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in Epap / Regolamenti / Procedure sanzionatorie
in attuazione degli articoli 9 e 10 del Regolamento dell’Ente
Art. 1 - Soggetti destinatari
della sanzione
Art. 2 - Omessa, ritardata o infedele comunicazione
del reddito professionale. Definizioni
Art. 3 - Tardiva o omessa comunicazione. Sanzioni
Art. 4 - Infedele comunicazione. Sanzioni
Art. 5 - Ritardato pagamento dei contributi
Art. 6 - Accertamento e controllo delle comunicazioni
e dei versamenti
Art. 7 - Modalità di versamento e forma
della regolarizzazione
Art. 8 - Ravvedimento operoso
Art. 9 - Esazione a mezzo ruoli
Art. 10 - Avviso dell’inadempimento: messa
in mora e riscossione coattiva
Art. 11 - Entrata in vigore
Art. 1 - Soggetti destinatari
della sanzione
- Ai sensi degli articoli 9 e 10 del regolamento
dell’Ente (approvato con decreto interministeriale 3 agosto
1999), le presenti procedure disciplinano le sanzioni da applicare
nei seguenti casi:
a. omessa, ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale,
come stabilito dall’articolo 10 del regolamento dell’Ente;
b. omesso, ritardato o infedele pagamento dei contributi di cui
agli articoli 3 e seguenti del regolamento dell’Ente.
- Le sanzioni sono applicabili a tutti i professionisti
che, trovandosi nella condizione obbligatoria di iscritti all’Epap,
nell’anno di competenza si trovino in una delle condizioni
di cui alle lettere a) e b).

Art. 2 - Omessa,
ritardata o infedele comunicazione del reddito professionale. Definizioni
- La comunicazione del reddito professionale si intende omessa:
a)
se la comunicazione non è stata presentata o inviata all’Ente entro e non oltre i sessanta giorni successivi al termine previsto;
b) se la comunicazione è resa nel termine previsto, ma priva di almeno uno degli elementi essenziali per la sufficiente identificazione del dichiarante, dell’ammontare del reddito denunciato ai fini dell’IRPEF ovvero del volume d’affari dichiarato ai fini I.V.A. Per comunicazione tardiva si intende:
a) la comunicazione resa successivamente al termine di presentazione ed entro il sessantesimo giorno del termine di scadenza;
b)
la comunicazione resa entro il sessantesimo giorno dal termine di scadenza per rettificare quella mancante di uno degli elementi essenziali;
c)
la comunicazione resa entro il sessantesimo giorno dal termine di scadenza per sostituire altra presentata nei termini, ma da considerarsi infedele, ai sensi del successivo comma 3.
- La comunicazione si intende infedele, ai sensi dell’articolo 1, se è resa all’Ente in modo difforme, per natura ed entità del reddito professionale, da quanto dichiarato allo stesso titolo ai competenti uffici IRPEF o IVA ovvero non corrisponda al titolo di denuncia da effettuare ai sensi di legge e la difformità nella dichiarazione possa determinare un vantaggio per l’iscritto e un danno reale o potenziale per l’Ente.

Art. 3 - Tardiva
o omessa comunicazione. Sanzioni
- Le sanzioni previste in caso di tardiva o omessa
comunicazione sono:
a) se la comunicazione viene presentata entro il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine, si applica una sanzione pari 25,00 euro;
b) se la comunicazione viene presentata oltre il sessantesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine, si applica una sanzione pari 50,00 euro.

Art. 4 - Infedele comunicazione. Sanzioni
- Nel caso di comunicazione infedele l’Ente applica una sanzione pari al 50% del contributo soggettivo minimo operante per l’anno di riferimento.
- Il Consiglio di Amministrazione può trasmettere ad ogni Ordine di appartenenza, l’elenco degli iscritti che hanno omesso di presentare la comunicazione annuale dei redditi o hanno reso una comunicazione infedele non seguita da idonea rettifica.
- I termini, le modalità e l’inoltro della segnalazione di cui sopra, sono adottati con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 - Ritardato
pagamento dei contributi
- Il pagamento delle somme dovute effettuato entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza prevista comporta l’obbligo del pagamento degli interessi di mora sugli importi non versati nella misura annua del tasso legale vigente, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento e fino a quello dell’effettivo versamento.
- Il pagamento delle somme dovute effettuato tra il trentunesimo e il sessantesimo giorno successivo alla scadenza, comporta l’obbligo del pagamento sugli importi non versati, degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato di 5 punti, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento fino a quello dell’effettivo versamento.
- Il pagamento delle somme dovute effettuato oltre il sessantesimo giorno successivo alla scadenza comporta l’obbligo del pagamento, sugli importi non versati, degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato di 10 punti, con decorrenza dal sessantunesimo giorno e fino a quello dell’effettivo versamento.

Art. 6 - Accertamento
e controllo delle comunicazioni e dei versamenti
- L’accertamento da parte dell’Ente dell'omessa o infedele comunicazione del reddito professionale o dell’omesso versamento, in tutto o in parte, dei contributi dovuti, comporta per l’iscritto l’obbligo di provvedere alla regolarizzazione della propria posizione entro novanta giorni dalla comunicazione da parte dell’Ente delle somme dovute per contributi, sanzioni ed interessi di mora come in precedenza quantificati.

Art. 7 - Modalità
di versamento e forma della regolarizzazione
- Il Consiglio di Amministrazione stabilisce le modalità di versamento in autoliquidazione dei contributi, sanzioni ed interessi, nonché le forme di comunicazione dell’avvenuta regolarizzazione.
- Se l’importo delle sanzioni è inferiore a 10,00 euro l’iscritto può differire il pagamento delle stesse fino al momento in cui non supereranno 10,00 euro. In questo caso le sanzioni non si azzerano, ma il pagamento della sanzione diventa obbligatorio a partire dalla cifra di 10,00 euro.
- Qualora l’importo del debito capitale sia inferiore a 50,00 euro può decidere di non pagare subito e di effettuare il pagamento - senza ulteriore aggravio sanzionatorio - contestualmente alla prossima scadenza contributiva dell’Ente.
- Per i professionisti che hanno cessato l’attività o che siano tenuti al versamento del solo contributo integrativo, l’Ente richiede formalmente il pagamento qualora la cifra di importo debitorio complessivo di capitale e sanzioni sia almeno 10 euro.

Art. 8 - Ravvedimento
operoso
- Il professionista che non abbia ottemperato all’obbligo di iscrizione e/o per uno o più anni, che abbia omesso l’invio del modello reddituale ovvero abbia reso dichiarazioni dei redditi infedeli può richiedere all’Ente di avvalersi delle seguenti agevolazioni presentando richiesta scritta:
-
nel caso di di omessa o di infedele comunicazione del reddito professionale la presentazione della dichiarazione di ravvedimento comporta una sanzione pari al 30% del contributo soggettivo minimo operante nell’anno di riferimento;
- nel caso di omesso o infedele pagamento dei contributi la regolarizzazione della posizione contributiva comporta pagamento degli interessi di mora nella misura annua del tasso legale vigente maggiorato di sette punti, con decorrenza dal giorno successivo all’ultimo utile per il previsto pagamento fino a quello dell’effettivo versamento.
- non è possibile accedere al ravvedimento operoso nel caso in cui per gli inadempimenti sopra indicati l’Ente abbia già provveduto a farne richiesta scritta al professionista con lettera raccomandata A/R.

Art. 9 - Esazione
a mezzo ruoli
- Gli importi dovuti all’Ente e non versati, in conformità alle disposizioni del Regolamento dell'Ente, possono essere riscossi mediante ruoli esattoriali resi esecutivi e posti in riscossione in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia di riscossione delle imposte dirette.
- Tutte le somme riscosse tramite ruoli sono maggiorate degli aggi esattoriali.
- Le somme iscritte a ruolo non possono essere pagate in forma diversa.

Art. 10 - Avviso
dell’inadempimento: messa in mora e riscossione coattiva
- L’Ente quando riscontra un inadempimento degli obblighi a carico del professionista comunica all’interessato l’inadempienza.
- L’avviso, spedito con lettera raccomandata con avviso di ricevimento deve contenere:
a) l’inadempienza riscontrata;
b) l’indicazione degli importi dovuti a titolo di contributi, sanzioni e interessi;
c) l’indicazione che entro trenta giorni dalla data di spedizione l’interessato può proporre eventuali osservazioni in merito alla inadempienza contestata;
d) l’indicazione che qualora l’interessato non faccia pervenire osservazioni, entro il termine di cui alla lettera c), l’avviso acquista efficacia di accertamento definitivo;
e) l’avvertenza che, in mancanza di osservazioni nei termini di cui alla precedente lettera c), l’iscritto è obbligato a regolarizzare la posizione nei termini e secondo le modalità di cui ai punti 6 e 7;
f) l’avvertimento che, trascorso inutilmente il termine di cui al punto 6, l’Ente procederà alla riscossione coattiva, mediante iscrizione nei ruoli esattoriali o attraverso altra forma;
g) l’indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi innanzi all’autorità competente.
- Le osservazioni di cui alla lettera c, interrompono i termini del procedimento. L’Ente mette in atto le opportune verifiche delle cui risultanze verrà data comunicazione scritta al professionista.

Art. 11 - Entrata
in vigore
- Per tutte le violazioni autodenunciate dal professionista antecedentemente alla data di approvazione del la presente procedura da parte del CdA si applicano le norme di cui al punto 8.

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