| Sei
in Epap / Regolamenti / Regolamento per l’erogazione di prestiti ex art. 19quinques
Regolamento per l’erogazione di prestiti ex art. 19quinques
|
Deliberato dal C.d.A. in data 27 settembre 2011
Art. 1 - Tipologia dei piccoli prestiti
Art. 2 - Soggetti destinatari
Art. 3 - Entità del prestito
Art. 4 - Tasso di interesse
Art. 5 - Durata del prestito
Art. 6 - Modalità di rimborso e spese accessorie
Art. 7 - Erogazione del prestito
Art. 1 - Tipologia dei piccoli prestiti
L’Ente promuove la concessione di piccoli prestiti, ai sensi dell’articolo 19-quinques del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, a favore degli Iscritti per le spese documentate per l’acquisto e/o la ristrutturazione di studi professionali e per l’acquisto di beni strumentali e funzionali all’esercizio della libera professione di Attuario, Chimico, dottore Agronomo e dottore Forestale e di Geologo, con l’esclusione di automezzi e oggetti che hanno scopo di solo decoro dello studio professionale.
Il richiedente si assume l’impegno di non rivendere o cedere gratuitamente a terzi lo strumento per il quale si richiede il finanziamento per almeno 3 anni dalla data dell’acquisto. L’Ente provvederà ad effettuare verifiche in tal senso.
Art. 2 - Soggetti destinatari
Agli iscritti all’Epap in possesso dei seguenti requisiti:
a) Iscritti con età anagrafica pari o superiore a 35 anni
- Iscrizione da due o più anni;
- svolgere l’attività professionale in modo individuale;
- essere titolari di partita IVA;
- di essere in regola con la contribuzione ai sensi della delibera CdA n.87 del 7/11/2007;
- aver accesso all’area riservata del sito internet dell’Ente.
b) Iscritti con età anagrafica inferiore a 35 anni:
- iscrizione all’Ente da meno di 2 anni;
- essere titolari di partita iva;
- di essere in regola con la contribuzione ai sensi della delibera CdA n.87 del 7/11/2007;
- aver accesso all’area riservata del sito internet dell’Ente.
Gli iscritti potranno accedere al prestito una sola volta e questo dovrà riguardare spese ancora da sostenere, ovvero sostenute in data non antecedente a 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.
Art. 3 - Entità del prestito
L’importo finanziabile è pari al 100% delle spese documentate per la ristrutturazione dello studio professionale e per l’acquisto di beni strumentali secondo quanto disposto all’Art. 1 al netto dell’IVA.
Il prestito può essere usato anche per l’acquisto in quota parte di un immobile per uso professionale.
Le cifre che riguardano l’entità del prestito sono le seguenti:
- Iscritti di cui alla lettera a dell’art. 2 da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 50.000 euro;
- Iscritti di cui alla lettera b dell’art. 2 da un minimo di 5.000 euro ad un massimo di 30.000 euro.
Art. 4 - Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato ai prestiti è pari a quello tempo per tempo definito nella convenzione stipulata con l’istituto di credito erogatore, con i seguenti minimi:
- Iscritti di cui alla lettera a dell’Art. 2: Tasso di interesse minimo 2%;
- Iscritti di cui alla lettera b dell’Art. 2: Tasso di interesse minimo 1,5%.
Art. 5 - Durata del prestito
La durata del prestito è da un minimo di 1 anno, ad un massimo 7 anni, oltre al periodo di ammortamento intercorrente tra la data di erogazione e la prima scadenza di rata.
Art.
6 - Modalità di rimborso e spese accessorie
Le modalità di rimborso e le spese sono definite nella convenzione stipulata con l’Istituto di Credito erogatore.
Art. 7 - Erogazione del prestito
L’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo il seguente procedimento:
- Il richiedente compila, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Ente, il modulo di richiesta del prestito;
- L’iscritto è tenuto altresì ad inviare all’Ente copia dei documenti di spesa quietanzati o clausola di pagamento a 30 o più giorni dalla data fattura o preventivo di spesa effettuato dal fornitore;
- l’Ente provvede alla verifica dei requisiti oggettivi cui all’Art. 2 e soggettivi di cui all’Art. 1, utili all’ottenimento del prestito e , in caso di esito positivo , trasmette la pratica alla Banca. In caso di esito negativo informa la Banca e l’iscritto;
- la Banca, a seguito del riscontro positivo dell’Ente, effettua l’analisi del merito creditizio e la verifica presso le banche dati esterne disponibili;
- in caso di esito positivo, la Banca, invia al domicilio del richiedente, per la relativa sottoscrizione , la domanda di finanziamento debitamente compilata nonché l’autorizzazione permanente di addebito in conto (modello R.I.D.) e comunica all’Ente il buon esito dell’istruttoria;
- ricevuta e controllata la documentazione dal richiedente, la Banca procede a erogare il finanziamento a suo insindacabile giudizio, nelle forme tecniche e alle condizioni della convezione stipulata con l’Epap dandone comunicazione all’Ente;
In caso in cui l’istruttoria abbia esito negativo, la Banca lo comunica al richiedente tramite posta elettronica.

|