all'Ente
Art. 2 - Modalità di iscrizione all'Ente
Art. 2 bis - Tipo di contributi istituzionali
Capo II - Contributi
Art. 3 - Contributo soggettivo
Art. 4 - Contributo integrativo
Art. 5 - Frazionabilità dei contributi minimi
Art. 5 bis - Contributi dovuti dagli ultra 65enni
Art. 6 - Variabilità dei contributi
Art. 7 - Pagamento dei contributi
Art. 7 bis - Cessazione di attività
Art. 7 ter - Estratto conto
Capo III - Delle comunicazioni
e delle sanzioni
Art. 8 - Prescrizione dei contributi
Art. 9 - Obbligo di comunicazione del reddito professionale
Art. 9 bis - Controllo delle dichiarazioni ovvero
delle contribuzioni
Art. 10 - Sanzioni
TITOLO II - ATTUAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEGLI ISCRITTI
E DEI LORO FAMILIARI
Art. 11 - Prestazioni
Art. 12 - Pensione di vecchiaia
Art. 13 - Pensione di inabilità
Art. 14 - Pensione di invalidità
Art. 15 - Norme comuni alle pensioni di inabilità
o invalidità
Art. 16 - Pensione ai superstiti
Art. 17 - Prestazioni differite
Art. 18 - Pagamento e rivalutazione delle pensioni
Art. 19 - Indennità di maternità
Art. 19 bis - Sussidi
Art. 19 ter - Assistenza sanitaria integrativa
Art. 19 quater - Agevolazioni in caso di
calamità naturali
Art. 19 quinques - Piccoli prestiti
Art. 20 - Contribuzione volontaria
Art. 21 - Cumulabilità delle pensioni
Art. 21 bis – Ricongiunzione
Art. 22 - Riscatto dei periodi precedenti all'istituzione
dell'Ente di Previdenza e degli anni del corso legale di laurea
TITOLO III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 - Disposizione transitorie
TABELLA A
(Art. 12, comma 3)
TITOLO I
- ISCRITTI
Capo I - Iscritti
Art. 1 - Iscritti all'Ente
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1. |
Gli iscritti agli albi professionali dei dottori
agronomi e dottori forestali, degli attuari, dei chimici e dei
geologi che esercitano comunque attività autonoma di
libera professione in forma singola o associata senza vincolo
di subordinazione, anche sotto forma di prestazione saltuaria
e/o occasionale o collaborazione coordinata e continuativa,
sono obbligatoriamente iscritti o registrati all’Ente
di Previdenza e Assistenza Pluricategoriale (EPAP), ancorché
svolgano contemporaneamente attività di lavoro dipendente. |
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1.bis |
Sono altresì iscritti o registrati i
professionisti che esercitano l'attività professionale
attraverso le forme della società di persone di cui ai
capi II, III e IV del Titolo V del codice civile ovvero nella
forma di società cooperativa di cui al capo I del Titolo
VI libro V del codice civile nonché nella forma delle
società di capitali di cui ai capi V, VI e VII del titolo
V, del libro V del Codice civile e le rispettive società
di appartenenza. |
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2. |
L’obbligo di iscrizione o registrazione
insorge in capo al professionista quando vi sia il conseguimento
di reddito di attività professionale in corrispondenza
con la previsione di cui all'art. 4 dello Statuto dell'Ente. |
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2.bis |
Ai fini del presente Regolamento gli iscritti
all’Epap si distinguono in:
| a) |
contribuenti: i soggetti di cui ai commi
1 e 1-bis, anche se titolari di trattamento pensionistico
a carico dell’Ente, sui quali grava l’obbligo
del versamento di tutti i contributi di cui all’art.
2-bis, c.1; |
| b) |
non contribuenti: |
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b.1 |
gli iscritti che, per effetto della cessazione
di cui all’art. 7-bis, non sono più tenuti
alla corresponsione dei contributi di cui all’art.
2-bis, c.1; |
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b.2 |
gli iscritti che, pur avendo interrotto
la loro attività libero professionale ed essendosi
cancellati dall’Albo non sono più tenuti
alla corresponsione dei contributi di cui all’art.
2-bis, c. 1, ma mantengono una posizione previdenziale
presso l’Ente , non avendo richiesto né la
liquidazione della prestazione, né la restituzione
dei contributi, né la ricongiunzione della propria
posizione previdenziale; |
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b.3 |
gli iscritti anche titolati di trattamento
pensionistico a carico dell’Ente che, avendo compiuto
i 65 anni di età, si avvalgono della facoltà
di non corrispondere il contributo soggettivo ai sensi
del successivo art. 5-bis,c.1; |
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b.4 |
gli iscritti che, divenuti titolare di
prestazione erogata dall’Ente, hanno interrotto
l’attività professionale |
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2.ter |
Ai fini del presente Regolamento i registrati
all’Epap sono:
a) i soggetti che iniziano l’attività professionale
dopo il compimento dei 65 anni di età;
b) le società di cui al comma 1-bis |
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3. |
L’iscrizione all’Ente cessa per
effetto del venir meno dell’iscrizione agli Albi professionali
di cui al precedente comma 1 ad eccezione dei casi di cui al
precedente comma 2-bis, lett. b2), |
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4. |
L’iscritto agli Albi delle categorie professionali
di cui al precedente comma 1, che sia anche iscritto in altri
Albi professionali di categorie anch’esse dotate di Ente
di previdenza, può optare per uno qualsiasi degli Enti
stessi. La facoltà di non iscriversi all’Epap va
esercitata mediante presentazione di apposita dichiarazione
con firma autentica ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445,
ed eventuali successive modifiche. |
Art. 2 - Modalità di iscrizione
all'Ente
- Ai fini dell'iscrizione all'Ente, i soggetti
di cui all'art. 1, commi 1 e 1-bis, presentano la domanda di iscrizione
sull'apposito modulo indirizzato all'Ente completo dei seguenti
documenti:
a) certificato di nascita
b) certificato di residenza
c) codice fiscale
d) certificato di iscrizione all'Albo professionale
e) stato di famiglia
f) eventuale partita I.V.A.
In luogo dei documenti di cui sopra può presentarsi autocertificazione
ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000, n. 445. Il modulo deve contenere
tra l'altro l'indicazione del domicilio fiscale, l'indicazione
di eventuali altre attività di lavoro autonomo, subordinato, imprenditoriale,
commerciale od altro svolte dal dichiarante, l'eventuale iscrizione
ad altre forme di previdenza obbligatoria e l'indicazione dell'eventuale
stato di quiescenza.
- La domanda di iscrizione deve essere inviata
all'Ente entro e non oltre sessanta giorni dalla insorgenza dei
requisiti richiesti, a mezzo posta raccomandata a.r. oppure consegnata
all'Ente stesso che rilascia ricevuta.
- Nel caso di incompletezza dei dati o della documentazione
richiesta, di cui al comma 1, il dichiarante su richiesta dell'Ente
è tenuto ad integrare la suddetta domanda ed inviare quanto richiesto
nel termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta
stessa. Nel caso di mancato riscontro, ovvero di domanda incompleta,
errata o non sottoscritta la stessa viene ritenuta omessa a tutti
gli effetti di legge.
- In caso di omessa domanda, l'iscrizione avviene
d'ufficio dopo intervenuta verifica da parte dell'Ente con applicazione
delle sanzioni previste dal presente Regolamento.
- Sulla base degli aggiornamenti periodici trasmessi
all’Ente dai Consigli Nazionali i soggetti iscritti agli
Albi professionali delle categorie di cui all'art. 1, comma 1,
ricevono informativa sull’obbligo e le modalità di
iscrizione all’Ente.
- In ogni momento, l'Ente può richiedere
agli iscritti agli albi professionali di categoria informazioni
in merito all'obbligo di iscrizione all'Ente. A seguito della
domanda dell'Ente, i soggetti iscritti agli Albi professionali
che non esercitano alcuna forma di attività professionale
sono tenuti a presentare autocertificazione ai sensi del D.P.R.
del 28/12/2000, n. 445 , nella quale attestino di non percepire
compensi riconducibili all'attività di professionista,
come definita dall'art. 1 del presente regolamento.
Art. 2 bis - Tipo
di contributi istituzionali
- I contributi obbligatori sono:
- soggettivo;
- integrativo;
- solidarietà;
- maternità.
- Per la realizzazione delle forme di previdenza
complementare di cui all'art. 3, comma 2, dello Statuto, nonché
degli scopi di cui all'art. 3, comma 3 dello Statuto, l'Ente istituisce
con appositi regolamenti ulteriori contributi facoltativi.
Capo II - Contributi
Art. 3 - Contributo soggettivo
- Il contributo soggettivo obbligatorio annuo a
carico di ogni iscritto contribuente all'Ente è pari al dieci
per cento del reddito professionale netto di lavoro autonomo di
cui all'art. 1, commi 1 e 2, ancorché prodotto in forma associata
per la parte attribuita all'iscritto in forza di patti associativi,
relativo all'anno e risultante dalla rispettiva dichiarazione
dei redditi, secondo il disposto dell'art. 49 del D. P. R. 22
dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni.
- È altresì dovuto da parte degli
iscritti contribuenti all’Ente un contributo di solidarietà
pari al due per mille del reddito professionale di cui al comma
1. Tale contributo è dovuto altresì dagli iscritti
non contribuenti di cui all’art. 1, c. 2-bis, lett. b3)
- Il reddito di cui al precedente comma 1 da sottoporre
a contributo non può comunque essere superiore per l’anno
1996 all’importo di lire 132.000.000 (arrotondato a 68.172,00
euro); detto importo è automaticamente rivalutato dal primo
gennaio di ogni anno, senza necessità di revisione del
presente Regolamento, in base alla variazione dell’indice
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati,
intervenuta nell’anno precedente.
- In ogni caso è dovuto per ciascun anno
un contributo soggettivo minimo ed un contributo di solidarietà
minimo. Le rispettive misure sono fissate per l'anno 1996 in lire
800.000 (arrotondato a 413,00 euro) e in lire 16.000 (arrotondato
a 8,00 euro); dette misure sono sottoposte alle medesime variazioni
di cui al comma precedente.
- Il reddito è dimostrato mediante autocertificazione
in conformità alle indicazioni dell'Ente.
- Il contributo soggettivo, quello di solidarietà
e di maternità sono deducibili, ai fini delle imposte dirette,
dal reddito complessivo.
- I soggetti che all’atto dell’iscrizione
non hanno ancora compiuto il trentesimo anno di età, possono
richiedere, in deroga a quanto previsto dal comma 4 del presente
articolo e dal comma 3 dell’art. 4, la riduzione dei contributi
minimi al trenta per cento per i primi tre anni di iscrizione.
I soggetti che si sono avvalsi della riduzione, hanno facoltà
di integrare il contributo soggettivo, versato in misura ridotta,
secondo modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
- Il contributo soggettivo annuo può essere
definito in misura superiore a quella prevista dal comma 1 in
corrispondenza dell'esistenza di obblighi contributivi diretti
e di ritenuta gravanti sul committente per effetto di accordi
collettivi che prevedano un'aliquota più elevata; l'importo
dei contributi risultanti da detti accordi è corrisposto
direttamente dai committenti. Qualora l’importo
corrisposto dal committente sia costituito da un’unica somma
indistinta, l’Ente provvede a calcolare l’importo
dei singoli contributi dovuti in base alla normativa tempo per
tempo vigente. L’importo del contributo soggettivo é
dato dalla differenza fra la somma complessiva versata dal committente
e gli importi dei contributi integrativo, di solidarietà
e di maternità dovuti all’Ente.
- A decorrere dal 01.01.2006, gli iscritti possono
corrispondere un contributo soggettivo in misura superiore al
10%, scegliendo tra le seguenti aliquote contributive: 12% - 14%
- 16% - 18% - x% (x = aliquota massima pari a quella tempo per
tempo vigente nella gestione speciale istituita ai sensi dell’art.
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335). L’iscritto
deve segnalare annualmente all’Ente l’opzione prescelta,
contestualmente alla presentazione della dichiarazione del reddito
professionale di cui all’art. 9, comma 1. L’opzione
ha validità per l’anno di presentazione della dichiarazione:
in caso di mancato esercizio dell’opzione, l’aliquota
contributiva si intende confermata al livello minimo obbligatorio
del 10%. Restano comunque validi i limiti di reddito massimo di
cui al comma 3 e di contributo minimo di cui al comma 4.
- Il Consiglio d’Amministrazione ha facoltà
di modificare, annualmente, le aliquote contributive intermedie,
di cui al precedente comma 9, senza necessità di revisione
del presente regolamento.
Art. 4 - Contributo integrativo
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1. |
Gli iscritti all’Ente devono applicare
una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi lordi
che concorrono a formare il reddito imponibile dell’attività
professionale, così come individuata dall'art. 1, commi
1 e 2, e devono versare all’Ente il relativo ammontare,
indipendentemente dall'effettivo pagamento effettuato dal debitore.
La maggiorazione è ripetibile nei confronti del debitore.
In caso di associazione o di società di professionisti
l’ammontare annuo delle maggiorazioni obbligatorie dovute
all’Ente dal singolo professionista è calcolato
sulla percentuale del volume d’affari dell’associazione
o società pari alla quota spettante al professionista
stesso, associato o socio. |
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1.bis |
Le società, le associazioni, e le cooperative
di cui all’art.1, comma 1-bis, che eseguono attività
di competenza dei professionisti di cui agli ordinamenti professionali
loro applicabili, devono calcolare il contributo integrativo
nella medesima maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi
rientranti nel volume di affari IVA relativi alle attività
professionali e versare il relativo ammontare all'Ente. |
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2. |
La maggiorazione percentuale di cui al precedente
comma è fissata nella misura del due per cento ed il
relativo importo è obbligatoriamente evidenziato sul
documento fiscale emesso dai soggetti di cui all’art.
1. Detta maggiorazione non si applica per fatture o ricevute
emesse da un iscritto verso altro iscritto all’Ente, anche
in quanto partecipante ad associazioni o società, nel
contesto di incarichi professionali finalizzati al conseguimento
di un risultato unitario e sempre che il contributo integrativo
sia stato, comunque, applicato sull’intero corrispettivo
dell’incarico unitario stesso.
Il contributo integrativo è invece dovuto quando i soggetti
di cui all’art. 1 sono i destinatari finali della prestazione
professionale. |
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3. |
Il contributo integrativo non può essere
inferiore, per ogni iscritto, all'ammontare risultante dall'applicazione
della percentuale di cui al comma 2 sull’importo corrispondente
a sette volte il contributo minimo soggettivo di cui all’art.
3, comma 4, dovuto per lo stesso anno. |
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4. |
Il contributo integrativo non è soggetto
a ritenuta di acconto Irpef e non concorre alla formazione del
reddito imponibile; su di esso è dovuta l’I.V.A. |
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5. |
I corrispettivi sono dimostrati mediante autocertificazione
in conformità alle indicazioni dell’Ente. |
Art. 5 - Frazionabilità
dei contributi minimi
- Per ciascun anno solare di iscrizione all’Ente,
in cui l’iscrizione risulti di durata inferiore all’anno
stesso, i contributi annui soggettivo, di solidarietà ed
integrativo minimi sono dovuti nella misura pari al maggiore fra
gli importi come di seguito determinabili:
- contributo risultante dalla applicazione dei criteri di cui
all’articolo 3, commi 1 e 3, e all’articolo 4, commi
1 e 3;
- contributo pari a tanti dodicesimi dell'importo minimo quanti
sono i mesi di iscrizione nell’anno solare, considerando
mese intero il periodo pari o superiore a quindici giorni.
Art.
5 bis - Contributi dovuti dagli ultra 65enni
- L’iscritto all’Ente, pensionato e
non, che ha compiuto i 65 anni di età e che esercita ancora
l'attività professionale, può non corrispondere
il contributo soggettivo di cui all'art. 3 su richiesta scritta
dell’interessato; deve comunque versare all’Ente i
contributi integrativo, di solidarietà e maternità.
- I soggetti che iniziano l’attività
professionale dopo il compimento dei 65 anni sono tenuti al versamento
del solo contributo integrativo.
Art. 6 - Variabilità
dei contributi
- Le percentuali ed i contributi minimi di cui
agli artt. 3 e 4 possono essere variati ogni anno, nel rispetto
della normativa vigente, con effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo.
- Le variazioni di cui al precedente comma sono
disposte con delibera del Consiglio di Indirizzo Generale dell'Ente
adottata ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto
ed approvata con la procedura prevista dall'art. 3, comma 2, lettera
b), del d. lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
Art. 7 - Pagamento dei
contributi
- I contributi di cui agli artt. 3 e 4, sono pagati
secondo le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione
in almeno tre rate.
In caso di prima iscrizione, i contributi in acconto dovranno
essere calcolati sulla base del contributo minimo vigente.
- L'Ente provvede alla riscossione dei contributi
nonché delle somme dovute a titolo di sanzioni ed interessi, avvalendosi
delle procedure ingiuntive ed esecutive di legge.
- I tempi e i modi di pagamento e di riscossione
possono essere modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione;
le modifiche hanno effetto dalla prima scadenza utile successiva
alle modifiche stesse.
- I contributi sono dovuti con decorrenza dal 1°
gennaio o dalla data di iscrizione all'Ente.
Art. 7 bis - Cessazione
di attività
- L’iscritto che cessa temporaneamente l’attività
professionale senza cancellarsi dall’Albo non è tenuto
al pagamento dei contributi previdenziali di cui all'art. 2-bis
relativi al periodo di cessazione, fatto salvo quanto previsto
al successivo comma 5.
- La cessazione dall’esercizio dell’attività
professionale è comunicata all’Ente con autocertificazione
ai sensi del DPR 28/12/00 n. 445 e successive modifiche ed integrazioni
tramite apposito modulo predisposto dall’Ente stesso.
- In caso di ripresa dell’attività
professionale l’iscritto che si trova in stato di cessazione
ha l’obbligo di dichiarare tale evento presentando un’autocertificazione
nella quale dovrà essere indicata la data di ripresa dell’attività,
che non potrà comunque essere posteriore a quella del primo
documento fiscale emesso successivamente alla data di cessazione.
- La dichiarazione di ripresa dell’attività
dovrà essere inviata all’Ente entro 60 giorni dalla
data del documento fiscale di cui al comma 3.
- In ogni caso sono dovuti tutti i contributi per
l’anno di cessazione e per l’anno di ripresa dell’attività,
senza possibilità di frazionamento della misura minima
dei contributi qualora cessazione e ripresa avvengano nello stesso
anno solare.
- Durante il periodo di cessazione, ad esclusione
dell’anno di cessazione e di ripresa dell’attività,
viene meno il diritto alla corresponsione dell’indennità
di maternità. Permangono invece inalterati il diritto alla
corresponsione delle prestazioni di vecchiaia, invalidità,
inabilità e morte, secondo le disposizioni vigenti.
- La cessazione temporanea non dà luogo
alla facoltà di accesso alla contribuzione volontaria di
cui all'art. 20.
Art. 7 ter - Estratto
conto
- L’Ente annualmente invia ad ogni iscritto,
un estratto conto che indica i contributi pagati, la progressione
del montante e le notizie relative alla sua posizione.
CAPO III - Delle comunicazioni e delle
sanzioni
Art. 8 - Prescrizione dei contributi
- La prescrizione dei contributi dovuti all’Ente
e di ogni relativo accessorio interviene secondo i termini di
legge.
Art. 9 - Obbligo
di comunicazione del reddito professionale
- I soggetti di cui all’art. 1, ad esclusione
di quelli di cui al comma 2-bis, lett. b1, b2 e b4 devono annualmente
comunicare all’Ente con lettera raccomandata a.r., o con
altro mezzo indicato dall’Ente da inviare entro la data
stabilita dal C.d.A, l’ammontare del reddito professionale,
quale definito dall’art. 3, dichiarato ai fini Irpef per
l’anno di riferimento nonché il relativo volume di
affari complessivo di cui all'art. 4 per il medesimo anno. La
comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali
non sono presentate o sono negative.
- Il reddito da dichiarare all’Ente ai fini
dell’art. 3 è quello derivato dalle attività
di cui all’art. 1.
Per i professionisti partecipanti ad associazioni o società
consentite dalla legge, il reddito da dichiarare è quello
di partecipazione all'associazione o alla società attribuito
al singolo professionista, con esclusione di eventuali altri redditi
relativi ad attività diverse da quelle definite dall’art.1.
Nel caso di redditi professionali prodotti sia individualmente
sia in partecipazione, il reddito complessivo da dichiarare è
costituito dalla somma di tali redditi.
I soggetti titolari di partita IVA devono comunicare il volume
d’affari dichiarato a fini dell’IVA e l’ammontare
delle operazioni imponibili, non imponibili ed esenti relative
alle attività professionali quali previste dall’art.
5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
I soggetti non titolari di partita IVA, ma esercenti le attività
di cui all’art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972,
n. 633, devono comunicare l’ammontare dei compensi lordi
percepiti.
Le associazioni e le società di cui al presente comma devono
comunicare:
a) il volume di affari complessivo;
b) la quota parte derivante da attività professionale assoggettabile
a contributo integrativo a favore dell'Ente;
c) la quota parte relativa alle prestazioni svolte a favore di
soggetti iscritti all'Ente purché non committenti finali,
ai sensi dell'art. 4, comma 2.
- Nella stessa comunicazione devono essere dichiarati
anche gli accertamenti divenuti definitivi nel corso dell’anno
di riferimento con l’indicazione dell’anno e dell’imponibile
Irpef, nonché il volume di affari definito ai fini dell’IVA,
ove esistente.
- In caso di morte dell’iscritto, la comunicazione
di cui al primo comma relativa all’anno del decesso deve
essere presentata dagli eredi entro sei mesi dalla scadenza del
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi.
Relativamente ad altre annualità anteriori al decesso,
la comunicazione deve essere inoltrata dagli eredi entro sei mesi
dalla data in cui perviene richiesta da parte dell’Ente.
- Le comunicazioni devono essere redatte avvalendosi
obbligatoriamente dei moduli predisposti dall’Ente.
- L’Ente ha la facoltà di esigere
dall’iscritto o dagli aventi diritto a prestazioni, all’atto
della domanda, la documentazione necessaria a comprovare la corrispondenza
tra le comunicazioni inviate all’Ente e le dichiarazioni
annuali dei redditi.
- L’omissione o l’infedeltà
della comunicazione non seguita da rettifica spontanea può
costituire motivo di grave inadempienza, anche afferente la sfera
deontologico-professionale.
Art.
9 bis - Controllo delle dichiarazioni ovvero delle contribuzioni
- L'Ente può richiedere in qualsiasi momento
alle competenti amministrazioni informazioni sulle dichiarazioni
fiscali e reddituali loro presentate dagli iscritti agli albi
professionali.
- L'Ente è comunque autorizzato ad avvalersi
di qualunque tipo di informazione legittimamente acquisita.
Art. 10 - Sanzioni
- Il ritardo nel pagamento totale o parziale dei
contributi di cui all’art. 2-bis, comma 1, comporta l’obbligo
del pagamento degli interessi di mora nella misura annua del tasso
legale vigente maggiorato al massimo di 10 punti con decorrenza
dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento
e fino a quello dell’effettivo versamento.
- L’infedele comunicazione di cui all’art.
9, comma 7, comporta di per se l’applicazione di una sanzione
pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l’anno
di riferimento.
- La ritardata comunicazione di cui all’art.
9 comporta una sanzione pari a 25,00 euro se presentata entro
il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza. La mancata
o ritardata comunicazione comporta l’applicazione di una
sanzione pari a 50,00 euro a partire dal sessantunesimo giorno
successivo alla data di scadenza.
- L'Ente disciplina tempi e modi per l'applicazione
delle sanzioni.
TITOLO II
- ATTUAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE
DEGLI ISCRITTI E DEI LORO FAMILIARI
Art. 11 - Prestazioni
Modificato dalla delibera n. 103 del CdA adottata nella seduta del 16 luglio 2009 e dalla delibera n. 10 del CIG del 30 novembre 2009 approvate con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Prot. 24/IX/004665 – del 5 marzo 2010
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1. |
L’Ente corrisponde le seguenti prestazioni
previdenziali:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di inabilità e/o di invalidità;
c) pensione ai superstiti, di reversibilità o indiretta. |
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1.bis |
I trattamenti pensionistici di vecchiaia, invalidità
e inabilità decorrono dal primo giorno del mese successivo
da quello in cui è avvenuta la presentazione della domanda;
i trattamenti pensionistici di reversibilità e indiretti
decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello in cui
si è verificato l'evento da cui nasce il diritto. |
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1.ter |
Le attività assistenziali stabilite dalle
Leggi vigenti consistono nella corresponsione dell’indennità
di maternità. L’Ente nei limiti della disponibilità
del bilancio può corrispondere agli iscritti le seguenti
prestazioni assistenziali:
a) assistenza integrativa sanitaria;
b) sussidi;
c) agevolazioni in caso di calamità naturali;
d) piccoli prestiti. |
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2. |
Tutte le pensioni e le prestazioni assistenziali
sono corrisposte su domanda degli aventi diritto a condizione
che l'iscritto sia in possesso dei prescritti requisiti. |
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3. |
Le pensioni di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono corrisposte a condizione che l’iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva. |
Art.
12 - Pensione di vecchiaia
- La pensione di vecchiaia spetta all'iscritto
che abbia compiuto sessantacinque anni d'età dopo almeno cinque
anni di iscrizione ed a condizione che risultino dallo stesso
pagati contributi soggettivi per almeno cinque annualità.
- Nei casi di maturazione di anzianità contributive
pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione
relativo all’età di 57 anni, in presenza di età
anagrafica inferiore.
- L’importo della pensione annua è
determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi
soggettivi per il coefficiente di trasformazione, relativo all’età
dell’iscritto al momento della domanda, di cui alla tabella
A allegata in vigore al momento della
richiesta ed approvata dai ministeri vigilanti, relativo all’età
dell’iscritto al momento della domanda.
- Il coefficiente di trasformazione viene rapportato
alle frazioni di anno con incremento pari al prodotto di un dodicesimo
della differenza tra i coefficienti di trasformazione corrispondenti
alle età immediatamente superiore ed inferiore a quella dell'iscritto
ed il numero dei mesi costituenti la frazione di anno.
- Il montante individuale, originato dal complesso
dei contributi soggettivi, viene annualmente incrementato su base
composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della
rivalutazione della contribuzione dell’anno di richiesta
della pensione, contribuzione dell’anno medesimo, secondo
il tasso di capitalizzazione. L’aliquota di computo per
il calcolo della pensione è pari a quella della contribuzione
soggettiva.
- Il tasso annuo di capitalizzazione dei contributi
soggettivi, salvo quanto previsto al comma 8, è pari alla
media quinquennale del tasso annuo di variazione nominale del
PIL, appositamente calcolata dall’ISTAT, con riferimento
al quinquennio precedente all’anno da rivalutare, ai sensi
dell’art. 1, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335
e s.m.i..
- E' istituito un fondo di riserva destinato ad
accogliere l'eventuale differenza tra il rendimento degli investimenti
effettivamente conseguito e la capitalizzazione accreditata ai
singoli conti individuali. Il Consiglio di Indirizzo Generale
adotta ai sensi dell'art. 7, comma 6, lettera j), dello Statuto,
ogni provvedimento necessario per il riequilibrio della gestione,
anche con diretta incidenza sulla misura dell'aliquota contributiva,
e ciò particolarmente nel caso in cui il rendimento annuo degli
investimenti risulti inferiore alla predetta variazione del PIL
nominale.
- Dopo il primo quinquennio di attività dell'Ente,
sentiti i Ministeri vigilanti e nel rispetto del quadro normativo
di riferimento, i parametri per la determinazione del montante
e per il calcolo delle pensioni possono essere variati ed adeguati
in sintonia al reale andamento della gestione finanziaria ed al
complessivo assetto previdenziale dell'Ente.
- I contributi soggettivi, relativi ai periodi
successivi alla data di decorrenza della pensione, danno titolo
a supplementi di pensione calcolati con il sistema contributivo
di cui al comma 3, liquidabili con cadenza biennale.
Art. 13 - Pensione di
inabilità
- La pensione di inabilità spetta qualora concorrano
le seguenti condizioni:
a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione,
delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno di presentazione
della domanda e sia iscritto da almeno cinque anni;
b) la capacità all'esercizio della professione sia esclusa, a
causa di malattia od infortunio sopravvenuti alla iscrizione,
in modo permanente e totale.
- Si prescinde dal requisito dell'anzianità contributiva
e di iscrizione di cui alla lettera b) del precedente comma 1
quando l'inabilità sia stata causata da infortunio occasionato
dallo svolgimento dell'attività professionale per la quale opera
il trattamento di cui al presente Regolamento.
- Per il calcolo della pensione si applica il sistema
contributivo di cui all’art. 12, riferito al montante individuale
incrementato in conformità all’art. 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora
il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente
di trasformazione relativo all’età di cinquantasette
anni, previsto dalla tabella A allegata
in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri
vigilanti.
- Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento
pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione
del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all’art.
18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità
di detto conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale
fino alla concorrenza dell’importo corrispondente all’assegno
sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995 n. 335, in vigore nell’anno di pensionamento, secondo
le modalità fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
La provvidenza integrativa di natura assistenziale, eventualmente
riconosciuta all’iscritto avente diritto, previa determinazione
del Consiglio di Amministrazione, è reversibile ai superstiti
solo nel caso in cui il reddito dei medesimi sia inferiore all’assegno
sociale di cui all’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto
1995, n. 335 in vigore all’atto del pensionamento.
- In caso di infortunio o malattia imputabile a
terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento
ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso
del cinque per cento su base annua della porzione di pensione
annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non
ha luogo. L'integrazione è proporzionalmente ridotta nel caso
che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si tiene
conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni
o malattia stipulata dall'iscritto.
- La corresponsione della pensione di inabilità
è subordinata alla cancellazione dall'Albo professionale ed alla
cessazione dell'attività professionale esercitata. La cancellazione
deve essere richiesta all'Ordine professionale di appartenenza,
pena la decadenza dal diritto alla pensione, non oltre il sessantesimo
giorno successivo al ricevimento, da parte dell'Ente, della comunicazione
di riconoscimento del diritto alla pensione stessa con l'espressa
indicazione della norma che prescrive la cancellazione dagli Albi
professionali. La concessione della pensione d'inabilità è revocata
in caso di nuova iscrizione all'Albo professionale o di ripresa
dell'attività professionale.
- L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare
a verifica la permanenza delle condizioni di inabilità. La erogazione
della pensione è sospesa nei confronti del pensionato che non
si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche predisposte
dall'Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione senza
che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione
è revocata d'ufficio.
- La pensione è revocata d’ufficio
qualora cessino le condizioni di inabilità che escludono
in modo permanente e totale l’esercizio della professione.
Nel caso di cui al presente comma e ai commi 6 e 7, il Consiglio
di Amministrazione dispone la ricostruzione della posizione previdenziale
del soggetto interessato secondo adeguati criteri tecnico-attuariali.
- Qualora si verifichi il decesso
del richiedente prima che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti
clinici, ma la inabilità possa essere accertata inequivocabilmente
attraverso adeguata documentazione medica, il provvedimento di
ammissione alla pensione di inabilità a favore del de cuius
è adottato retroattivamente anche ai fini della reversibilità
della pensione stessa a favore dei superstiti aventi diritto.
Art. 14 - Pensione di
invalidità
- La pensione di invalidità spetta qualora concorrano
le seguenti condizioni:
a) l'iscritto abbia pagato almeno cinque annualità di contribuzione
all'Ente, delle quali tre nel quinquennio precedente all'anno
di presentazione della domanda e sia iscritto da almeno cinque
anni;
b) la capacità all’esercizio della professione sia
ridotta a meno di un terzo in modo continuativo per infermità
o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l’iscrizione
all’Ente.
- Si prescinde dal requisito della anzianità contributiva
e di iscrizione di cui al punto a) del precedente comma 1 quando
l'invalidità sia stata causata da infortunio occasionato dallo
svolgimento dell'attività professionale per la quale opera il
trattamento di cui al presente Regolamento.
- Sussiste diritto a pensione anche nei casi in
cui la riduzione della capacità all'esercizio della attività professionale
oltre i limiti stabiliti dal comma 1, lett. b) preesista alla
iscrizione all'Ente purché vi sia stato successivo aggravamento
o siano sopraggiunte nuove infermità.
- Per il calcolo della pensione si applica il sistema
contributivo di cui all'art. 12, riferito al montante individuale
incrementato in conformità all’art. 1, comma 15,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed assumendo comunque, qualora
il pensionamento avvenga in età inferiore, il coefficiente
di trasformazione relativo all’età di cinquantasette
anni, previsto dalla tabella A allegata
in vigore al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri
vigilanti.
- Gli iscritti non beneficiari di altro trattamento
pensionistico obbligatorio possono conseguire, con determinazione
del Consiglio di Amministrazione, a carico del conto di cui all'art.
18, comma 3, dello Statuto e nei limiti di disponibilità di detto
conto, una provvidenza integrativa di natura assistenziale fino
alla concorrenza del settanta per cento dell'assegno sociale di
cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995 n. 335, in
vigore nell'anno di presentazione della domanda, secondo le modalità
fissate dal medesimo Consiglio di Amministrazione.
- In caso di infortunio o malattia imputabile a
terzi, qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento
ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione al tasso
del cinque per cento su base annua della porzione di pensione
annua integrata, l'integrazione di cui al precedente comma non
ha luogo. L'integrazione è proporzionalmente ridotta nel
caso che il risarcimento sia inferiore. A tali effetti non si
tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni
o malattia stipulata dall'iscritto.
- L'Ente può in qualsiasi momento assoggettare
a verifica la permanenza delle condizioni di invalidità e, tenuto
conto anche dell'esercizio professionale eventualmente svolto
dal pensionato, confermare o revocare la concessione della pensione.
L'erogazione della pensione è sospesa nei confronti del pensionato
che non si presti alla verifica, sottoponendosi alle visite mediche
predisposte dall'Ente. Trascorsi sei mesi dalla data di sospensione
senza che il pensionato si sia assoggettato alla verifica la pensione
è revocata d'ufficio.
- La pensione è revocata d'ufficio qualora cessino
le condizioni di invalidità di cui al comma 1. In tal caso il
Consiglio di Amministrazione provvede analogamente a quanto previsto
dall'art. 13, comma 8.
- Il pensionato per invalidità
che abbia proseguito l'esercizio della professione e maturato
il diritto alla pensione di vecchiaia può chiedere la liquidazione
di quest'ultima secondo il sistema contributivo di cui al precedente
art. 12 in sostituzione della pensione di invalidità. A tal fine
il Consiglio di Amministrazione dispone l'applicazione dei criteri
predeterminati in via generale per il trattamento pensionistico
di vecchiaia.
Art. 15 - Norme comuni
alle pensioni di inabilità o invalidità
| |
1. |
Alla domanda di pensione di inabilità
o invalidità deve essere allegato certificato medico,
rilasciato dall’autorità sanitaria competente,
attestante le condizioni di inabilità od invalidità;
tale certificato dovrà essere integrato da documentazione
sanitaria dalla quale risulti l’indicazione della causa
e l’epoca dell’insorgere dell’evento inabilitante
od invalidante. |
| |
1.bis |
Nell’ipotesi di infortunio o malattia
imputabili in tutto o in parte a terzi, deve essere allegata
altresì la documentazione comprovante l’eventuale
azione giudiziaria promossa contro il responsabile o i suoi
aventi causa, ovvero la prova dell’ammontare dell’indennizzo
ricevuto, escluso in ogni caso il risarcimento derivante da
assicurazione per infortuni o malattia stipulata dall’iscritto. |
| |
2. |
In caso di inabilità o invalidità
imputabili in tutto o in parte a terzi, l’Ente è
surrogato nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti
dell’art. 1916 del Codice Civile in concorso eventuale
con l’assicuratore privato dell’iscritto, ove l’assicuratore
medesimo, con il quale è stata stipulata polizza di assicurazione
per infortunio, abbia diritto alla surroga. |
| |
3. |
L’accertamento dello stato di inabilità
o di invalidità è effettuato da un sanitario di
fiducia del Consiglio di Amministrazione che, dopo apposita
visita medica, redige relativo verbale in merito alla situazione
fisio-psichica del richiedente.
Le modalità di svolgimento della procedura di accertamento
sono previste da apposito regolamento di competenza del Consiglio
di Amministrazione. |
| |
4. |
Il provvedimento di rigetto della domanda di
pensione di inabilità od invalidità da parte del
Consiglio di Amministrazione deve essere motivato ed è
comunicato al richiedente con raccomandata a.r. con esplicita
menzione della facoltà di proporre ricorso amministrativo. |
| |
5. |
Entro sessanta giorni dalla data di ricezione
della notifica di rigetto, l’interessato può richiedere
che l’accertamento venga deferito ad un collegio composto
da un medico designato dal Consiglio di Amministrazione, da
un medico designato dal ricorrente e da un terzo medico nominato
dal presidente dell’Ordine dei medici della provincia
ove avviene la visita. |
| |
5.bis |
Nel caso di riconoscimento della inabilità
o della invalidità, le spese dell’intero collegio
medico sono a carico dell’Ente e la decorrenza della pensione
è fissata al primo giorno del mese successivo a quello
in cui è stata riconosciuta l’insorgenza della
inabilità o della invalidità da parte del citato
collegio medico. |
| |
6. |
L’Ente può accertare in qualsiasi
momento la persistenza dei requisiti di inabilità o invalidità.
L’accertamento è effettuato da una commissione
formata da tre sanitari di fiducia dell’Ente, diversi
da quelli che hanno proceduto all’accertamento iniziale
dello stato di inabilità o invalidità, nominati
dal Consiglio di Amministrazione. Le procedure di accertamento,
notifica ed eventuale ricorso sono disciplinate dal regolamento
di cui al comma 3 del presente articolo. |
Art. 16 - Pensione ai superstiti
Modificato dalla delibera n. 103 del CdA adottata nella seduta del 16 luglio 2009 e dalla delibera n. 10 del CIG del 30 novembre 2009 approvate con nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali d’intesa con il covigilante Ministero dell’Economia e delle Finanze – Prot. 24/IX/004665 – del 5 marzo 2010
- La pensione ai superstiti spetta nei casi ed
alle condizioni appresso stabilite:
a) al coniuge nella misura e con l'aggiunta, per ogni figlio minorenne
o maggiorenne inabile, prevista dal comma 2;
b) ai figli minorenni, ovvero maggiorenni se inabili ed a carico,
anche in mancanza del coniuge nelle misure previste dal comma
2;
c) in mancanza oltre che del coniuge anche di figli minorenni
o maggiorenni inabili, ai genitori inabili dell'iscritto defunto
o di età superiore ai sessantacinque anni che risultino a suo
carico, ovvero, in mancanza di questi, ai fratelli celibi ed alle
sorelle nubili, sempreché al momento della morte dell'iscritto
risultino permanentemente inabili ed a suo carico, nelle misure
previste dal comma 2.
I superstiti si considerano inabili se riconosciuti tali ai sensi
dell'art. 39 del D. P. R. 25 aprile 1957, n. 818, ed a carico
dell'iscritto se questi prima del decesso provvedeva al loro sostentamento
in forma continuativa ed esclusiva.
- Le pensioni di vecchiaia, inabilità ed invalidità
sono reversibili ai superstiti secondo le seguenti aliquote della
pensione annua spettante all'iscritto:
a) 60 per cento al coniuge;
b) 70 per cento al figlio unico se manca il coniuge;
c) 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche
il coniuge;
d) 40 per cento a ciascuno dei figli se manca il coniuge;
e) 15 per cento a ciascun genitore;
f) 15 per cento a ciascuno dei fratelli o sorelle.
La somma delle quote non può comunque superare il cento per cento
della pensione spettante.
- Nel caso in cui l’iscritto sia in possesso del requisito della regolarità contributiva, la pensione indiretta ai superstiti di iscritto
si determina applicando le percentuali di cui al comma 2 alla
misura della pensione diretta che sarebbe spettata all’iscritto
in caso di inabilità. Nel caso di decesso di iscritto di
età inferiore ai cinquantasette anni, si assume il coefficiente
di trasformazione relativo all’età di cinquantasette
anni della tabella A allegata in vigore
al momento della richiesta ed approvata dai Ministeri vigilanti.
- l requisito della regolarità contributiva può essere comunque perfezionato anche successivamente al decesso dell’iscritto qualora i superstiti di cui al comma 1 saldino il debito contributivo dell’iscritto.
- In caso in cui l’iscritto non sia in possesso del requisito della regolarità contributiva e i superstiti di cui al comma 1 non si avvalgano della facoltà di cui al comma 4, il trattamento pensionistico sarà calcolato applicando le percentuali di cui al comma 2 al montante risultante dai contributi versati dall’iscritto.
- le disposizioni di cui ai commi 3, 4, 5 si applicano anche alle pensioni erogate ai superstiti di pensionato con riferimento alle eventuali situazioni debitorie ascrivibili al pensionato per periodi di attività successivi al pensionamento.
- I superstiti di iscritto o pensionato sono comunque tenuti a saldare gli eventuali debiti relativi al mancato versamento del contributo integrativo, di solidarietà e di maternità.
- Nel caso di variazione nella composizione del
nucleo dei superstiti aventi diritto a pensione, la misura della
stessa è corrispondentemente ricalcolata.
- Il figlio riconosciuto inabile, nel periodo compreso
tra la data della morte dell'iscritto o del pensionato e quella
del compimento del diciottesimo anno di età, conserva il diritto
alla pensione di reversibilità anche dopo il compimento della
maggiore età.
- I trattamenti ai superstiti sono cumulabili con
i redditi del beneficiario, nei limiti di cui all'art. 1, comma
41, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
- Il diritto alla pensione
di reversibilità e indiretta cessa:
a) per il coniuge qualora passi a nuove nozze;
b) per i figli al compimento del diciottesimo anno d'età o quando
cessi lo stato di inabilità; il limite di diciotto anni d'età
è elevato a ventuno qualora i figli frequentino una scuola media
o professionale per tutta la durata del corso legale ed a ventisei
qualora frequentino l'Università purché gli stessi risultino a
carico del genitore al momento del decesso dell'iscritto e non
prestino regolarmente lavoro retribuito;
c) per il genitore inabile allorché cessi lo stato di inabilità;
d) per le sorelle od i fratelli inabili allorché cessi lo stato
di inabilità o in caso di matrimonio.
Art. 17 - Prestazioni
differite
- L'iscritto che, avendo conseguito una anzianità
contributiva di almeno cinque anni cessi dalla contribuzione a
causa della effettiva cessazione dall'attività professionale,
mantiene la sua posizione contributiva ai fini dell'attribuzione
del trattamento pensionistico differito.
- Qualora l'anzianità contributiva
risulti inferiore a cinque annualità, l'iscritto, alla medesima
età di cui all'art. 12, comma 1, o prima in caso di sopravvenuta
invalidità (ovvero i superstiti in caso di decesso), ha diritto
alla liquidazione in forma di capitale del montante contributivo.
- Non si fa luogo, in ogni caso, alla restituzione
dei contributi di solidarietà, integrativi e di maternità
di cui rispettivamente agli articoli 3, comma 2, all’art.
4, e all’art. 19, comma 3.
- Qualora, posteriormente alla liquidazione di
cui al comma 2, l'iscritto si trovi nuovamente nelle condizioni
che danno luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, ad esso è
riconosciuta la facoltà di ricostituire il proprio montante contributivo
individuale, versando entro sei mesi dalla data della nuova iscrizione
l'importo precedentemente restituitogli dall'Ente, maggiorato
degli interessi legali.
- L'iscritto che, cessando dall'attività professionale
che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione all'Ente, nonostante
l'ulteriore versamento di contributi di cui al precedente comma
non abbia conseguito il diritto alla pensione può nuovamente richiedere
la restituzione dell'intero montante contributivo individuale
secondo quanto disposto dal comma 2.
- La restituzione del montante contributivo individuale
avviene entro novanta giorni dalla data di presentazione della
relativa domanda.
Art. 18 - Pagamento e
rivalutazione delle pensioni
- Gli importi delle pensioni corrisposte da almeno
sei mesi sono annualmente adeguati, con decorrenza 1° gennaio
di ogni anno, in base alla variazione media
positiva dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le
famiglie di operai ed impiegati registrata nell'anno precedente.
- Le pensioni, fatti salvi i casi di erogazione
in unica soluzione come previsti dall'art. 12, sono corrisposte
in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima
mensilità è corrisposta nel mese di dicembre.
Art. 19 - Indennità di
maternità
- Agli iscritti aventi diritto
è corrisposta una indennità di maternità
nella misura, nei termini e con le modalità previste dal
D. Lgs. 151/2001 e successive modifiche ed integrazioni (testo
unico sulla maternità), fatto salvo quanto previsto dall’art.
7bis.
- Al fine di assicurare l’equilibrio della
gestione del fondo indennità di maternità, il Consiglio
di Amministrazione fissa annualmente la misura del contributo
e adotta i provvedimenti necessari, secondo quanto previsto dal
D. Lgs. n. 151/2001.
- Salvo diversa deliberazione del CdA, l’importo
massimo dell’indennità sarà quello tempo per
tempo stabilito dalla legge.
Art. 19 bis
- Sussidi
- L’Ente oltre alle attività assistenziali
già stabilite dalle leggi vigenti può erogare, secondo
quanto stabilito da un apposito regolamento da emanarsi ai sensi
dell'art. 7, comma 6 lett. f) dello Statuto, sussidi annualmente
stanziati, in sede di bilancio preventivo per l’anno di
riferimento, nelle seguenti forme:
a) sussidio, nel caso in cui si verifichi un comprovato stato
di bisogno per disagio economico contingente con specifico riguardo
ai casi particolari conseguenti lo stato di malattia o infortunio;
b) assegno di studio a favore dei figli dell’iscritto deceduto,
se versano in condizioni di disagio economico.
- Il regolamento di cui al
comma 1 potrà disciplinare ulteriori casi di comprovato
e effettivo bisogno derivante da cause diverse da quelle elencate.
Art.
19 ter - Assistenza sanitaria integrativa
- L’Ente predispone forme di assistenza integrative
aperte alla adesione volontaria degli iscritti, con lo scopo di
erogare agli iscritti in attività o in pensione e ai loro
familiari, nell'ambito di un sistema di mutualità, prestazioni
integrative dell'assistenza fornita dal Servizio Sanitario Nazionale
finanziate tramite apposito contributo e secondo le modalità
previste da un apposito regolamento conforme ai principi dell'art.
3, comma 3 dello Statuto, la cui approvazione e/o modificazione
è soggetta alla procedura prevista per il Regolamento dell’Ente.
Hanno diritto all’assistenza gli iscritti e il relativo
nucleo familiare che posseggono i requisiti stabiliti dal predetto
regolamento, con le modalità in esso contenute.
- Le prestazioni hanno carattere esclusivamente
economico ed integrativo di quelle fornite dal Servizio Sanitario
Nazionale e riguardano solo quelle previste dal tariffario presente
nel regolamento di cui al comma precedente.
L'erogazione delle prestazioni viene effettuata in relazione alle
spese effettivamente sostenute nei limiti previsti dalle tariffe
in vigore, sempre che vi sia regolarità nei versamenti
contributivi di cui al comma 1.
Art.
19 quater - Agevolazioni in caso di calamità naturali
- Nei casi di catastrofe o di calamità naturali
dichiarati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
previsto dall’art. 5 della legge 8 dicembre 1970, n. 996,
e successive modifiche o integrazioni, l’Ente può
adottare provvedimenti per agevolare gli obblighi contributivi
degli iscritti che risiedano o che esercitino la professione in
un Comune colpito da uno degli eventi indicati nel citato decreto
e che, a causa di esso, abbiano subìto un danno comunque
incidente sulla loro attività professionale.
Art.
19-quinques - Piccoli prestiti
- Agli iscritti in regola con la contribuzione,
possono essere concessi piccoli prestiti, su spese documentate,
fino ad un massimo equivalente a quanto previsto dal prestito
d’onore, entro i limiti del relativo stanziamento annuale
per l'acquisto di beni strumentali e funzionali all'esercizio
della professione; l’erogazione del piccolo prestito è
disciplinato da apposito regolamento, entro i limiti del relativo
stanziamento annuale.
- L'erogazione dei piccoli prestiti è effettuata
in relazione alle spese effettivamente sostenute, sempre che vi
sia regolarità nei versamenti contributivi.
Art. 20 - Contribuzione
volontaria
- L'iscritto contribuente, qualora cessi l'attività
professionale che ha dato luogo all'obbligo di iscrizione prima
di aver raggiunto l'età minima per il conseguimento del diritto
alla pensione, può proseguire a titolo volontario il pagamento
dei contributi all'Ente.
- La facoltà di cui sopra è concessa
a condizione che l’iscritto mantenga l’iscrizione
nell’Albo professionale e possa far valere almeno una annualità
contributiva nel quinquennio precedente la data della domanda
ovvero almeno tre annualità contributive qualunque sia
l’epoca del versamento.
- L'iscritto ammesso alla contribuzione volontaria
deve corrispondere all'Ente almeno il contributo soggettivo minimo
di cui all'art. 3, maggiorato del contributo integrativo minimo
di cui all'art. 4.
- L’iscritto ammesso alla contribuzione volontaria,
ove interrompa il pagamento dei contributi, può riprenderlo
entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza prevista
per il pagamento dell’ultimo contributo dovuto, maggiorandolo
degli interessi di mora in conformità con il comma 1 dell’art
10.
- Le modalità di determinazione della corresponsione
della contribuzione volontaria da parte dell’iscritto sono
disciplinate da apposito regolamento attuativo.
Art. 21 - Cumulabilità
delle pensioni
- Le pensioni erogate dall’Ente sono cumulabili
con altre pensioni obbligatorie e con altri redditi nei limiti
di quanto previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive
modifiche ed integrazioni.
Art.
21 bis – Ricongiunzione
- È ammessa la ricongiunzione dei contributi
previdenziali obbligatori e la totalizzazione, secondo le norme
vigenti in materia.
Art. 22 - Riscatto dei
periodi precedenti all'istituzione dell'Ente di Previdenza e
degli anni del corso legale di laurea
- L’iscritto ha facoltà di richiedere
il riscatto degli anni di attività professionale precedenti
l’istituzione dell’Ente, a partire dall’anno
di iscrizione all’Albo professionale, dopo almeno cinque
anni di iscrizione e di contribuzione all'Ente stesso.
- É ammessa altresì la facoltà
di riscatto degli anni del corso legale di laurea.
- Il numero degli anni riscattabili,
le modalità ed i termini del riscatto di cui ai commi 1
e 2 sono disciplinate dall’Ente, mediante regolamenti attuativi
approvati dai Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del D. Lgs. 30 giugno 1994, n. 509.
TITOLO III
- DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 23 - Disposizione
transitorie
- Per il periodo compreso tra il 1 gennaio 1996
e la data di istituzione dell'Ente per effetto del decreto ministeriale
di cui all'art. 6, comma 5, del d.lgs 10 febbraio 1996, n° 103,
valgono le seguenti disposizioni:
a) il contributo soggettivo e quello di solidarietà sono dovuti
con decorrenza 1 gennaio 1996, o, se successiva, dalla data di
inizio dell'attività professionale, secondo le previsioni dell'art.
4 dello Statuto e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
b) il contributo integrativo di cui all'art. 4 decorre dal 17
marzo 1996 o, se successiva, dalla data di inizio dell'attività
professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto
e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento;
c) le decorrenze di cui alle lettere a) e b) operano anche ai
fini dei rispettivi contributi minimi, fermo il loro frazionamento
ai sensi dell'art. 5, comma 1, in relazione alla data di inizio
dell'attività professionale o di cessazione dall'iscrizione agli
Albi professionali;
d) i contributi dovuti possono essere pagati, a domanda, in 12
rate, con l'applicazione del tasso di interesse legale, secondo
le modalità e nei termini indicati dall'Ente.
- Le disposizioni di cui all’articolo 12,
comma 6 si applicano in modo retroattivo a coloro i quali, alla
data di entrata in vigore del presente regolamento, abbiano già
viste applicate nei loro confronti disposizioni diverse. Tutti
gli iscritti di cui all’art. 12, comma 6 hanno la facoltà
di presentare all’Ente istanza di revisione integrale della
loro posizione con la possibilità di optare per un diverso
trattamento. L’istanza deve essere presentata a pena di
decadenza entro tre mesi dalla comunicazione obbligatoria da parte
dell’Ente.
- In sede di prima applicazione
il requisito di età previsto per l'esercizio della facoltà di
cui all'art.3, comma 7, è riferito alla data di inizio dell'attività
professionale, secondo le previsioni dell'art. 4 dello Statuto
e dell'art. 1, comma 2, del Regolamento. Detta facoltà deve essere
esercitata entro sessanta giorni dalla data di approvazione delle
presente regolamento, a mezzo raccomandata a.r., oppure con lettera
consegnata all'Ente stesso che ne rilascia ricevuta.
| TABELLA
A (Art. 12, comma 3) |
| COEFFICIENTI
DI TRASFORMAZIONE
DEL MONTANTE DEI CONTRIBUTI SOGGETTIVI IN PENSIONE |
|
ETÀ |
VALORI
(per cento) |
| 57 |
4,720 |
| 58 |
4,860 |
| 59 |
5,006 |
| 60 |
5,163 |
| 61 |
5,334 |
| 62 |
5,514 |
| 63 |
5,706 |
| 64 |
5,911 |
| 65 |
6,136 |
| 66 |
6,379 |
| 67 |
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