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Regolamento per l'erogazione di prestiti ai giovani professionisti Epap
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Deliberato dal CdA dell’EPAP in data 20 maggio 2008
Art. 1 - Tipologia dei piccoli prestiti
Art. 2 - Soggetti destinatari
Art. 3 - Entità del prestito
Art. 4 - Tasso di interesse
Art. 5 - Durata del prestito
Art. 6 - Modalità di rimborso e spese accessorie
Art. 7 - Erogazione del prestito
Art. 1 - Tipologia dei piccoli prestiti
L’Ente concede agli iscritti piccoli prestiti, ai sensi dell’articolo 19-quinques del Regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’Ente di Previdenza ed Assistenza Pluricategoriale, per le spese documentate per l’acquisto di beni strumentali e funzionali all’esercizio della libera professione di Attuario, Chimico, dottore Agronomo e dottore Forestale e di Geologo.
Art. 2 - Soggetti destinatari
Il prestito è concesso agli iscritti all’Ente di età inferiore o pari a 40 anni che rientrano nelle due casistiche di seguito indicate:
- essere titolari di partita IVA;
- di essere in regola con la contribuzione ai sensi della delibera CdA n.87 del 7/11/2007
- richiedano il prestito per spese sostenute in data non antecedente a 3 mesi la presentazione della domanda.
Art. 3 - Entità del prestito
L’importo finanziabile è pari al 100% delle spese documentate per l’acquisto di beni strumentali e funzionali all’esercizio della libera professione, al netto dell’IVA, con un limite minimo pari a 5.000,00 euro e un limite massimo pari all’importo previsto dal prestito d’onore di cui alla legge 608/96 e successive modificazioni.
Art. 4 - Tasso di interesse
Il tasso di interesse applicato ai prestiti è pari a quello tempo per tempo definito nella convenzione stipulata con l’Istituto di credito erogatore.
Art. 5 - Durata del prestito
La durata del prestito varia da un periodo minimo di 1 anno e un peridodo massimo di 5 anni, oltre al periodo di preammortamento intercorrente tra la data di erogazione e la prima scadenza di rata.
Art.
6 - Modalità di rimborso e spese accessorie
Le modalità di rimborso e le spese sono definite nella convenzione stipulata con l’Istituto di credito erogatore.
Art. 7 - Erogazione del prestito
L’erogazione dei finanziamenti avverrà secondo il seguente procedimento:
- l’iscritto all’Ente compila, all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Ente, il modulo di richiesta del prestito. L’iscritto è tenuto altresì ad inviare il preventivo o la/e fattura/e degli acquisti già effettuati;
- l’Ente provvede alla verifica dei requisiti previsti per la concessione del prestito e in caso di esito positivo ne da comunicazione alla Banca. In caso di esito negativo informa del riscontro sia la Banca sia l’iscritto;
- la Banca, a seguito del riscontro positivo dell’Ente, effettua l’analisi del merito creditizio e la verifica presso le banche dati esterne disponibili comunicando l’esito all’Ente. Nel caso in cui l’istruttoria abbia esito negativo, la Banca lo comunica al richiedente anche tramite posta elettronica, informando, per conoscenza, l’Ente;
- in caso di esito positivo, l’Ente rilascia una apposita certificazione nella quale si attesta l’accoglimento della richiesta di prestito ai fini del perfezionamento dell’acquisto dei beni e dell’emissione della relativa fattura;
- l’iscritto invia la fattura alla Banca per l’erogazione del prestito;
- la Banca invia al domicilio del richiedente per la relativa sottoscrizione, la domanda di finanziamento debitamente compilata e con ogni documentazione connessa;
- controllata la documentazione la Banca procede a erogare il finanziamento a suo insindacabile giudizio, nelle forme tecniche e alle condizioni indicate nella convenzione stipulata con la Banca stessa, dandone comunicazione all'Ente.

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